Responsabilità civile per le diverse tipologie di contratto

La responsabilità civile, in diritto, rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. Essa comprende l’insieme di norme che permettono di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione a un interesse altrui. Responsabilità civile è un termine usato anche per indicare l’obbligazione stessa riparatoria imposta al soggetto responsabile.

La responsabilità civile si divide in contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale.

In questa guida scopriamo tutto sulla responsabilità civile e in particolare su quella contrattuale ed extracontrattuale che ci riguardano da vicino essendo connesse con il risarcimento danni da malattia professionale.

Il mesotelioma è una patologia asbesto correlata che si verifica esclusivamente in seguito all’esposizione alle fibre dei minerali di amianto, sia per esposizione ambientale che lavorativa. Le vittime del mesotelioma hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti.

Indice dei contenuti

Responsabilità civile: cos’è e quali sono le tipologie

La responsabilità civile si verifica quando si viola una norma del diritto civile. Come già detto, la legge riconosce due tipologie di responsabilità civile: quella eextracontrattuale e quella contrattuale. A queste si aggiunge quella precontrattuale.

Essa coinvolge anche diversi ambiti molto specifici che spaziano dalla responsabilità medica, a quella professionale dell’avvocato, dei magistrati e a quella scolastica.

La responsabilità civile prevede il risarcimento del danno che include oltre ai danni patrimoniali (da lucro cessante e da lucro emergente) anche i danni non patrimoniali, ovvero alla persona.

Il risarcimento del danno: cos’è? 

Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 2043 del codice civile. L’articolo in questione recita:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

L’ingiustizia può essere fatta valere dalla parte che ha subito il danno ogni volta in cui essa è frutto di una condotta contraria alla legge.

Il danno che deve essere risarcito può scaturire da una condotta illecita extracontrattuale o contrattuale. Nel primo caso si tratta di una condotta illecita che lede la convivenza tra membri di una collettività.

Nel secondo caso si tratta di un comportamento illecito che non rispetta degli obblighi contrattuali.

Per il risarcimento danno è necessario un nesso causale tra la condotta illecita e il danno provocato, come vedremo nel dettaglio in seguito.

Cos’è un danno ingiusto o illecito civile?

Come già detto, per illecito civile si intende in generale qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). Colui che lo ha commesso è obbligato a risarcire il danno causato, salvi i casi di stato di necessità, di legittima difesa o di incapacità di intendere o di volere.

Data la genericità dell’espressione danno ingiusto, sarà l’autorità giudiziaria, infatti, a decidere se, tenuto conto del divenire della società, con le sue mutevoli scale di valori ed esigenze, un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno della regola base di convivenza pacifica appena vista, verificando, altresì, la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati dall’art. 2043 c.c.

Secondo quanto affermato dal consolidato indirizzo della giurisprudenza, l’ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione di danno prodotto “non iure“, cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, e “contra ius”, vale a dire lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall’ordinamento (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 500/1999).

Il danno ingiusto è quindi escluso nel caso in cui sussista una causa di giustificazione, come lo stato di necessità (art. 2045 c.c.) e la legittima difesa (art. 2044 c.c.).

Responsabilità civile vs responsabilità penale

La differenza tra responsabilità civile e penale non risiede nella gravità del fatto. Tantomeno il diritto penale non è posto a tutela di interessi generali mentre quello civile a tutela di interessi particolari. La differenza sta nel tipo di norma violata e nelle conseguenze della sanzione.

La responsabilità civile sussiste quando viene violata una norma civile. Perciò nella causa civile per risarcimento danni si ha la conseguente applicazione di sanzioni tipiche del diritto civile: risarcimenti danni, per l’appunto. 

Quella penale, invece, si ha quando il soggetto viola un precetto previsto dalla legge penale, per cui si ha l’applicazione delle pene, previste dal diritto penale.

Qual è la funzione della responsabilità civile?

Gli autori non concordano sulle funzioni della responsabilità civile. Prevale però l’ipotesi che essa abbia differenti funzioni. Si occupa di:

  • a) sanzionare il comportamento di chi pone in essere determinati fatti dannosi;
  • b) prevenire il ripetersi di determinati fatti. L’obbligo di risarcire il danno, infatti, svolge indirettamente la funzione di indurre la persona che agisce a adottare le misure necessarie ad evitarlo;
  • c) riparare i danni subiti dai soggetti dell’ordinamento;
  • d) distribuire equamente le perdite patrimoniali subite dai soggetti dell’ordinamento, perdite che in ultima analisi si riflettono sulla società civile nel suo complesso.

Al ricorrere di ogni requisito legale, spetterà sempre al giudice quantificare l’ammontare dovuto, considerato che l’art. 2059 c.c. legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento delle conseguenze negative, anche di tipo non patrimoniale.

Responsabilità civile extracontrattuale

Cos’è la responsabilità extracontrattuale? Nel nostro ordinamento giuridico, per garantire la convivenza tra membri della collettività, vige il principio del neminem laedere. Significa che ognuno deve comportarsi in modo da non recare pregiudizio agli altri.

Questa regola è presente nell’art. 2043 c.c. che disciplina un fatto illecito extracontrattuale. In base all’art. 2043 del codice civile:

“Ogniqualvolta un soggetto viola una regola di civile convivenza attraverso una condotta riprovevole, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza, incorre nella responsabilità extracontrattuale”. Nel caso in cui tale condotta abbia causato un danno vige l’obbligo risarcitorio.

La responsabilità extracontrattuale è costituita da una condotta materiale antigiuridica dolosa o colposa, un nesso di causa tra il fatto e il danno ingiusto, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo.

Breve storia della responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale ha la sua origine in un plebiscito romano del III secolo a.C. denominato Lex Aquilia de damno (iniuria datum). Divenne Lex in seguito alla Lex Hortensia del 286 a.C. che equiparò il plebiscitum alla lex. Il nome della lex ci racconta già qualcosa sulle sue caratteristiche: damno iniuria datum perché era volta a punire quanti, con un loro comportamento contrario al jus (iniuria), avessero arrecato un qualsivoglia danno (datum) a beni appartenenti al soggetto interessato.

Essa sanciva la responsabilità aquiliana che ogni individuo si assume per qualsiasi danno arrecato ad altri a causa del proprio comportamento riprovevole (perché lesivo di un diritto altrui) o colpevole (perché direttamente voluto o frutto di una volontà “indiretta”, cioè non sufficientemente cosciente, vigile o cauta). Ed è su tale riprovevolezza e su tale colpevolezza che, per la lex Aquilia, così come per gli ordinamenti giuridici moderni, si giustifica la sanzione (il risarcimento del danno) diretta a ripristinare i diritti lesi e a garantirne il rispetto.

Essa introdusse nel diritto romano la responsabilità ex-delicto, ovvero il principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto (o “erga omnes”, cioè opponibile a tutti: ad es. il diritto alla vita e quelli della persona, la proprietà e i diritti reali) obbliga l’autore della lesione a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali.

Responsabilità civile: nesso di causalità

Nell’ambito del risarcimento danno extracontrattuale, è essenziale il nesso di causalità. L’obbligo al risarcimento del danno è imputabile al soggetto che l’ha compiuto solo se il danno è causalmente riconducibile al fatto illecito. Ovvero solo se sussiste un rapporto di causa-effetto tale che l’evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).

Esamina del nesso di causalità

Quindi, come detto, per accertare l’obbligo risarcitorio bisogna provare il nesso di causalità. Tale nesso di causalità deve essere esaminato sotto un duplice profilo:

  • causalità materiale: sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l’evento dannoso;
  • causalità giuridica: accertamento di un collegamento giuridico tra l’evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria. Secondo l’art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 c.c.) il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.

Responsabilità extracontrattuale: colpevolezza

La colpevolezza, essenziale nella responsabilità civile, riguarda il nesso psichico che collega la condotta all’agente.

L’art. 2043 c.c. distingue la colpa e il dolo senza fornire nessuna definizione.

Ritornano utili le definizioni fornite dalla disciplina penalistica (cfr. art. 43 c.p.) che definisce l’evento doloso come un evento previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione. L‘evento colposo invece è quello non voluto dall’agente che si verifica per negligenza, imprudenza e imperizia (c.d. colpa generica) o per violazione di specifiche regole di condotta (c.d. colpa specifica).

Casi che non richiedono la colpevolezza

Anche se ai fini della configurabilità di una responsabilità extracontrattuale, l’art. 2043 c.c. richiede il requisito della colpevolezza (nelle forme della colpa e del dolo), esistono tuttavia delle fattispecie nelle quali questa non è necessaria.

Si tratta della c.d. “responsabilità oggettiva” che si caratterizza per il fatto che le conseguenze dannose di un determinato evento lesivo vengono poste a carico di un determinato soggetto esclusivamente sulla base del nesso eziologico risarcimento danni con la condotta dell’agente. Si parla di responsabilità oggettiva ad esempio, per la responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti ex art. 2049 c.c.

Responsabilità extracontrattuale: imputabilità

Come detto più su, per l’addebito della responsabilità extracontrattuale è necessaria l’imputabilità. In altre parole è essenziale la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata capacità di intendere e di volere (Cass. n. 814/1967).

Secondo l’art. 2046 c.c., infatti, “non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa“.

Ne deriva che, il soggetto incapace di autodeterminarsi consapevolmente non potrà essere sottoposto né a sanzione penale (art. 85 c.p.) né a responsabilità civile, né imputato per il risarcimento del danno arrecato a terzi.

Criterio di imputazione nell’ordinamento italiano

Il criterio di imputazione definisce la motivazione per cui il soggetto è tenuto a risarcire il danno.

Esso è il risultato di vere e proprie scelte politiche, sociali, morali ed economiche. Nel nostro sistema il criterio d’imputazione è tuttora dibattuto.

Secondo alcuni autori sarebbe la colpa, secondo altri il rischio creato dal soggetto. Altri ancora sostengono che esistano più criteri di imputazione diversi, a seconda delle fattispecie di responsabilità.

Esempi di criteri di imputazione

L’articolo 2043 pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa o dolo. A prima vista sembrerebbe, quindi, che nel nostro sistema il criterio generale di imputazione sia la colpa.

Successivamente, nel codice, nonché nelle leggi di settore, sono previste varie figure speciali di responsabilità, in cui il danneggiante risponde senza colpa (e quindi abbiamo una vera e propria responsabilità oggettiva) o perlomeno a condizioni più gravose di quelle normali.

A volte risponde in ogni caso, come nella responsabilità per danni da attività nucleare, altre volte risponde a meno che non provi il caso fortuito (artt. 2050, 2051 e 2052), altre volte risponde se non prova di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2046 e 2047); infine, in altre ipotesi risponde se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054).

Responsabilità civile: a chi spetta l’onere della prova?

Nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma anche il nesso causale.

Ai sensi dell’art. 2043 c.c. infatti incombe in capo alla parte danneggiata l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).

La responsabilità extracontrattuale nella malattia professionale

La giurisprudenza ormai da tempo ammette il contrattuale ed extracontrattuale nella materia degli infortuni sul lavoro e la possibilità di avvalersi, alternativamente, dell’una o dell’altra azione, qualora sussista la violazione dell’obbligo contrattuale di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore da cui è derivata la lesione dei diritti che spettano a questi indipendentemente dal rapporto di lavoro. (Cass. civ., 8 aprile 1995, n. 4078 in C.E.D. Cass. Rv. 491703 – 01).

Valgono infatti il principio del neminem laedere a tutela del diritto all’integrità psicofisica, che spetta al lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro e l’obbligo contrattuale, stabilito dall’art. 2087 c.c. a carico dell’imprenditore, di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del proprio dipendente.

Le vittime di amianto e di altri agenti patogeni nell’esercizio delle loro professioni hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti. Con risarcimento integrale si intende l’insieme dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La responsabilità civile contrattuale

La responsabilità contrattuale si configura nel caso in cui il soggetto obbligato non adempie l’obbligazione prevista dall’accordo intercorso. Ma anche nel caso di un adempimento inesatto o tardivo. Quando si parla di responsabilità contrattuale non ci si riferisce solo ai contratti tipici, ma anche a quelli atipici. 

La legge dispone che il debitore nell’adempiere l’obbligazione contrattuale debba uniformarsi alla condotta del buon padre di famiglia. In caso di comportamento negligente è responsabile per colpa e deve risarcire il danno.

In caso di obbligazioni derivanti dallo svolgimento di attività professionale il grado di diligenza richiesta deve essere commisurato al tipo di prestazione ed è pertanto è superiore a quella media del pater familias.

Diversamente dalla responsabilità extracontrattuale in cui ad essere risarcibili sono tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, nella responsabilità contrattuale, ove l’inadempimento o il ritardo non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.). 

Infortunio e malattia professionale: responsabilità contrattuale

Uno dei settori più rilevanti della responsabilità contrattuale è quello del diritto del lavoro ovvero del contratto di lavoro.

Infatti, uno degli obblighi fondamentali del datore di lavoro è quello della sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul lavoro si traduce nell’obbligo di rimuovere alla radice ogni forma di rischio. Già con l’art. 2087 del c.c. era sancito l’obbligo di tutela della dignità e personalità morale del lavoratore e della sua incolumità psicofisica.

Questo obiettivo, che si traduce nell’obbligo contrattuale della tutela della salute che impone un continuo aggiornamento e l’utilizzo della migliore tecnologia possibile. Successivamente, con l’art. 32 della Cost., questi principi sono stati innervati e rafforzati. Successivamente, tutta la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono state riunite nel Testo Unico Dl.gs. 81 del 2008.

Tuttavia, nonostante i presidi normativi, sono in costante continuo aumento sia gli infortuni sul lavoro che le malattie professionali. Anche nel 2021, nonostante la pandemia e la riduzione delle ore di lavoro, sono in aumento anche gli infortuni mortali.

Nonostante i numerosi appelli ad una maggiore attenzione per la sicurezza sul lavoro, si continuano a sottovalutare i rischi. Uno dei casi emblematici è costituito dall’utilizzo di sostanze cancerogene tra cui nuove molecole chimiche, non testate preventivamente. Un caso emblematico è quello dell’amianto, il killer che ha provocato e sta provocando decine di migliaia di morti, come confermato dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

In questi casi, oltre alla tutela indennitaria, con l’INAIL o la causa di servizio, sussiste il diritto al risarcimento del danno.  

Responsabilità del debitore

Il danno contrattuale è disciplinato dall’art. 1218 c.c. che dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.

L’art. 1176 c.c., in materia di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, afferma che il debitore che, pur agendo con la diligenza richiesta non abbia potuto adempiere all’obbligazione, è comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria.

La diligenza nell’adempimento

La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell’articolo 1176 codice civile è quella media del “buon padre di famiglia”, mentre quella di cui al secondo comma, relativa all’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (diligenza del “debitore qualificato”).

La legge dispone infatti che il debitore nell’adempiere l’obbligazione contrattuale debba uniformarsi alla condotta del buon padre famiglia. In caso di comportamento negligente è responsabile per colpa e deve risarcire il danno.

In caso di obbligazioni derivanti dallo svolgimento di attività professionale invece il grado di diligenza richiesta deve essere commisurato al tipo di prestazione ed è pertanto è superiore a quella media del pater familias.

Responsabilità civile: onere della prova

Nella responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) è il soggetto danneggiato a dover provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, incluso il dolo o la colpa dell’autore del danno “ingiusto”.

Nel risarcimento del danno contrattuale, invece, trova applicazione il principio della presunzione della colpa. Al creditore spetta infatti solo l’onere della prova dell’inadempimento e dell’entità del danno. Al debitore spetterà dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio.

Il risarcimento danno contrattuale prescinde dalla verifica della colpevolezza (del dolo o della colpa).

Il risarcimento del danno nella responsabilità contrattuale


Il legame tra inadempimento contrattuale e risarcimento del danno è specificato nell’ex art. 1223 c.c.. Il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), purché ne siano conseguenza immediata e diretta. Deve esistere infatti un nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno.

Diversamente dalla responsabilità extracontrattuale in cui ad essere risarcibili sono tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, nella responsabilità contrattuale, ove l’inadempimento o il ritardo non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.).

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Oggi risulta pacificamente accettato il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di responsabilità contrattuale.

Attraverso un lungo percorso evolutivo di questo istituto, si è arrivati infatti a riconoscere la risarcibilità di qualsivoglia sofferenza seria ed apprezzabile, che rientra nelle categorie del danno moralebiologico ed esistenziale.

La condanna al relativo risarcimento non può prescindere dall’accertamento della serietà e gravità della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, nonché dai limiti di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 del codice civile.

La prescrizione decennale al risarcimento dei danni

A differenza del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale soggetto alla prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c., all’illecito contrattuale si applica l’art. 2946 c.c. che prevede il termine ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti.

Responsabilità civile precontrattuale

La fase preliminare alla stipulazione di un contratto è dominata dalle trattative e dallo scambio di proposte tra le parti, tese al raggiungimento o meno di un accordo. Le trattative possono addirittura concludersi con la revocazione della proposta senza che a carico dei contraenti possano nascere specifiche responsabilità.

Il legislatore ha deciso di garantire una tutela nella fase delle trattative prevedendo specifiche disposizioni di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. Essi stabiliscono determinati obblighi a carico delle parti nel processo di formazione del contratto, sanzionando gli eventuali comportamenti dolosi o colposi posti in essere in violazione degli stessi. Esse costituiscono la responsabilità precontrattuale.

Quali sono gli obblighi che non devono essere violati?

Gli obblighi che non devono essere violati rientrano in due grandi categorie: gli obblighi di buona fede e gli obblighi di comunicazione.

La violazione di questi obblighi costituisce la responsabilità precontrattuale che se violata dà adito all’obbligo di risarcimento del danno causato. Qui di seguito vediamo nel dettaglio cosa si intende per obblighi di buona fede e obblighi di comunicazione.

Gli obblighi di buona fede

L’art. 1337 c.c. recita: “le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

La buona fede di cui parla è quella oggettiva che impone alle parti di comportarsi correttamente sotto il profilo della lealtà e della tutela degli interessi dell’altra parte. Questo per non incorrere in comportamenti, dolosi o colposi, lesivi dell’altrui libertà negoziale. Le parti devono comportarsi “nel dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed apprezzato in relazione alla concreta fattispecie” (Cass. n. 5920/1985).

Cosa significa agire in buona fede?


La giurisprudenza ci viene in aiuto. Essa ha individuato tra le violazioni dell’agire in buona fede precontrattuale: la violazione degli obblighi di chiarezza, di custodia e segreto, di avviso e di informazione incombenti sulle parti.

Infatti sebbene le parti abbiano “in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche future obbligazioni con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dall’esistenza di un giustificato motivo” incontrano il limite “del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l’altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto senza omettere circostanze significative rispetto all’economia del contratto medesimo” (Cass. n. 5297/1998).

Gli obblighi di comunicazione

L’art. 1338 c.c. prevede che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.

La disposizione codicistica impone alle parti un chiaro obbligo di comunicazione nonché un dovere di accertamento in ordine all’esistenza di eventuali cause invalidanti, facendo sorgere la responsabilità non solo in capo a chi conosceva la causa di invalidità del contratto ma anche in capo a chi “dovendo conoscere” detta causa non l’ha comunicata all’altra parte.

Obblighi di comunicazione e buona fede

La legge tutela i contraenti in buona fede. Afferma infatti che una delle parti agisce senza buona fede violando gli obblighi di comunicazione solo:

“allorquando la causa di invalidità del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi in ipotesi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalità dei cittadini” (Cass. n. 4258/1997; n. 3272/2001).

Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. mirano, infatti, “a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d’invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra” (Cass. n. 5114/2001; n. 16149/2010).

Il risarcimento del danno nella responsabilità precontrattuale

Il danno subito consiste nel pregiudizio che il soggetto subisce:

1) per avere inutilmente confidato nella conclusione del contratto;

2) per avere stipulato un contratto che, senza l’altrui illecita ingerenza, non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse.

In particolare, nei casi di rottura ingiustificata delle trattative o di stipulazione di contratto invalido o inefficace, il soggetto avrà diritto al risarcimento del danno consistente nelle spese inutilmente affrontate (costi sostenuti per lo svolgimento delle trattative e per la stipulazione del contratto) oltre che della perdita di altre e più favorevoli alternative contrattuali (in tal senso : Cass. 30 luglio 2004, n. 14539; 14 febbraio 2000, n. 1632; 30 agosto 1995, n. 9157; 26 ottobre 1994, n. 8778; 12 marzo 1993, n. 2973).

Dibattito sul risarcimento del danno

La delimitazione dei danni risarcibili nella resposabilità precontrattuale è dibattuta.

Secondo la giurisprudenza prevalente, i danni sarebbero limitati al c.d. “interesse negativo” (derivante dal pregiudizio subito dalla parte per essere stata coinvolta in trattative inutili e aver confidato nella conclusione di un contratto mai stipulato, ovvero per l’aver impiegato risorse ed energie nella conclusione di un contratto invalido o inefficace).

Deve dunque essere risarcito il danno emergente (consistente nelle spese sostenute nel corso delle trattative per viaggi, progettazione, compensi a tecnici, eventuali assunzioni e acquisti di attrezzature, ecc.). Il danno da lucro cessante consiste nella perdita delle chance di eventuali stipulazioni con altri soggetti di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi (Cass. n. 3746/2005; 9157/95).

Responsabilità civile: interesse differenziale

L’altra parte della dottrina sostiene infatti che l’ambito dei danni risarcibili non dovrebbe essere limitato all’interesse negativo. Oltre al recesso ingiustificato dalle trattative o alla conclusione di un contratto non valido o inefficace, esisterebbe la fattispecie della conclusione di un contratto a condizioni diverse da quello che si sarebbe stipulato in assenza del comportamento in mala fede dell’altra parte.

In questo caso il risarcimento dovrebbe ristorare il pregiudizio subito per il c.d. “interesse differenziale” (l’interesse, a concludere, appunto, un diverso contratto a differenti condizioni).

Responsabilità civile e onere della prova

Nella responsabilità precontrattuale l’onere della provaè a carico della parte che si ritiene danneggiata che dovrà provare il dolo o la colpa del danneggiante.

Responsabilità civile: assistenza legale ONA

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