La prescrizione penale è un istituto giuridico che si verifica quando, decorso un certo arco di tempo stabilito dalla legge, il giudice non ha ancora emesso una sentenza.
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La prescrizione del reato è un istituto giuridico che determina l’estinzione di un reato, in conseguenza del trascorrere di un determinato periodo di tempo. Se entro un certo momento dalla commissione del reato (tempo fissato dalla legge) esso non viene punito, si perde la possibilità di farlo e il presunto responsabile resta impunito.Tale istituto risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari. In base a esso, se dalla commissione del reato è trascorso un tempo giudicato troppo lungo, lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di un reato. Di solito questo tempo è proporzionale alla gravità del reato.
La prescrizione nell’ordinamento penale quindi non equivale a un’assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l’imputato possono sembrare identici. Nel momento in cui decorre la prescrizione, l’imputato può rinunciare espressamente a essa (art. 157 c.p.). Può quindi decidere di continuare nel procedimento giudiziale per vedere riconosciuta la propria innocenza. Allo stesso modo non equivale a una condanna. Infatti non si formula il verdetto condannatorio da parte del giudice.
La prescrizione del reato non va confusa con la prescrizione della pena. Quest’ultima infatti sancisce l’impossibilità di infliggere una pena stabilita dal giudice, nel caso in cui la stessa non sia portata a esecuzione entro un determinato periodo di tempo.
L’istituto giuridico della prescrizione ha la sua ragion d’essere in una esigenza di economicità processuale. In particolare nasce per evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi molto tempo prima e per i quali al momento presente è socialmente meno sentita l’esigenza di una tutela giuridica penale (art. 27 Cost.).
L’istituto nelle intenzioni del legislatore assolve alla funzione di garantire l’effettivo diritto di difesa all’imputato. Con il passare del tempo è però sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore.
La prescrizione inoltre evita eventuali abusi da parte del sistema giudiziario, che si potrebbero verificare se il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo danneggiando eventuali innocenti con l’eccessiva durata del processo. Quindi nasce a favore di un’azione rapida e puntuale in un’ottica di ragionevole durata del processo. Evita inoltre che condotte meramente colpose risalenti nel tempo (dovute a mera imperizia o negligenza) siano punite a lunga distanza dal fatto.
Secondo l’articolo 157 del codice penale, il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena stabilita dalla legge per quel reato.
In particolare l’articolo 157 del codice penale, modificato dalla legge 2005/ 251, prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per quel reato. Non può essere inferiore a sei anni, se si tratta di delitto, e a quattro anni se si tratta di contravvenzione punita con la pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non si considerano né le attenuanti né le aggravanti, ad eccezione delle aggravanti a effetto speciale. Di questo gruppo fanno parte quelle che aumentano la pena di più di un terzo e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa, ad esempio ergastolo anziché reclusione. I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo non sono prescrittibili.
I termini di prescrizione sono stati modificati con la legge 2019/3, la cosiddetta “Legge spazza corrotti”. Essa ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione stessa dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, sia di condanna sia di assoluzione, o dal decreto di condanna, sino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale. La norma è entrata in vigore 1 gennaio 2020.
Il giorno dal quale decorre il termine della prescrizione è quello nel quale si assume che sia stato commesso il fatto di reato. Nei casi di omicidio colposo prescrizione, se si tratta di infortunio sul lavoro o malattia professionale, come nel caso di omicidio colposo per mesotelioma, ha il termine raddoppiato.
Nell’ordinamento di altri Paesi, come ad esempio la Francia, è il giorno nel quale l’autore del fatto è stato individuato con un primo atto giudiziario di accusa o, addirittura, il rinvio a giudizio.
Per uniformare il sistema italiano a quello degli altri Stati sono state avanzate proposte di legge o di emendamento. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha elencato in una delibera del 2011 gli atti internazionali di indirizzo, che disapprovano l’effetto di impunità che deriva dalla disciplina italiana del termine iniziale per la prescrizione del reato.
A essi si è aggiunta, nel 2015 una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sul cosiddetto “caso Taricco”, dopo tre anni di dialogo tra le Corti, la Corte Costituzionale l’ha però dichiarata inapplicabile nell’ordinamento italiano, per difetto di determinatezza.
Per capire come eseguire il calcolo del termine di prescrizione bisogna fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 158 c.p. Esso distingue tra reato:
Nel primo caso il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza.
La medesima norma prende poi in considerazione l’ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata. Inoltre stabilisce che il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato.
La riforma operata dalla legge numero 103/2017 ha aggiunto un nuovo comma all’articolo 158, che, con riferimento ai reati previsti dall’articolo 392 comma 1-bis c.p.c. (ad esempio maltrattamenti in famiglia o prostituzione minorile), dispone che se gli stessi sono “commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.
Il decorso della prescrizione può essere sospeso in determinati casi. La sospensione della prescrizione si verifica laddove esiste una particolare disposizione di legge che impone che il procedimento, il processo penale o i termini di custodia cautelare, si sospendano. Altre cause di sospensione sono l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio.
A esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell’imputato o del suo difensore, ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata), e il caso di rogatorie all’estero.
Infine, il corso della prescrizione è oggi sospeso, in virtù della riforma Bonafede, anche per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, sino a quando la sentenza che definisce il giudizio non diventi esecutiva o il decreto di condanna non diventi inderogabile.
In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere da dove era stata sospesa (quindi con computo anche del tempo precedentemente trascorso), a partire dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.
Il decorso della prescrizione può anche essere interrotto. L’interruzione è possibile nei seguenti casi:
Una volta che si interrompe, la prescrizione decorre da capo dal giorno dell’interruzione e il tempo precedentemente trascorso resta privo di effetti.
La riforma operata con L. 103/2017 ha modificato l’art. 161 c.p., prevedendo che l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Mentre la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Inoltre, salvo che per alcuni delitti di particolare gravità, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Poi, con la modifica dell’articolo 159 del codice penale, la riforma ha previsto “il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”.
Si tratta di un blocco del decorso dei termini prescrizionali. Con la nuova disposizione, infatti, l’emanazione di una sentenza di primo grado determina nei fatti lo stop del decorso del termine prescrizionale, indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto l’assoluzione dell’imputato o la sua condanna.
La prescrizione non è applicabile ai reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo. Questo anche solo se come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti. In questo caso è infatti difficile ipotizzare il venir meno dell’interesse dello Stato alla punizione del reato.
Poi l’articolo 157 del codice penale stabilisce che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato. La giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata. Infatti è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (Cass. 10 gennaio 2006 n. 527).
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