Danno non patrimoniale: cos’è e risarcimento

In questa guida scopriamo tutto sul risarcimento del danno non patrimoniale, su tutte le loro componenti e su come si calcolano. Scopriamo anche come ottenere l’assistenza legale gratuita per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

danni non patrimoniali sono costituiti dai pregiudizi subiti dalla vittima che non sono suscettibili di valutazione economica, ma che riguarda interessi inerenti la persona. Così, in particolare, il danno biologico, quello morale, quello esistenziale e per lesione dei diritti costituzionali.

Il tema del danno non patrimoniale si pone con particolare attenzione in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, tra cui l’amianto. Inoltre, questo profilo riguarda tutti i casi di lesione dei diritti compresi quelli patrimoniali. In ogni caso, l’esposizione ad amianto è causa di pregiudizio anche per preoccupazione di ammalarsi. Infatti, il mesotelioma come le altre malattie asbesto correlate possono insorgere anche con esposizioni brevi e poco intense.

Esposizione ad amianto e danno non patrimoniale

Il tema della prevenzione e della tutela dei diritti delle vittime dell’amianto, quando purtroppo il danno si è verificato, è la principale funzione dell’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto. Si deve osservare che già la sola esposizione ad amianto determina la lesione per la salute, bene protetto dall’art. 32 della Costituzione.

Infatti, l’Avv. Ezio Bonanni, nella sua qualità di Avvocato Cassazionista e Presidente Nazionale dell’ONA, proprio perchè uno dei maggiori esperti, raccomanda di evitare l’amianto. Perciò, per vincere e debellare le malattie asbesto correlate, ovvero causate dell’amianto, occorre evitare le esposizioni al minerale. Questa regola riguarda tutti i cancerogeni.

Danno non patrimoniale da cancerogeni

Uno degli aspetti centrali del danno non patrimoniale è quello che consegue alla malattia professionale. Tra queste, anche le malattie asbesto correlate, che sono malattie infortunio. In questi casi, oltre agli indennizzi, tra cui quello INAIL, è dovuto il risarcimento dei danni .

Quello del risarcimento è un aspetto che è solo residuale. La salute, infatti, va protetta prima di subire la sua irreversibile lesione. Per questi motivi, l’ONA è più impegnata sul fronte della prevenzione che su quello giudiziario.

Siccome tutti i cancerogeni, in particolare l’amianto, sono dannosi per la salute, è fondamentale evitare queste esposizioni nei luoghi di vita e di lavoro. Perciò, la missione più importante dell’Osservatorio Nazionale Amianto è quella della bonifica e quindi di evitare le esposizioni cancerogene.

La prevenzione primaria è quindi il tema centrale. L’azione è quindi di interdizione e non solo di risarcimento.

Risarcimento del danno non patrimoniale

Si deve, quindi, perseguire la tutela della salute evitando ogni forma di esposizione, e direi ogni forma di rischio. Come autorevolmente affermato, viviamo nella società del rischio. Il progresso tecnologico ha imposto standard sempre più elevati spesso a scapito dell’ambiente. Infatti, non a caso, si è imposto di modificare la nostra Carta Costituzionale, per cui anche l’ambiente rientra nei beni protetti, così negli artt. 9 e 41 Cost.

Danno non patrimoniale e lesione dei diritti costituzionali

Il danno non patrimoniale si lega fondamentalmente alla tutela dei diritti della persona umana. Infatti, è un pregiudizio che ricade su un valore o interesse della persona, immateriale e non direttamente monetizzabile.

Il catalogo dei diritti della persona umana si rinviene prima di tutto nella Costituzione italiana e nel nucleo essenziale dei suoi diritti inviolabili. Così nell’art. 2 e ancora nell’art. 3 della nostra Carta Costituzionale, che poi contempla anche la tutela della vita umana, del lavoro in tutte le sue forme. La persona umana trae nel lavoro la sua dignità e le sue affermazioni sociali e familiari. La salute è uno degli altri beni fondamentali della persona umana, nella sua dimensione sociale e familiare.

Qualsiasi lesione di questi diritti è causa di un danno non patrimoniale che in quanto tale deve essere risarcito [SS.UU. n. 26972/2008 ed ex multis].

Danno alla salute come danno non patrimoniale

Questo valore per essere risarcito deve essere costituzionalmente garantito, come per esempio la libertà, la riservatezza, la salute e la famiglia. Quindi deve rappresentare una lesione di un interesse protetto dall’ordinamento e avente a oggetto utilità per le quali non sussiste un mercato.

I presupposti per la risarcibilità di questo pregiudizio

Perciò, come abbiamo anticipato, una delle fonti di tutela rispetto al danno non patrimoniale è proprio la nostra Costituzione. Inoltre, è proprio da tale compendio normativo, compresi gli artt. 35, 36 e 41 Cost., che si irradiano tutti gli altri diritti. In molti casi, le norme secondarie sono una enucleazione di questi diritti.

Perciò, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si dettano i criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale. Così, è risarcibile quando:

  • deriva da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (art. 185 c.p.);
  • è espressamente previsto dalla legge (per esempio nei casi previsti da art. 89 c.p.c., legge 89/2001, d.lgs 209/2005, legge 633/1941);
  • è stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito (art. 2059 c.c.).

La Corte di Cassazione ha definito il danno non patrimoniale come quello “determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” (Cass., Sez. Un., sentenza 26972/2008).

Accertamento del danno e onere della prova

L’accertamento del danno non patrimoniale prevede necessariamente che sia provata l’esistenza della lesione dell’interesse giuridicamente protetto e la perdita che ne è derivata.

Perciò il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità, presentando danno non patrimoniale prova. Tale onere probatorio può essere assolto facendo ricorso a tutti i consueti mezzi di prova previsti dall’ordinamento (documenti, prova testimoniale, confessione, giuramento, presunzioni, C.T.U.). Inoltre la vittima, nel formulare la richiesta risarcitoria, dovrà descrivere necessariamente:

  • condotta che ha determinato la lesione dell’interesse giuridicamente protetto;
  • perdita di tutte le utilità e le rinunce e le sofferenze che sono derivate dalla lesione dell’interesse protetto;
  • valore del risarcimento o i criteri di liquidazione invocati per la monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale.

L’unitarietà del risarcimento danno non patrimoniale

La categoria del danno non patrimoniale è unitaria. Tuttavia esistono più forme di manifestazione e diverse componenti che la costituiscono. Infatti il pregiudizio non patrimoniale può concretarsi in vari ambiti dell’esistenza umana ed esplicarsi nella perdita di varie utilità attese o godute. Seppur ci sia una pluralità di manifestazione di questo danno, ciò non incide sull’essenza ontologica e sull’unitarietà della categoria.

Le sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), hanno chiarito definitivamente quali sono le voci risarcibili di cui è possibile chiedere il ristoro in caso di danno alla persona.

La categoria del danno non patrimoniale attiene a ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.)“.

Inoltre, un altro aspetto importante che viene ribadito è: “ove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale”.

Per quanto riguarda la prescrizione, il termine per richiedere il risarcimento è 10 anni dalla diagnosi per responsabilità contrattuale. Negli altri casi è quinquennale. È possibile interrompe il decorso della prescrizione grazie alla messa in mora.

I diversi tipi di danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale comprende varie categorie descrittive che, però, non rappresentano voci distinte e autonome. Il pregiudizio può essere considerato:

  • biologico, cioè una lesione al bene salute, tutelato dagli artt. 2 e 32 della Costituzione, che consiste nell’infermità temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona;
  • morale, ossia la perturbatio dell’animo e la sofferenza interiore patita;
  • da perdita del rapporto parentale, inteso come privazione del rapporto affettivo con il congiunto in cui viene meno un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti;
  • esistenziale, detto anche danno alla vita di relazione, che consiste nell’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo all’interno e all’esterno del nucleo familiare;
  • danno catastrofale, ovvero la sofferenza patita dal defunto prima di morire, nel caso in cui non ci sia un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte della vittima e in cui la vittima sia in stato di coscienza;
  • estetico, cioè la compromissione dell’aspetto esteriore.

Esiste poi il danno tanatologico. Quest’ultimo deve essere calibrato con riferimento al fatto specifico.

Calcolo danno non patrimoniale e le sentenze di San Martino

Per la quantificazione del danno non patrimoniale di lieve entità, i tribunali prendono in considerazione le cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano, al fine del calcolo danni non patrimoniali e di creare uniformità nelle liquidazioni. Esse devono avvenire in via equitativa (art. 1226 c.c.) e devono:

  • essere integrali, cioè rappresentare un’effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima, evitando, però, duplicazioni risarcitorie attraverso la liquidazione di più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
  • garantire uniformità di trattamento a parità di conseguenze lesive;
  • dare rilievo alle peculiarità del caso concreto, affinché siano adeguatamente valorizzate nella monetizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale.

Infatti, per quanto riguarda danno non patrimoniale calcolo, tanto più l’evento ha inciso in modo significativo sulla sofferenza, tanto più la somma risarcitoria può essere aumentata attraverso la personalizzazione (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 5691/2016).

Per il calcolo del danno non patrimoniale, in particolare per quanto riguarda il danno morale, si sono espresse le sentenze gemelle di San Martino. Hanno stabilito che il pregiudizio morale sia incluso nella quantificazione prevista per il danno biologico dalle Tabelle del Tribunale di Milano, con la possibilità di personalizzarne il valore percentualmente considerando il caso concreto. La stessa procedura si applica anche al danno esistenziale, che contribuisce alla complessiva quantificazione danno non patrimoniale.

Danno non patrimoniale per malattia professionale

In molti casi il danno non patrimoniale consegue ad un infortunio sul lavoro o malattia professionale. In caso di malattia professionale asbesto correlata con riconoscimento INAIL, la vittima ha diritto ai danni differenziali e complementari.

Infatti, in questi casi, alla malattia consegue spesso il decesso, magari dopo un periodo di stabilizzazione. Proprio in quest’ambito, grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 35228/2022. Quindi, con questa importante pronuncia, si è stabilito il principio che lo scomputo dell’indennizzo INAIL è solo per poste omogenee.

Quindi, l’INAIL indennizza il danno biologico [unica voce di danno non patrimoniale], è evidente che tutte le altre debbono essere considerate nel risarcimento.

Risarcimento danno tanatologico e catastrofale

Così, per il danno morale ed esistenziale, che consegue alla lesione biologica. Questi danni, definiti anche complementari, debbono essere integralmente ristorati in quanto non contemplati nell’indennizzo INAIL. Inoltre, proprio perchè INAIL indennizza solo il danno biologico per lesione dell’integrità psicofisica, tutte le altre voci debbono essere considerate.

Quindi, nel calcolo del danno non patrimoniale, si dovrà tener conto del danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale e il danno biologico terminale. Quindi, determinata l’evoluzione della malattia, in caso di stabilizzazione, si deve tener conto del grado invalidante secondo le tabelle. Poi, in caso di ripresa, per l’ultimo periodo, va tenuto conto delle altre voci e anche del danno catastrofale e tanatologico.

L’importante pronuncia già richiamata, in tema di mesotelioma in Aviazione Civile, stabilisce il principio dell’integrale ristoro di tutti i danni non patrimoniali, potendosi scomputare solo l’indennizzo del danno biologico. Quindi, è dovuto anche il danno differenziale sul biologico. Pertanto, dal danno biologico dovuto, secondo la tabella [in caso di stabilizzazione], deve essere sottratto l’indennizzo INAIL. Quest’ultimo non si sottrae nel caso di mancata stabilizzazione.

Quantificazione del danno non patrimoniale con equità

La lesione di beni a copertura costituzionale e rientranti anche nel catalogo dei diritti fondamentali della persona umana è di difficile monetizzazione. Per il danno morale, si faceva riferimento al c.d. pretium doloris. Per rispettare il principio dell’integrale ristoro del danno non patrimoniale, è fondamentale il ricorso all’equità.

l’equità non è un parametro arbitrario. La quantificazione, anche se su base equitativa, deve essere parametrata all’effettività del pregiudizio subito.

Le norme di riferimento sono quelle di cui agli artt. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. In materia di lavoro, vale anche l’art. 432 c.p.c. Sulle somme maturate, come rivalutate, sono dovuti anche gli interessi legali.

Risarcimento danni non patrimoniali: tutela legale

L’ONA, attraverso un team di avvocati diretti dall’Avvocato Ezio Bonanni, difende le vittime di malattie amianto e di altri cancerogeni. Offre assistenza medica e legale per l’ottenimento del risarcimento integrale dei danni e dei benefici assistenziali a cui le vittime hanno diritto. C’è quindi il diritto di ottenere l’intero ristoro dei danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali). Nel caso di decesso della vittima il risarcimento dei danni spetta agli eredi legittimi a cui spetta anche il risarcimento dei danni iure proprio.

È possibile richiedere la propria consulenza legale gratuita. Si può chiamare il numero verde o si può compilare il form. In questo modo un operatore sarà sempre a tua completa disposizione.

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