La prescrizione nel civile: assistenza

La prescrizione nel civile è un istituto giuridico che si trova anche nell’ordinamento penale. In questa guida scopriamo tutto sulla prescrizione nell’ordinamento civile: cos’è, quali sono gli articoli che la normano, quando è applicabile e quali sono i termini.

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Prescrizione nel civile: che cos’è?

Che cos’è la prescrizione nell’ordinamento civile? Come nel penale, anche nel civile l’istituto giuridico della prescrizione trova la sua ragione d’essere per esigenze di certezza del diritto. Nel penale è giustificata anche dalla necessità di economicità dei processi penali, oltre che dalla difficoltà di difendersi dopo il trascorrere di un certo lasso di tempo.

La prescrizione civile indica l’estinzione di un diritto che consegue al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo. La materia è regolata dagli articoli 2934 a 2963 del codice civile. Il periodo di tempo trascorso il quale avviene la prescrizione è stabilito dalla legge e ammonta di solito a 10 anni.

Se il titolare di un diritto non lo esercita per un periodo prolungato di tempo, l’ordinamento giuridico riconosce l’opportunità di tutelare l’interesse del soggetto passivo a non restare obbligato per un periodo indefinito di tempo. Attraverso la prescrizione nel civile non viene quindi estinta l’obbligazione, ma il diritto del soggetto attivo di pretendere che il soggetto passivo adempia.

Questo avviene anche a tutela di chi ha adempiuto la propria obbligazione, perché a distanza di anni può non essere facile provare il proprio adempimento. Potrebbe infatti essersi smarrita la quietanza oppure eventuali testimoni potrebbero non essere più reperibili o non ricordare.

Si distingue dalla prescrizione nell’ordinamento penale che riguarda, invece, il tempo oltre il quale un determinato reato non può più essere punito, a meno che l’imputato stesso non rinunci alla prescrizione.

Prescrizione nel civile: quando si applica?

Il termine “prescrizione” viene a volte utilizzato erroneamente per indicare la prescrizione acquisitivausucapione. In questo caso si tratta del fenomeno contrario a quello della prescrizione istintiva.

Quando si applica la prescrizione nell’ordinamento civile? La prescrizione non può sempre essere applicata. Non si applica infatti ai diritti indisponibili oppure ai diritti disponibili espressamente dichiarati imprescrittibili dalla legge.

Tra i diritti indisponibili rientrano i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà dei genitori sui figli. Tra i diritti disponibili non soggetti a prescrizione ci sono il diritto di proprietà, che però è soggetto all’istituto della prescrizione acquisitiva o usucapione. Infatti, nel caso in cui al mancato esercizio del diritto di proprietà corrisponda il prolungato possesso altrui, la proprietà potrà essere persa in forza di usucapione. Poi ci sono il diritto alla qualità di erede, che incontra il limite dell’eventuale usucapione da parte di terzi di singoli beni ereditari, e il diritto a fare valere la nullità di un contratto.

La disciplina della prescrizione è inderogabile. I patti rivolti a questo fine sono nulli né è possibile rinunciare alla prescrizione sino a quando la stessa non è compiuta. La rinuncia non deve essere necessariamente espressa, ma può anche risultare da fatti concludenti, incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione.

Decorrenza e termini della prescrizione

Dove la legge non disponga niente in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria, cioè dieci anni. I diritti reali su cosa altrui si prescrivono solo in caso di mancato esercizio per venti anni.

Poi, per l’azione di annullamento del contratto il termine di prescrizione è quinquennale, come l’azione revocatoria e i diritti che derivano dal contratto di società. Anche l’azione per il risarcimento del danno subito da fatto illecito ha un termine di 5 anni.

I diritti derivanti dai contratti di mediazione, spedizione, trasporto e il diritto al pagamento del premio assicurativo si prescrivono in termini ancora più brevi, cioè un anno. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (ad esclusione di quello sulla vita) si prescrivono in due anni.

Il periodo di tempo di decorrenza della prescrizione varia a seconda delle diverse fattispecie delle quali si sta considerando l’eventuale prescrizione.

L’articolo 2935 del codice civile dice che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La prescrizione di un’obbligazione da fatto illecito incomincia a decorrere dal giorno nel quale il fatto è stato commesso.

Ci sono però delle eccezioni. L’articolo 1442 c.c., infatti, stabilisce che il termine di prescrizione (quinquennale) dell’azione di annullamento, nel caso in cui l’annullabilità dipenda da vizio del consenso o da incapacità legale, decorre eccezionalmente dal giorno in cui è:

  • cessata la violenza;
  • stato scoperto l’errore o il dolo;
  • cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione;
  • quando il minore ha raggiunto la maggiore età.

Come si calcolano i tempi della sospensione?

I termini di prescrizione possono essere “sospesi” o “interrotti”. Questo avviene per esempio in tempo di guerra a favore dei militari in servizio oppure a favore degli interdetti per infermità mentale per il tempo nel quale non hanno rappresentante legale.

Nella sospensione il periodo trascorso prima della stessa si somma con quello che continua a decorrere dopo la cessazione della causa sospensiva.

Le norme (artt. 2962 e 2963 c.c..) prevedono i metodi per il calcolo del tempo. Non si tiene conto del giorno iniziale, cioè quando è avvenuto il sinistro, che genera il diritto al risarcimento, e il termine scade quando finisce l’ultimo giorno compreso. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. A questo fine, come di solito previsto in materia di termini processuali, il sabato è considerato giorno feriale (legge n. 260 del 27 maggio 1949 e successive modifiche, delle quali la legge n. 336 del 20 novembre 2000).

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca questo giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

Interruzione della prescrizione nel civile

Nell’interruzione invece, dopo ogni causa di interruzione, ricomincia a decorrere un altro periodo di prescrizione. La prescrizione si interrompe innanzitutto in conseguenza della notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o della domanda proposta nel corso di un giudizio, anche se il giudice adito è incompetente.

Essa si interrompe, poi, con il compimento di ogni altro atto con il quale il debitore sia messo in mora e dell’atto notificato con il quale, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, una parte manifesti l’intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, proponga la domanda e proceda, per quanto le spetti, alla nomina degli arbitri. La prescrizione si interrompe, infine, attraverso il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

La conseguenza dell’interruzione è che a partire dall’atto interruttivo la prescrizione inizia a decorrere da capo.

La prescrizione estintiva e presuntiva

Da questo tipo di prescrizione, chiamata estintiva, si distingue la prescrizione presuntiva, che opera in ambito processuale. Si applica a rapporti, specificati dalla legge, nei quali l’estinzione del debito, in particolare, il pagamento del prezzo di una merce o di una prestazione, avviene di solito in tempi brevi.

In questo caso, il debitore che affermi, ad esempio, di avere adempiuto la propria prestazione ma non è in possesso della relativa prova, si può limitare ad eccepire in giudizio al creditore l’avvenuta prescrizione presuntiva. Questo ha come conseguenza processuale che l’obbligazione si “presume” estinta.

Si tratta di una presunzione non assoluta (iuris et de iure), ma relativa (iuris tantum), che può essere vinta da una prova contraria. Però, questa prova è costituita dal “giuramento decisorio”, con il quale il creditore chiede che il debitore giuri che la prestazione dovuta è stata estinta. Se il debitore giura, fatte salve le conseguenze penali del falso giuramento(art. 371 c.p.), il giudice, nel decidere la lite, non si potrà che attenere a quanto giurato dalla parte, senza poterne sindacare l’attendibilità e la veridicità.

L’eccezione di prescrizione presuntiva, però, deve essere respinta se chi la oppone ha ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

Assistenza medica e legale ONA alle vittime

L’ONA, oltre all’assistenza medica, fornisce anche assistenza legale agli esposti a cancerogeni, come l’amianto, e agli eredi legittimi delle vittime decedute. Gli esposti ad agenti patogeni sul luogo di lavoro hanno diritto al riconoscimento di malattia professionale e alle prestazioni INAIL. Hanno inoltre diritto all’integrale risarcimento dei danni. In caso di risarcimento del danno da illecito subito, il termine di prescrizione è di 5 anni.

È possibile chiedere una consulenza gratuita chiamando il numero verde o compilando il form.

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