Indennizzo e rendita INAIL per mesotelioma: come funziona?

In questa guida ci occupiamo degli indennizzi e della rendita INAIL ai malati di mesotelioma e di altre patologie causate dall’esposizione all’amianto a carico dell’INAIL. Scopriamo quindi chi ha diritto all’indennizzo INAIL, come fare domanda e quali sono le prestazioni dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

Diritto alla rendita INAIL o all’indennizzo

Chi è vittima di mesotelioma ha diritto all’indennizzo o rendita INAIL. Come evidenziato dal VII Rapporto Mesoteliomi, i casi di mesotelioma sono in aumento in Italia. La necessita di un risoluto intervento per la bonifica dei numerosi siti ancora contaminati è di estrema importanza per evitare le esposizione più recenti, che sono drammaticamente preoccupanti.

Nella Relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018 si fa riferimento specifico all’epidemia di mesotelioma nelle Forze Armate e nel Comparto Sicurezza. I lavoratori impiegati nel settore Sicurezza e Forze Armate del pubblico impiego non godono dell’assicurazione INAIL e, in questi casi, vige una normativa a parte, che prevede la richiesta di causa di servizio e lo status di vittime del dovere.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto offre assistenza legale gratuita alle vittime di mesotelioma per l’ottenimento della rendita INAIL malattia professionale e di tutti i benefici previsti dalla legge, per loro e per i loro cari.

Mesotelioma da amianto di origine professionale

L’esposizione a fibre di amianto costituisce l’unica causa di mesotelioma, come chiarito nell’ultima monografia dello IARC sull’asbesto. Nel 93% dei casi, i mesoteliomi si manifestano nella pleura (mesotelioma pleurico). Poi ci sono il 5% di mesoteliomi del peritoneo, e, poi, meno dell’1% del pericardio e della tunica vaginale del testicolo.

Per almeno l’80% dei casi, questi tumori sono di origine professionale, cioè, legati all’esposizione alle fibre di asbesto in ambiente lavorativo.

I lavoratori esposti ad amianto, proprio per la sua capacità lesiva, debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. In molti casi, si manifestano in primo luogo le placche e gli ispessimenti pleurici. Questi ultimi sono, già di per sé, malattie amianto correlate indennizzabili dall’INAIL. In molti casi esse anticipano il mesotelioma della pleura. La sorveglianza sanitaria permette di ottenere una diagnosi precoce che è di fondamentale importanza per l’efficacia del trattamento e cura.

Leggi tutto sulle: malattie professionali riconosciute dall’INAIL e sulle malattie non tabellate

Riconoscimento INAIL malattia professionale

Per ottenere l’indennizzo INAIL del mesotelioma contratto in ambiente lavorativo bisogna, come prima cosa, che esso sia riconosciuto dall’ente quale malattia professionale. Tutti i tipi di mesotelioma sono inseriti nella lista I dell’INAIL. Per questo motivo, se ne presume l’origine professionale. L’unico onere per il lavoratore è quello di dimostrare la sola presenza della noxa amianto nell’ambiente lavorativo. Ciò è stato ribadito da Cassazione, sezione lavoro, 23653/2016, e, quindi, già così, la domanda di indennizzo deve essere accolta.

In questo caso, è necessario presentare la denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. In più va inoltrata allo stesso INAIL, per l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Malattie Causate dal Lavoro, e alla rete regionale dei Centri Operativi Regionali, che raccolgono le segnalazioni di tumori dovuti a cause professionali.

Il medico ha anche l’obbligo di referto, che va inoltrato alla Procura della Repubblica competente. Nel caso in cui il medico non provveda alla presentazione o all’inoltro della denuncia, questo è penalmente sanzionato.

Riconoscimento malattia professionale: iter amministrativo

Per ottenere il riconoscimento dell’origine professionale del mesotelioma, è necessario inviare al datore di lavoro la denuncia di malattia professionale, corredata dal certificato medico. In ogni caso, l’inoltro deve essere formulato con una comunicazione PEC o una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine è quello dei 15 giorni dai quali si è manifestata la malattia. Il datore di lavoro, non appena riceve la denuncia, ha 5 giorni di tempo per presentare la denuncia di malattia professionale.

Il lavoratore sarà sottoposto a visita medico legale e si formula il giudizio dell’ente, che è comunicato. La vittima può presentare il ricorso ex art. 104 del d.p.r. 1124/1965, nel termine di 60 giorni dalla ricezione. Quindi, l’INAIL deve fissare la visita collegiale. Per portare a termine il procedimento si hanno 150 giorni. Invece, è di 210 giorni il termine in caso di revisione attiva della rendita.

Nel caso in cui l’INAIL rigetti il ricorso, oppure, nel caso in cui non decida entro i 60 giorni dalla domanda amministrativa, si può proporre il ricorso giudiziario.

Ricorso giudiziario per indennizzo e rendita INAIL

Nel caso in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’origine professionale della malattia, è indispensabile ricorrere al Giudice. L’azione deve essere proposta entro i 3 anni dalla definizione del procedimento amministrativo. Il termine triennale decorre dall’ultimo provvedimento INAIL. Non si tiene più conto del termine ultimo di definizione dei 150 giorni, cui sommare i 300, quanto del provvedimento finale.

Il ricorso deve essere depositato al Giudice del lavoro competente per la sede che ha emesso il provvedimento, in relazione alla residenza del lavoratore. In questo contesto, nel ricorso ex art. 442 c.p.c., deve darsi atto della definizione del procedimento amministrativo (art. 443 c.p.c.).

A quanto ammontano indennizzo e rendita INAIL?

L’indennizzo INAIL è graduato, con riferimento al grado invalidante. Solo a partire dal 6% si indennizza il danno biologico, e, poi, dal 16%, è riconosciuta la rendita INAIL. Per rendita INAIL calcolo prevede una prestazione mensile, che è erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.

L’indennizzo dell’INAIL, che nel caso di mesotelioma è sempre una rendita, considerato l’alto grado invalidante della patologia, prevede il ristoro del danno biologico (in base a sesso, età e percentuale del danno) e del danno patrimoniale (in base alla retribuzione percepita).

Mesotelioma e revisione del danno permanente

Nel caso in cui il grado invalidante aumenti nel tempo si può procedere alla revisione rendita INAIL. Una nuova valutazione medico legale potrà portare a un più elevato grado, fino al 100%. La domanda di revisione non ha limite temporale e si attiva in due fasi:

  • verifica medico-legale delle condizioni dell’assicurato, che si conclude con un giudizio relativo al suo stato obiettivo di lesione biologica;
  • provvedimento amministrativo, che conferma o adegua, in aumento o in diminuzione, l’importo della rendita.

Il processo di revisione della pensione INAIL può essere attivato dall’ente (revisione attiva INAIL) oppure dall’assicurato (revisione passiva). Nel caso venga attivato dall’INAIL, l’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e, in caso di inadempimento, può essere sospesa l’erogazione della rendita.

Il lavoratore, se vuole la rivalutazione rendita INAIL, deve presentare domanda di aggravamento. Il termine per presentare la domanda di aggravamento INAIL è di 6 mesi dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. Se il rapporto di lavoro si è già risolto, allora il termine è di 1 anno dalla manifestazione della malattia, se non vi è stata assenza dal rapporto di lavoro (impossibile in caso di mesotelioma).

Rendita INAIL e altre prestazioni in caso di mesotelioma

In caso di mesotelioma di riconosciuta origine professionale, l’INAIL deve corrispondere una serie di prestazioni economiche, sanitarie e integrative al lavoratore assicurato. Innanzitutto, è dovuta l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Questa prestazione è dovuta in tutti i casi. Anche quando il grado invalidante è inferiore al 6%. Con questa indennità si sostituisce la retribuzione. È corrisposta al lavoratore in caso di infortunio-malattia, con decorrenza dal giorno successivo alla manifestazione della malattia. Quindi, l’ente liquida l’indennità giornaliera per il 60% della retribuzione, fino al 90° giorno. Nel proseguo, l’indennità giunge al 75%.

L’indennizzo INAIL per inabilità permanente è l’indennizzo del danno biologico una tantum. Questa ipotesi è molto improbabile in caso di mesotelioma dove il danno biologico è molto elevato.

La rendita diretta INAIL viene corrisposta nel caso di un danno biologico dal 16 al 100%. A questa si aggiunge l’assegno INAIL per assistenza personale continuativa. Sono necessarie condizioni di menomazione per le quali si necessita l’assistenza continuativa e personale. 

Le prestazioni INAIL non sono soggette a tassazione IRPEF. Ma queste prestazioni non sono cumulabili con l’indennità di accompagnamento. Nel corso dei ricoveri, quella prestazione aggiuntiva dell’INAIL si sospende. Questo assegno è rivalutato anno per anno.

Le prestazioni sanitarie INAIL alle vittime

Il lavoratore malato di mesotelioma e di qualsiasi altra patologia asbesto correlata riconosciuta come eziologicamente ricollegata all’attività lavorativa, quindi indennizzata, ha diritto alle prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto si è dotata di un Dipartimento dedicato alla cura del mesotelioma. Ha messo a punto un protocollo multimodale di trattamento e cura e si occupa della sorveglianza sanitaria degli esposti. In questo modo si riescono ad assicurare migliori prospettive di diagnosi precoce. Inoltre l’Avv. Ezio Bonanni ha illustrato le novità riguardo i trattamenti terapeutici del mesotelioma nel suo libro: “Come curare e sconfiggere il mesotelioma“.

Lo speciale assegno continuativo mensile

Lo speciale assegno continuativo mensile è erogato in favore del coniuge e dei figli dei lavoratori già titolari di rendita diretta, quest’ultimi deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale.

L’avente diritto, coniuge o figli, possono presentare domanda alla sede INAIL competente, tassativamente entro i 180 giorni dal ricevimento della comunicazione INAIL, con la quale ricevono l’avvertimento dall’Istituto della possibilità di proporre domanda per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

L’unica condizione per l’erogazione dello speciale assegno continuativo mensile è che i potenziali aventi diritto non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione), di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale.

La somma globale degli assegni, che spettano ai superstiti, non può superare l’importo della rendita diretta percepita in vita dal titolare, per gli eventi fino al 24 luglio 2000 riconosciuti in regime t.u.. Mentre non può superare la quota di rendita percepita per le conseguenze patrimoniali della menomazione, per gli eventi dal 25 luglio 2000 riconosciuti in regime danno biologico. In caso contrario gli assegni vengono proporzionalmente adeguati.

Nel caso di redditi di importo inferiore all’assegno, l’INAIL corrisponde la differenza fra i due importi. L’assegno non è assoggettato a tassazione IRPEF ed è rivalutato anno per anno, in seguito all’apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tenendo conto dell’aumento dei prezzi a consumo, rilevati dall’Istat).

Erogazione INAIL integrativa di fine anno

L’erogazione integrativa di fine anno è una prestazione economica che è corrisposta ai grandi invalidi. Nella categoria è inserito chi ha grado d’invalidità tra l’80 e il 100%, secondo le tabelle allegate al T.U. INAIL, e il grado di menomazione tra il 60 e il 100%, se valutato con le tabelle di cui al DM 12 luglio 2000, dal 01.01.2007.

L’unica condizione è che il reddito personale non superi i limiti stabiliti dall’INAIL anno per anno. L’entità di questi importi erogati dall’INAIL variano a seconda che l’invalido sia o meno titolare dell’assegno per assistenza personale. L’erogazione integrativa di fine anno non è soggetta a tassazione IRPEF.

Rendita INAIL e Fondo Vittime Amianto

Le vittime del mesotelioma hanno diritto alle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, nella misura del 15% dell’entità della rendita INAIL. Il Fondo Vittime Amianto è gestito da un Comitato Amministratore, composto da rappresentanti di tutte le istituzioni e da figure coinvolte nella problematica dell’amianto, compresa l’INAIL.

L’art. 1, comma 116 L. 190/2014 ha ampliato la platea dei beneficiari del Fondo Vittime amianto in favore delle vittime di mesotelioma per esposizione familiare e ambientale, con indennizzo una tantum. In questi casi, viene erogato il Fondo Vittime Amianto nella misura di euro 10.000 euro. Infatti, in molti casi, la causa del mesotelioma risiede nelle esposizioni in famiglia. Si pensi al caso di Casale Monferrato che ha visto circa 40 nuovi casi di mesotelioma nella popolazione che non ha mai lavorato nella fabbrica Eternit (leggi tutto sul Processo Eternit). 

Nel caso in cui la vittima viene a mancare, gli importi sono liquidati in favore degli eredi.

Tutte queste prestazioni indennizzate dall’INAIL devono essere sommate al risarcimento del danno differenziale, per un integrale risarcimento dei danni. Le vittime di mesotelioma hanno infatti diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali (biologici, esistenziali e morali) come risarcimento malattia professionale amianto.

Assistenza ONA per le vittima esposte

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