Danno non patrimoniale: cos’è e risarcimento

In questa guida scopriamo tutto sul risarcimento del danno non patrimoniale, su tutte le loro componenti e su come si calcolano. Scopriamo anche come ottenere l’assistenza legale gratuita per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

danni non patrimoniali comprende tutti quei pregiudizi subiti da una vittima che non sono suscettibili di valutazione economica, ma che riguarda interessi inerenti la persona.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, assiste le vittime delle malattie correlate all’amianto e le vittime di tutti i cancerogeni per l’ottenimento del risarcimento dei danni e di tutti i benefici assistenziali previsti dalla legge. L’ONA è in prima linea anche nella prevenzione primaria per evitare che le esposizioni dannose continuino ad avere luogo.

Che cos’è il danno non patrimoniale?

Il danno non patrimoniale è un pregiudizio che ricade su un valore o interesse della persona, immateriale e non direttamente monetizzabile. Questo valore per essere risarcito deve essere costituzionalmente garantito, come per esempio la libertà, la riservatezza, la salute e la famiglia. Quindi deve rappresentare una lesione di un interesse protetto dall’ordinamento e avente a oggetto utilità per le quali non sussiste un mercato.

Perciò un danno non patrimoniale è risarcibile quando:

  • deriva da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (art. 185 c.p.);
  • è espressamente previsto dalla legge (per esempio nei casi previsti da art. 89 c.p.c., legge 89/2001, d.lgs 209/2005, legge 633/1941);
  • è stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito (art. 2059 c.c.).

La Corte di Cassazione ha definito il danno non patrimoniale come quello “determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” (Cass., Sez. Un., sentenza 26972/2008).

Accertamento del danno e onere della prova

L’accertamento del danno non patrimoniale prevede necessariamente che sia provata l’esistenza della lesione dell’interesse giuridicamente protetto e la perdita che ne è derivata.

Perciò il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità, presentando danno non patrimoniale prova. Tale onere probatorio può essere assolto facendo ricorso a tutti i consueti mezzi di prova previsti dall’ordinamento (documenti, prova testimoniale, confessione, giuramento, presunzioni, C.T.U.). Inoltre la vittima, nel formulare la richiesta risarcitoria, dovrà descrivere necessariamente:

  • condotta che ha determinato la lesione dell’interesse giuridicamente protetto;
  • perdita di tutte le utilità e le rinunce e le sofferenze che sono derivate dalla lesione dell’interesse protetto;
  • valore del risarcimento o i criteri di liquidazione invocati per la monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale.

L’unitarietà del risarcimento danno non patrimoniale

La categoria del danno non patrimoniale è unitaria. Tuttavia esistono più forme di manifestazione e diverse componenti che la costituiscono. Infatti il pregiudizio non patrimoniale può concretarsi in vari ambiti dell’esistenza umana ed esplicarsi nella perdita di varie utilità attese o godute. Seppur ci sia una pluralità di manifestazione di questo danno, ciò non incide sull’essenza ontologica e sull’unitarietà della categoria.

Le sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), hanno chiarito definitivamente quali sono le voci risarcibili di cui è possibile chiedere il ristoro in caso di danno alla persona.

La categoria del danno non patrimoniale attiene a ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.)“.

Inoltre, un altro aspetto importante che viene ribadito è: “ove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale”.

Per quanto riguarda la prescrizione, il termine per richiedere il risarcimento è 10 anni dalla diagnosi per responsabilità contrattuale. Negli altri casi è quinquennale. È possibile interrompe il decorso della prescrizione grazie alla messa in mora.

I diversi tipi di danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale comprende varie categorie descrittive che, però, non rappresentano voci distinte e autonome. Il pregiudizio può essere considerato:

  • biologico, cioè una lesione al bene salute, tutelato dagli artt. 2 e 32 della Costituzione, che consiste nell’infermità temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona;
  • morale, ossia la perturbatio dell’animo e la sofferenza interiore patita;
  • da perdita del rapporto parentale, inteso come privazione del rapporto affettivo con il congiunto in cui viene meno un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti;
  • esistenziale, detto anche danno alla vita di relazione, che consiste nell’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo all’interno e all’esterno del nucleo familiare;
  • danno catastrofale, ovvero la sofferenza patita dal defunto prima di morire, nel caso in cui non ci sia un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte della vittima e in cui la vittima sia in stato di coscienza;
  • estetico, cioè la compromissione dell’aspetto esteriore.

Esiste poi il danno tanatologico. Quest’ultimo però non è universalmente accettato tra i danni risarcibili.

Calcolo danno non patrimoniale e le sentenze di San Martino

Per la quantificazione del danno non patrimoniale di lieve entità, i tribunali prendono in considerazione le cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano, al fine del calcolo danni non patrimoniali e di creare uniformità nelle liquidazioni. Esse devono avvenire in via equitativa (art. 1226 c.c.) e devono:

  • essere integrali, cioè rappresentare un’effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima, evitando, però, duplicazioni risarcitorie attraverso la liquidazione di più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
  • garantire uniformità di trattamento a parità di conseguenze lesive;
  • dare rilievo alle peculiarità del caso concreto, affinché siano adeguatamente valorizzate nella monetizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale.

Infatti, per quanto riguarda danno non patrimoniale calcolo, tanto più l’evento ha inciso in modo significativo sulla sofferenza, tanto più la somma risarcitoria può essere aumentata attraverso la personalizzazione (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 5691/2016).

Per il calcolo del danno non patrimoniale, in particolare per quanto riguarda il danno morale, si sono espresse le sentenze gemelle di San Martino. Hanno stabilito che il pregiudizio morale sia incluso nella quantificazione prevista per il danno biologico dalle Tabelle del Tribunale di Milano, con la possibilità di personalizzarne il valore percentualmente considerando il caso concreto. La stessa procedura si applica anche al danno esistenziale, che contribuisce alla complessiva quantificazione danno non patrimoniale.

Risarcimento danni non patrimoniali: tutela legale

L’ONA, attraverso un team di avvocati diretti dall’Avvocato Ezio Bonanni, difende le vittime di malattie amianto e di altri cancerogeni. Offre assistenza medica e legale per l’ottenimento del risarcimento integrale dei danni e dei benefici assistenziali a cui le vittime hanno diritto. C’è quindi il diritto di ottenere l’intero ristoro dei danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali). Nel caso di decesso della vittima il risarcimento dei danni spetta agli eredi legittimi a cui spetta anche il risarcimento dei danni iure proprio.

È possibile richiedere la propria consulenza gratuita chiamando il numero verde o compilando il form.

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