In questa guida scopriamo tutto sul risarcimento del danno non patrimoniale, su tutte le loro componenti e su come si calcolano. Scopriamo anche come ottenere l’assistenza legale gratuita per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali.
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I danni non patrimoniali comprende tutti quei pregiudizi subiti da una vittima che non sono suscettibili di valutazione economica, ma che riguarda interessi inerenti la persona.
L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, assiste le vittime delle malattie correlate all’amianto e le vittime di tutti i cancerogeni per l’ottenimento del risarcimento dei danni e di tutti i benefici assistenziali previsti dalla legge. L’ONA è in prima linea anche nella prevenzione primaria per evitare che le esposizioni dannose continuino ad avere luogo.
Il danno non patrimoniale è un pregiudizio che ricade su un valore o interesse della persona, immateriale e non direttamente monetizzabile. Questo valore per essere risarcito deve essere costituzionalmente garantito, come per esempio la libertà, la riservatezza, la salute e la famiglia. Quindi deve rappresentare una lesione di un interesse protetto dall’ordinamento e avente a oggetto utilità per le quali non sussiste un mercato.
Perciò un danno non patrimoniale è risarcibile quando:
La Corte di Cassazione ha definito il danno non patrimoniale come quello “determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” (Cass., Sez. Un., sentenza 26972/2008).
L’accertamento del danno non patrimoniale prevede necessariamente che sia provata l’esistenza della lesione dell’interesse giuridicamente protetto e la perdita che ne è derivata.
Perciò il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità, presentando danno non patrimoniale prova. Tale onere probatorio può essere assolto facendo ricorso a tutti i consueti mezzi di prova previsti dall’ordinamento (documenti, prova testimoniale, confessione, giuramento, presunzioni, C.T.U.). Inoltre la vittima, nel formulare la richiesta risarcitoria, dovrà descrivere necessariamente:
La categoria del danno non patrimoniale è unitaria. Tuttavia esistono più forme di manifestazione e diverse componenti che la costituiscono. Infatti il pregiudizio non patrimoniale può concretarsi in vari ambiti dell’esistenza umana ed esplicarsi nella perdita di varie utilità attese o godute. Seppur ci sia una pluralità di manifestazione di questo danno, ciò non incide sull’essenza ontologica e sull’unitarietà della categoria.
Le sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), hanno chiarito definitivamente quali sono le voci risarcibili di cui è possibile chiedere il ristoro in caso di danno alla persona.
“La categoria del danno non patrimoniale attiene a ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.)“.
Inoltre, un altro aspetto importante che viene ribadito è: “ove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale”.
Per quanto riguarda la prescrizione, il termine per richiedere il risarcimento è 10 anni dalla diagnosi per responsabilità contrattuale. Negli altri casi è quinquennale. È possibile interrompe il decorso della prescrizione grazie alla messa in mora.
Il danno non patrimoniale comprende varie categorie descrittive che, però, non rappresentano voci distinte e autonome. Il pregiudizio può essere considerato:
Esiste poi il danno tanatologico. Quest’ultimo però non è universalmente accettato tra i danni risarcibili.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale di lieve entità, i tribunali prendono in considerazione le cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano, al fine del calcolo danni non patrimoniali e di creare uniformità nelle liquidazioni. Esse devono avvenire in via equitativa (art. 1226 c.c.) e devono:
Infatti, per quanto riguarda danno non patrimoniale calcolo, tanto più l’evento ha inciso in modo significativo sulla sofferenza, tanto più la somma risarcitoria può essere aumentata attraverso la personalizzazione (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 5691/2016).
Per il calcolo del danno non patrimoniale, in particolare per quanto riguarda il danno morale, si sono espresse le sentenze gemelle di San Martino. Hanno stabilito che il pregiudizio morale sia incluso nella quantificazione prevista per il danno biologico dalle Tabelle del Tribunale di Milano, con la possibilità di personalizzarne il valore percentualmente considerando il caso concreto. La stessa procedura si applica anche al danno esistenziale, che contribuisce alla complessiva quantificazione danno non patrimoniale.
L’ONA, attraverso un team di avvocati diretti dall’Avvocato Ezio Bonanni, difende le vittime di malattie amianto e di altri cancerogeni. Offre assistenza medica e legale per l’ottenimento del risarcimento integrale dei danni e dei benefici assistenziali a cui le vittime hanno diritto. C’è quindi il diritto di ottenere l’intero ristoro dei danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali). Nel caso di decesso della vittima il risarcimento dei danni spetta agli eredi legittimi a cui spetta anche il risarcimento dei danni iure proprio.
È possibile richiedere la propria consulenza gratuita chiamando il numero verde o compilando il form.