Vaccini Covid-19: tutela e indennizzo in caso di danno

Chi ha subito danni a causa dei vaccini Covid deve essere tutelato. Sono già passati due anni dall’inizio dell’ultima pandemia mondiale. Questa epidemia ha leso gran parte dei diritti universali umani (tra cui il diritto alla salute), sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Somministrazione dei vaccini Covid-19

Per fronteggiare l’epidemia virale e per salvaguardare i diritti universali umani sono state adottate misure di protezione e prevenzione per il benessere collettivo. Tali misure consistono in dispositivi di protezione individuale, come mascherine FFp2 e gel disinfettanti, sistemi di tracciabilità dei contagi, l’obbligo del distanziamento sociale, l’imposizione di misure di quarantena e autoisolamento, e, infine, la campagna vaccinale.

A tal fine, la domanda che più ci poniamo è una sola. L’adozione di queste misure di protezione e prevenzione per il benessere individuale e collettivo, garantiscono il rispetto dei diritti universali umani?

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, tutelano tutti coloro che ricevono un danno alla salute. Assiste tutte le vittime, sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista legale.

Diritti universali umani: cosa sono e come si tutelano

I diritti universali umani sono diritti che acquisiamo al momento della nascita e sono il frutto delle crudeltà commesse e subite durante la Seconda guerra mondiale. Utopisticamente, i diritti universali umani mirano a eliminare qualsiasi tipo di disuguaglianza sociale. Infatti, tali diritti appartengono a tutti, indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dalle convinzioni personali, dalla religione e dal colore della pelle.

Per garantire l’universalità di tali diritti, la maggior parte degli Stati ha incluso i diritti universali umani all’interno del proprio ordinamento, così da garantire:

  • tutela all’occupazione;
  • sicurezza dei lavoratori;
  • incolumità sociale (individuale e collettiva);
  • assistenza medica;
  • istruzione;
  • protezione in caso di povertà ed esclusione sociale. 

Durante l’epidemia virale da Covid-19, il godimento di tali diritti è venuto meno. Così, gli Stati hanno dovuto adottare delle misure di contrasto alla diffusione del virus per continuare a garantire la salvaguardia dei diritti umani. Tali misure, però, hanno destato non poche polemiche a livello globale.

Obbligo vaccinale: quando è concesso?

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è un organo giurisdizionale istituito per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dei Paesi europei. In caso di epidemie o in caso di una rapida propagazione di una malattia pericolosa, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha la facoltà di adottare e approvare strumenti e misure di protezione volti ad impedire il contagio e la morte. Tali misure devono tutelare in particolar modo anche le categorie più deboli: donne, bambini ed anziani.

Infatti, in situazioni di emergenza sanitaria la tutela al diritto alla salute, che rappresenta il presupposto per poter beneficiare di tutti gli altri diritti, deve essere la priorità di ogni Stato. Così, per contrastare la rapida diffusione dell’ultima pandemia mondiale, la Corte europea si è espressa a favore della vaccinazione obbligatoria come strumento di tutela dell’umanità. Con la sentenza n. 7045/2021, il Consiglio di Stato ribadisce legittimità dell’obbligo vaccinale in modo sintetico e puntuale, e cristallizza i motivi di necessità che la giustificano a salvaguardia di una società democratica.

Vaccini Covid e i diritti inviolabili dell’uomo

L’Italia è il primo Paese europeo ad aver imposto l’obbligo vaccinale. Con il Decreto-legge n. 44/2021, il nostro ordinamento ha imposto l’obbligo di vaccinazione a tutti gli operatori sanitari, per garantire il diritto alla salute ai soggetti più fragili o a rischio che si trovano all’interno delle strutture sanitarie. 

Nella legge che impone tale obbligo, si afferma anche che, se l’operatore sanitario non vuole o non può sottoporsi a vaccinazione, può essere assegnato ad altre mansioni, anche inferiori, purché non implichino il rischio di contagio. Qualora quest’ultimo presupposto non fosse possibile, allora il lavoratore può essere sospeso da ogni funzione, senza ricevere alcuna retribuzione o altro compenso. 

Se da un lato la Corte europea riconosce l’obbligo vaccinale imposto dallo Stato italiano come uno strumento per contrastare la diffusione del virus, dall’altro la legge impedisce al lavoratore di svolgere le proprie funzioni. In questo caso, la nuova legge è in contrasto con i principi sanciti dall’art.4 (Diritto al lavoro) del nostro ordinamento giuridico. Pertanto, rimane in dubbio se tali adozioni costituiscano misure necessarie al contenimento dei contagi o se rappresentino degli ostacoli al godimento dei diritti inviolabili dell’uomo.

La giurisdizione italiana: i no vax a casa e senza stipendio

Secondo la giurisdizione italiana, il lavoratore che sceglie di non vaccinarsi può restare a casa e senza stipendio. Queste sono le decisioni del Tribunale amministrativo di Brescia al quale si sono rivolti alcuni operatori sanitari contro l’obbligo vaccinale. Il TAR di Brescia non si è ancora pronunciato definitivamente sulla questione, ma si è mostrato favorevole su alcune argomentazioni sollevate dalle agenzie di tutela della salute.

Infatti, secondo il Tribunale amministrativo è il datore di lavoro a dover rispondere della salute dei suoi ospiti e dei suoi dipendenti. E coloro che presentano ricorso sono tenuti a dimostrare come la perdita di lavoro o la mancata assunzione possa rappresentare una forma di pregiudizio irreparabile.

Una situazione analoga si è presentata anche nell’istruzione. Alcuni dirigenti scolastici hanno presentato ricorso al TAR del Lazio per due motivi:

  • obbligo vaccinale introdotto dal 15 dicembre 2021;
  • trattamento dei dati personali conservati nella banca dati del SIDI.

Sulla questione il Tribunale amministrativo ha chiarito che la sospensione delle mansioni lavorative è meramente un danno patrimoniale, limitato a un periodo di tempo circoscritto. In ogni caso, la legge non vieta loro di trovare una nuova occupazione.

Vaccini Covid: perché la nanotecnologia a mRNA

La scoperta della molecola superficiale del coronavirus (la proteina spike), ha permesso alle aziende farmaceutiche di realizzare un vaccino a velocità quasi fulminea. Grazie alle numerose sperimentazioni, alcune delle quali ancora in atto, le case farmaceutiche hanno optato per un vaccino basato sulla nanotecnologia a mRNA.

La scelta di optare per un vaccino a mRNA è giustificata da diversi aspetti. Innanzitutto la realizzazione di un vaccino mRNA è più sicuro rispetto ai vaccini tradizionali. In questo modo si evitano i rischi da contaminazione o incidenti con rilascio di patogeni pericolosi. Inoltre, sotto il punto di vista economico, i costi di produzione sono molto vantaggiosi. Infatti, l’RNA è una molecola facile da sintetizzare, in poco tempo e su larga scala.

Le prime due aziende ad aver progettato il vaccino anti covid con la nanotecnologia mRNA sono Moderna e BioNTech. Moderna è l’azienda farmaceutica statunitense che ha realizzato l’omonimo vaccino. L’Azienda è specializzata nella ricerca e nello sviluppo di farmaci basati sull’RNA messaggero per la cura di malattie genetiche. Dello stesso campo si occupa anche l’azienda farmaceutica tedesca BioNTech. Quest’ultima è specializzata nello sviluppo e nella sperimentazione di vaccini mRNA per la lotta contro il cancro.

Come vengono realizzati i vaccini Covid

I vaccini a mRNA sono costituiti da molecole, chiamate appunto RNA messaggero. Questa molecola è in grado di istruire le cellule del sistema immunitario a riconoscere e combattere tutto ciò che è estraneo al nostro corpo. Le molecole di mRNA sono racchiuse all’interno di piccole vescicole lipidiche, che permettono al composto di essere assorbito più facilmente. 

Infatti, per facilitare l’iniezione e per garantire l’equilibrio e l’integrità di tutti gli elementi, il preparato è diluito in soluzioni acquose. All’interno di queste soluzioni si trovano diverse componenti naturali come sali, lipidi, zuccheri e fosfati.

Autorizzazione condizionata per i vaccini covid mRNA

Come ribadito più volte dal Consiglio di Stato Europeo, l’immissione in commercio dei vaccini anti Covid-19 non ha carattere “sperimentale”. I vaccini a mRNA attualmente disponibili hanno ricevuto un’autorizzazione speciale, chiamata autorizzazione condizionata.

L’autorizzazione condizionata è rilasciata solamente ai farmaci che non hanno terminato la fase di sperimentazione, ma che hanno un carattere benefico maggiore grazie alla loro disponibilità immediata. Infatti, l’autorizzazione condizionata non influisce in nessun modo sulla sicurezza del farmaco. Invece permette alle case farmaceutiche di completare gli studi con lo scopo di confermare che il rapporto rischio-beneficio è favorevole per il benessere collettivo.

Profilo di sicurezza ed effetti avversi dei vaccini Covid

Il Consiglio di Stato Europeo, a fine settembre 2021, ha ribadito il profilo di sicurezza del vaccino anti Covid-19. Le segnalazioni raccolte dall’AIFA, Agenzia Internazionale del Farmaco Italiano, hanno confermato la buona tollerabilità del farmaco e della possibilità di gestione delle reazioni avverse. L’ente ha comunicato 120 segnalazioni di “sospette reazioni avverse” ogni 100 mila dosi somministrate, indipendentemente dalla dose di vaccino somministrata.

Circa l’85% degli eventi avversi sono classificati come eventi avversi non gravi, ovvero eventi non necessariamente riconducibile alla vaccinazione. Mentre il 14,4% delle reazioni avverse (17 ogni 100 mila dosi), invece, ha ricevuto esito in risoluzione completa o miglioramento nella maggior parte dei casi. In questo caso, per reazione avversa si intende un evento per il quale è possibile stabilire una correlazione con la vaccinazione. Infine, solo l’1% delle segnalazioni registrate dall’AIFA sono catalogate come effetti indesiderati, cioè eventi connessi alle proprietà del vaccino, ma che non per forza sono catalogati come nocivi. 

Tali dati continueranno a essere monitorati dall’Agenzia Internazionale del Farmaco Italiano e dalle stesse case farmaceutiche, tutt’ora impegnate a garantire le migliori cure. Il vaccino rimane l’arma più potente per combattere la pandemia mondiale.

Tutela in caso di danno da vaccini covid

L’obbligo vaccinale come misura di contenimento di una epidemia è permessa solo in alcuni casi e nel pieno rispetto dei diritti umani. Inoltre, l’obbligo a un trattamento sanitario deve garantire delle forme di tutela in caso in cui si verifichi un danno permanente e invalidante alla persona. Questo perché l’obbligo di un trattamento non può incidere negativamente sullo stato di salute della persona. Infatti, tali misure di contenimento devono migliorare e preservare lo stato di benessere individuale e collettivo dell’umanità.

La legge 210 del febbraio 1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. In particolare, l’art. 1 disciplina: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

Attualmente legge 210 del 1992 tutela le sole persone obbligate alla vaccinazione, cioè il personale sanitario, la popolazione over 50 e il personale scolastico. Tali categorie sociali rientrano a pieno titolo nell’art. 1 della legge. Infine, secondo la normativa, il danneggiato dovrà provare di aver subito lesioni o infermità di tale intensità da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica e che il danno subito è conseguenza della vaccinazione.

Tutela in caso di danno da vaccini covid non obbligatorio

La legge 210 del 1992 tutela solo in caso di vaccinazione obbligatoria. Resta da comprendere cosa succederà a tutte quelle categorie per le quali non è presente l’obbligo vaccinale, ma che potrebbero riportare dei danni in seguito alla vaccinazione. 

Attualmente, in Italia, l’obbligo vaccinale riguarda un numero davvero esiguo di categorie sociali. Per tutti gli altri, lo Stato raccomanda fortemente la vaccinazione come misura anti contagio. Tale raccomandazione è stata supportata da forti e assidue campagne di comunicazione che hanno imposto la vaccinazione come una scelta personale, volta alla salvaguardia di un interesse collettivo della comunità. In questo modo, la maggior parte della popolazione ha aderito alla campagna vaccinale in ragione delle esigenze di solidarietà.

Per questo lo Stato deve garantire forme di tutela in caso di eventuali conseguenze negative. Perciò nella bozza del decreto “Sostegni ter”, è stata proposta un’integrazione dell’art. 1 della legge 210, affinché vengano tutelati anche coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazione non obbligatoria anti covid-19.

A tal fine, la Corte costituzionale ha già ribadito, in diverse sentenze, che non c’è nessuna differenza tra raccomandazione e obbligo vaccinale. Di conseguenza, tutti coloro che si sono sottoposti a vaccinazione sono tutelati dalla medesima legge.

Sostegni ter e fondi europei per i soggetti più deboli

Il 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il decreto “Sostegni ter”. Questo documento contiene provvedimenti e misure di sostegno economico finalizzati al contenimento degli effetti negativi della pandemia. Inoltre, ha lo scopo di tutelare anche i soggetti più deboli. Infatti, per tutti coloro che hanno subito un danno durante la pandemia, il decreto Sostegni ter prevede un indennizzo.

A tal proposito, il Governo ha stanziato circa 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro a partire dal 2023. Tali fondi sono erogati in favore di coloro che hanno subito danni per il vaccino. Sarà, poi, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire le modalità del monitoraggio che, con cadenza annuale, avrà a oggetto le richieste di accesso agli indennizzi e gli esiti negativi o positivi delle stesse.

Nel decreto “Sostegni ter” si prevede anche un incremento di circa 400 milioni di euro del Fondo per aiutare le Regioni e le Provincie autonome nel sostenimento delle spese sanitarie collegate all’emergenza Covid. Inoltre, sono stati stanziati 45,22 milioni di euro per fornire gratuitamente agli studenti e al personale scolastico sistemi di prevenzione e protezione individuale.

Assistenza gratuita e tutela legale: il ruolo dell’ONA

L’ONA tutela tutte le vittime. In particolare difende tutti coloro che hanno subito dei danni alla propria salute a causa dell’esposizione ad agenti cancerogeni, come l’amianto. L’associazione è attiva su tutto il territorio per tutelare le vittime dell’amianto o coloro che subiscono una violazione del diritto alla salute, offrendo assistenza legale e assistenza medica.

In particolare, chi ha subito un danno in seguito alla vaccinazione o sono stati violati i diritti fondamentali, si può richiedere all’associazione la consulenza gratuita, chiamando il numero verde 800 034 294 o compilando il form.

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