Vittime del dovere: chi sono e quali sono i loro diritti

Chi sono le vittime del dovere? Quali sono i loro diritti? L’Osservatorio Vittime Amianto – ONA assiste, rappresenta e difende le vittime del dovere. Sono vittime del dovere, ed equiparati a vittime del dovere, coloro che hanno donato la loro vita per la collettività. Tra loro anche le vittime dell’amianto e in particolare di mesotelioma pleurico, e delle altre malattie asbesto correlate. Chiedi la tua consulenza gratuita all’Osservatorio Nazionale Amianto.

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Vittime del dovere e mesotelioma pleurico: le tutele

La vittima del dovere è colui che ha svolto un servizio in particolari attività, indicate nell’art. 1, co. 563, L. 266/2005. Successivamente, queste tutele sono state ampliate, per coloro che hanno svolto missioni e attività in particolari condizioni, ambientali ed operative. Infatti, proprio partendo dal co. 564, e per effetto, del DPR 243/2006, queste tutele sono state ampliate ai c.d. equiparati a vittime del dovere.

Infatti, coloro che sono vittime di mesotelioma, sono stati esposti ad amianto se dipendenti del Ministero della Difesa e di altre amministrazioni pubbliche.

Sono equiparati a vittime dovere, quindi, chi ha subito infermità, compreso il decesso, per motivi di servizio in missioni o in condizioni particolari. L’esposizione ad amianto o ad altri cancerogeni rientra tra le condizioni per ottenere il riconoscimento di equiparato a vittime del dovere.

In caso di infermità, e quindi di malattie asbesto correlate, compreso il mesotelioma pleurico, sussiste il diritto a questo riconoscimento.

Per i dipendenti del pubblico impiego, non privatizzato, occorre necessariamente chiedere ed ottenere il riconoscimento della causa di servizio. Per gli altri dipendenti pubblici e privati, oltre alla tutela INAIL (riconoscimento di malattia professionale), si può chiedere il riconoscimento di vittima del dovere.

Mesotelioma pleurico e riconoscimento vittime del dovere

In seguito all’uso di amianto, detto anche asbesto, e di altri cancerogeni, specialmente nelle Forze Armate e Comparto Sicurezza, è in corso l’epidemia. Quest’ultima riguarda anche altre malattie neoplastiche. Tra le neoplasie a più alta incidenza, rientra il mesotelioma pleurico, in particolare tra coloro che sono stati imbarcati nelle navi.

La tutela delle vittime nella Marina militare e nell’altro naviglio è stata rimarcata dall’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Questi chiese espressamente alle Camere di tutelare queste vittime e i superstiti.

Fu, quindi, introdotta la normativa a tutela di tutte le vittime di amianto nel naviglio di Stato. Questa azione è poi proseguita anche per tutte quante le altre vittime, nel caso di violazione dell’obbligo di difesa della salute, sancito dall’art. 2087 c.c.. Questo principio si applica anche per i militari (così ribadito anche dalla Corte di Cassazione, in particolare ordinanza VI Sez. n. 823/2021.

Assistenza per casi di mesotelioma nell’impiego pubblico

L’ONA- Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avvocato Bonanni, già all’inizio degli anni 2000, hanno reso pubblici i dati sui rischi dei dipendenti pubblici. Per questi ultimi, come detto, vi è questa ulteriore tutela, che si aggiunge a quella risarcitoria. L’epidemia di mesoteliomi è l’aspetto più eclatante che ha reso attuale e urgente questa tutela.

Non possiamo, però, dimenticare che l’aspetto fondamentale è la tutela in chiave preventiva, come sancito dal DLGS. 81 del 2008. Il Testo Unico ha recepito tutta la precedente normativa. I rischi vanno valutati e rimossi; a maggior ragione quelli da esposizione a cancerogeni.

Per questi motivi, l’azione principale dell’Associazione di tutela delle vittime amiantoOsservatorio Amianto è proprio quella della prevenzione primaria. Questa consiste nell’evitare qualsiasi esposizione tramite la bonifica dei luoghi contaminati.

Vittime del dovere: definizione e diritti

I dipendenti pubblici, in caso di infermità o di decesso, hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.

In caso di infermità e/o di decesso, sussiste il diritto al riconoscimento di questo status. Nel caso di vittima del dovere benefici spettano se si è stati impiegati:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 

In questo caso, proprio in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, co. 563, L. 266/2005, sussiste il diritto a tale riconoscimento.

Equiparazione vittime del dovere: che cos’è?

In molti casi, i dipendenti pubblici sono stati esposti ad asbesto e ad altri cancerogeni. La loro salute è stata dunque messa a rischio nell’esercizio delle loro funzioni, in condizioni di rischio che eccedono l’ordinarietà. In questo caso, per esposizione cancerogena e chimica, per causa di servizio, si ha diritto anche alla equiparazione vittime del dovere. In sostanza, si ha diritto anche ai benefici vittime del dovere.

Per ottenere il riconoscimento di vittima del dovere è necessario presentare una documentazione clinica e di servizio completa.  Per questi motivi, in questi casi, si configurano specifiche condizioni, a fronte delle quali occorre la tutela legale dei diritti. 

Sono stati riconosciuti equiparati a vittime del dovere chi è stato imbarcato nelle unità navali della Marina militare e che si sono ammalati di mesotelioma. Questa tutela è stata poi estesa a tutte le vittime di malattia professionale. In questo caso, la vittima è equiparato a vittima del dovere, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005.

Amianto e altri rischi: riconoscimento dello status

Tra i diversi fattori di rischio, oltre all’amianto, ricordiamo il radon, l’uranio impoverito, e gli stessi vaccini. Infatti, in molti casi, questi cancerogeni ed agenti nocivi agiscono in sinergia. L’ambito più specifico è quello relativo all’asbesto che con le radiazioni è l’unico agente eziologico del mesotelioma.

Il mesotelioma pleurico è quello della pleura, la sacca che racchiude i polmoni. Rappresenta il 93% di tutti i mesoteliomi. Quindi, in caso di mesotelioma, per esposizione ad amianto, occorre chiedere il riconoscimento della causa di servizio, e dunque, lo status di vittima del dovere.

Mesotelioma pleurico: vittime del dovere per amianto

La correlazione diretta tra tumori delle sierose, del polmone, laringe e gli altri organi con l’esposizione ad amianto è stata espressa anche dall’ultima monografia IARC.

There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary”.

Questo dato scientifico è fondamentale, unitamente all’assenza di una soglia minima al di sotto della quale il rischio si annulla. In altre parole, occorre necessariamente evitare le fibre di amianto per prevenire il mesotelioma e le altre malattie asbesto correlate.

Il numero di vittime di questo pericoloso cancerogeno in Italia è riportato da Il libro bianco delle morti di amianto in Italia -Ed.2022, ad opera dell’Avv. Ezio Bonanni. Questo testo denuncia anche la grande diffusione di materiali di amianto su tutto il territorio nazionale. È possibile segnalare la presenza di aree contaminate grazie all’APP amianto

Mesotelioma e danni alla salute: prevenzione primaria

Tra le malattie causate dall’esposizione all’amianto, una delle più aggressive è il mesotelioma. La tipologia di mesotelioma più frequente è il mesotelioma pleurico, a cui appartiene il 93% dei casi. Poi, più rari sono il mesotelioma peritoneale, pericardico e della tunica vaginale del testicolo.

In particolare sono stati registrati 530 mesoteliomi solo tra coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali della Marina Militare. Questi i dati riportati dal VII Rapporto RENAM sui Mesoteliomi.

L’unica concreta difesa contro il rischio amianto è evitare ogni esposizione. La prevenzione primaria si ottiene quindi tramite la bonifica delle aree contaminate, così come stabilito dal Consensus di Helsinki.

Le attività di servizio in esposizione ad amianto 

L’esposizione ad amianto, tra i dipendenti pubblici, in particolare quelli della difesa e del comparto sicurezza, è stata sempre molto elevata, anche dopo l’introduzione del divieto di cui alla L. 257/92. 

L’asbesto è stato utilizzato in tutti i sistemi d’arma, nelle installazioni e perfino nelle unità navali, negli aeromobili e negli elicotteri. Quindi ne sono stati esposti i dipendenti delle Forze Armate (Marina Militare, EsercitoAeronautica e Carabinieri) e del Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza). 

Con la L. n. 201/2011, la tutela rispetto al rischio di infortunio e malattia professionale è passato all’INAIL anche nei lavoratori del settore pubblico privatizzato. In base all’art. 6 della L. 201/2011 non sono assicurati INAIL i lavoratori delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza.

In tutti questi casi va quindi fatta richiesta di riconoscimento della causa di servizio. Solo così si avrà diritto all’equo indennizzo, alla pensione privilegiata e potrà essere richiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere. 

Causa di servizio per malattia professionale: tutele

Sono soggetti equiparati a vittime del dovere coloro che hanno svolto servizio in condizioni operative disagiate venendo esposti a sostanze cancerogene. 

Quella dell’esposizione a sostanze cancerogene è un tema dolente perché il dato epidemiologico, in particolare per le Forze Armate è sconcertante, come dimostra la relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati. Tra gli agenti cancerogeni devono essere ricordati, oltre all’asbesto, anche le radiazioni ionizzanti e l’uranio impoverito, per cui è previsto il riconoscimento dello status di vittima del dovere.  

Nei casi in cui tali lesioni siano sopraggiunte durante il compimento del proprio servizio in condizioni di rischio che esulano dall’ordinarietà, si ha diritto anche alla totale equiparazione vittime del dovere. Si fa riferimento alle particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà (art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006), tra le quali l’esposizione ad asbesto, a nanoparticelle per proiettili all’uranio impoverito, a radiazioni ionizzanti: 

per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. 

Vittime del dovere e prestazioni previdenziali

I dipendenti pubblici hanno diritto alla causa di servizio, in caso di infermità per motivi di servizio, con liquidazione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Nel caso in cui le infermità siano legate ad esposizione a cancerogeni, tra i quali asbesto, vi è diritto a ottenere prestazioni aggiuntive, sulla base dell’equiparazione alle vittime del dovere. 

Per vittime del dovere benefici sono:

  • una speciale elargizione da € 200.000, oltre rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80% (negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria); 
  • assegno vitalizio mensile di € 500, a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%;
  • speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili, a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%; 
  • due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità; 
  • esenzione Irpef sulle pensioni;
  • assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria (diritto esteso ai figli o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa);
  • esenzione dal pagamento del ticket sanitario; 
  • accesso alle Borse di studio; 
  • assistenza psicologica. 

Totale equiparazione vittime del dovere

Per i benefici vittime del dovere, quanto all’ entità delle prestazioni previdenziali è stato affermato il principio della totale equiparazione vittime del dovere. Infatti, proprio la equiparazione vittime del dovere alle vittime del terrorismo è ormai un dato acquisito (SS.UU 22753 del 2018). Tuttavia, questa totale equiparazione alle vittime del terrorismo è solo per quanto riguarda le prestazioni.

Infatti, permane la distinzione delle vittime del dovere rispetto alle vittime del terrorismo, anche se sono stati fatti passi significativi in tema di equiparazione. Tanto è vero che anche per le vittime del dovere assegno vitalizio mensile è di euro 500, così come le per le vittime del terrorismo.

Infatti, le stessi SS.UU 7761 del 2017 hanno affermato il principio della parità di trattamento delle vittime del dovere rispetto alle vittime del terrorismo. Adesso le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi anche in tema di orfani non nel carico fiscale, a seguito della palese discriminazione che è stata evidenziata nelle precedenti e negative sentenze. Un passo decisivo è rappresentato dalla più recente giurisprudenza con l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che adesso ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, in cerca di maggiore tutela.

Le tutele per i superstiti delle vittime del dovere

Per il decesso del soggetto interessato, tutte le prestazioni maturate da lui dovranno essere erogate ai suoi eredi legittimi. In più, tra i diritti dei familiari superstiti ci sono anche le prestazioni previdenziali e risarcitorie.

Le malattie amianto correlate possono causare anche il decesso. Per tali motivi si pone il problema della tutela dei superstiti, con particolare riguardo a quella degli orfani vittime del dovere. Di questo argomento tratta l’episodio di ONA TV: “Mesotelioma nelle Forze Armate e tutela degli orfani“. 

Vittime del dovere e la tutela degli orfani non a carico

Le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro impongono le tutele. La causa di servizio, in questi casi, impone le tutele anche con il riconoscimento dello status di vittime del dovere. Le prestazioni, spesso, sono negate agli orfani se non sono nel carico fiscale.

Come abbiamo già evidenziato, una delle tematiche più attuali è la tutela degli orfani di vittime del dovere. Tra questi, purtroppo, sono stati discriminati coloro che non erano nel carico fiscale, al momento della morte del loro congiunto, vittima del dovere.

Negli anni, grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, erano stati raggiunti significativi risultati anche per la tutela degli orfani di vittima del dovere non nel carico fiscale. Ricordiamo importanti pronunce, tra cui quella della Corte di Appello di Genova – sez. Lavoro n. 575/2019, che aveva accolto la domanda di orfana non a carico. Così con riforma della sentenza di primo grado. Adesso, un ulteriore passo in avanti c’è stato con l’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.

Orfani non a carico: le novità della giurisprudenza

Tuttavia, in seguito a Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 15224 del 2021, la questione rimaneva da affrontare, dopo le SS.UU. 22753 del 2018.

Infatti, secondo l’avvocatura dello Stato gli orfani non a carico fiscale al momento della morte del loro congiunto non sarebbero potuti essere qualificati quali superstiti di vittime del dovere. Si applicherebbe, infatti, l’art. 6, comma 1, n. 1 della L. 466/1980, che identifica tra i superstiti solo i figli nel carico fiscale e il coniuge tra i superstiti.

Purtroppo, la Corte di Cassazione, in un primo momento, ha accolto le richieste dell’avvocatura dello Stato, ritenendo applicabile questa normativa. Così Cass. Sez. Lav., 11181 del 2022, mantenendo alcune eccezioni. Tuttavia, la più recente giurisprudenza ha segnato importanti novità in merito.

L’impegno dell’ONA e più nel dettaglio dell’Avv. Ezio Bonanni, anche con il proprio intervento accolto dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica (29.10.2019), hanno segnato importati traguardi. Lo dimostra l’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, in cerca di maggiore tutela e giustizia anche per coloro che sono stati per parecchio tempo “discriminati” dai benefici risarcitori.

Assenza del coniuge: riconoscimento orfani non a carico

In attesa del Legislatore, la Corte tutela gli orfani non a carico in assenza del coniuge oppure se questi non è titolare di pensione. Già, comunque, con la sentenza della Cassazione, Sez. Lav., n. 11181/2022, si era registrato un maggiore accoglimento delle tutele. Infatti, in assenza del coniuge, o nel caso in questi questi non fosse titolare si pensione, si mantenevano validi i diritti degli orfani non a carico fiscale.

Questo il principio di diritto:

I superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo – in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 – al beneficio di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall’art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all’epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita.

Corte d Sez. L – , Sentenza n. 11181 del 06/04/2022 (Rv. 664304 – 01)

La tutela costituzionale e comunitaria per tutti gli orfani

Quindi, secondo quanto evidenziato dall’Avv. Ezio Bonanni, è fondamentale evitare ogni forma di discriminazione, e di irrazionale diverso trattamento tra orfani. Il cavallo di Troia dell’Avvocatura è stato costituito dalla impugnazione della sentenza che aveva riconosciuto anche i fratelli e le sorelle non a carico.

Così, infatti, le SS. UU. 22753/2008. Tuttavia, come detto, l’Avv. Ezio Bonanni piuttosto che puntare sulla equiparazione alle vittime del terrorismo, aveva chiesto la pari dignità sotto il profilo costituzionale. Questo principio è coerente con la normativa comunitaria.

Uguaglianza degli orfani di vittima del dovere

Il principio di uguaglianza, di pari dignità (art. 3 Cost.), piuttosto che la tutela eguale di tutti i lavoratori e delle loro famiglie. Ciò, infatti, in coerenza con le norme di cui agli artt. 29, 30, 31, 35, 36 e 38 Cost.. La tutela costituzionale della famiglia è coniugata alla tutela del lavoro, alla capacità di un’esistenza libera e dignitosa anche per i familiari ex art. 36 Cost..

Perciò, l’azione di difesa legale degli orfani superstiti non a carico si muove sul terreno della tutela costituzionale. E’ necessario eccepire l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, co.1, n.1, della Legge 466 del 1980, su cui si fonda la discriminazione per i non a carico, come è stato fatto anche con l’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, in cerca di maggiore tutela e giustizia.

Diritto comunitario: sì alla tutela di tutte le vittime

Allo stesso modo, non si può prescindere dalla difesa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in ambito comunitario. Così, gli artt. 153 e 156 del TFUE assicura la più ampia tutela estesa ai superstiti, e l’art. 157 TFUE fa divieto di ogni discriminazione.

Per questi motivi, si può chiedere la disapplicazione dell’art. 6, co.1, n.1, della Legge 466 del 1980 perchè in contrasto con questi principi di diritto comunitario. Altro strumento di tutela è il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE. In questo modo, si potrà ottenere una pronuncia in relazione alla compatibilità della normativa interna rispetto a quella comunitaria.

I beneficiari dell’equiparazione a vittime del dovere 

La Legge 466/1980 indica che sono equiparati a vittime del dovere: magistrati ordinari, militari dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo di finanza, appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo di polizia femminile. A vittime del dovere equiparazione si aggiungono il personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del Fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso. 

Tuttavia, la legge vittime del dovere è arrivata a includere come equiparati vittime del dovere anche ad altri tipi di vittime. In particolare, questo diritto è riconosciuto a tutti coloro che nell’adempimento di un dovere hanno subito delle infermità, dunque un danno biologico (SS. UU. 22753/2018). Sono quindi compresi i dipendenti pubblici e coloro che non sono dipendenti pubblici, ma hanno svolto un servizio per la PA in esposizione ad amianto o ad altri cancerogeni (Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sent. n. 22753/2018). 

Equiparazione per esposizione cancerogena (co. 564)

Sono “soggetti equiparati” tutti i lavoratori che, per esposizione ad amianto oppure ad altri cancerogeni, hanno subito una lesione biologica da malattia professionale (Cassazione Civile, Sezione lavoro, 4238/2019; Cass., sez. lav., n. 20446/2019). 

Questa giurisprudenza, coerente con i principi costituzionali, si è ormai cristallizzata, come da Cassazione, VI sezione, ordinanza 823/2021.

Vittime del dovere e nesso causale (causa di servizio)

Per poter ottenere il riconoscimento dello status, le infermità e la morte debbono essere ascrivibili al servizio, quanto meno sotto il profilo concausale. Se per quanto riguarda le lesioni conseguenza delle attività di cui al comma 563 è più agevole dimostrarlo, non così per le malattie professionali.

Per il pubblico impiego non privatizzato, occorre dimostrare la causa di servizio, anche a titolo concausale ovvero di interdipendenza. Si segue la logica propria della tutela previdenziale, specificamente della pensione privilegiata. Così ottenuto questo riconoscimento, si può procedere con la richiesta di riconoscimento di vittima del dovere.

Analogamente, per tutti gli altri dipendenti, che si debbono comunque rivolgere all’INAIL.

In caso di malattia professionale, la prova è particolarmente difficoltosa. Occorre dimostrare sia l’attività di servizio, sia l’esposizione, sia il nesso causale. Causa di servizio o malattia professionale, a seconda degli ambiti, e il c.d. quid pluris, cioè quel qualcosa in più rispetto alle condizioni ordinarie. Vi rientrano, quindi, tutte le esposizioni cancerogene prive di cautela.

Quantificazione del danno non patrimoniale (SS.UU. 6215/2022)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente confermato i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità. Il principio è quello della applicabilità anche per le vittime del dovere del DPR 181/2009. Questa è una tutela importante, perchè evita che le Commissioni mediche valutino con punteggi bassi i danni delle vittime del dovere ed equiparati.

Infatti, le prestazioni sia previdenziali che risarcitorie si misurano sul grado di invalidità. In caso di lesione inferiore al 25%, non sono dovuti gli assegni. Sia lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere che l’assegno vitalizio mensile sono erogati solo a coloro riconosciuti con un grado di invalidità non inferiore al 25%.

Il criterio è quello del dPR 181 del 2009 e non l’art. 5 d.P.R. n. 243/2006, con gli artt. 5 e 6 I. n. 206/2004. Questo per la speciale elargizione vittime del dovere, che risale al R.D.L. 13 maggio 1921, n. 261, modificato dalla I. 22 gennaio 1942, n. 181. Era stato istituito presso il Ministero dell’interno il fondo «per elargizioni […] alle famiglie dei funzionari di P.S., ufficiali della Regia guardia e Reale carabinieri, agenti investigativi, Regie guardie e Reali carabinieri vittime del dovere».

DPR 30 ottobre 2009, n. 181: rilevanza del danno morale

Il Legislatore ha sancito che l’invalidità rilevante deve comprendere anche il danno morale, quale danno non patrimoniale. Questo danno gode già del riconoscimento (Cass. 12 dicembre 2008, n. 29191; Cass. 20 maggio 2009, n. 11701; Cass. 10 marzo 2010, n. 5770).

Nello specifico della tutela delle vittime del dovere e del terrorismo, non si può prescindere dai d.P.R. n. 37/2009 e n. 181/2009, che hanno dettato criteri specifici. Questi ultimi attengono al ristoro del danno morale come rivalutazione che tenesse conto di entrambe le voci (quelle del danno biologico e quelle del danno morale).

Questi principi si fondano sull’art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 che, come già anticipato, prevedeva una rivalutazione che tenesse conto anche del riconoscimento del danno biologico e morale.

Secondo la Corte di Cassazione:

“I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009”.

Il principio di diritto della rivalutazione delle prestazioni

Perciò, il danno morale deve essere considerato nella entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo. Ciò per la lesione della dignità della persona umana, connesse all’evento morboso. Perciò, il c.d. danno biologico deve essere rivalutato dei 2/3, del valore percentuale, nel rispetto di SS.UU. 6215 del 2022.

Si applichino le norme di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 – Danno Biologico, Danno Morale e differenza ottenuta fra Invalidità Permanente e Danno Biologico. Si applica il seguente sistema di valutazione:

IC= DB+DM+ (IP-DB).

Criterio di rivalutazione applicabile anche retroattivamente

Le SS.UU. 6215/22, nel capo 3.28, lo hanno chiarito.

“Come già sopra evidenziato, inoltre, il D.P.R. n. 181 del 2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità, ma specifica altresì che le valutazioni delle indennità, operate in difformità rispetto ai suoi criteri, possono essere riviste e modificate dalle commissioni sanitarie competenti, su istanza dell’interessato.

Ciò significa che i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004. Tale possibilità trae fondamento dal dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione ab origine della L. n. 206 del 2004 da riconoscersi allo stesso.  4. Vanno conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto:

– “alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge”. – “I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4″».

Imprescrittibilità dello status di vittima del dovere

Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost. Infatti, Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022, ha sancito l’imprescrittibilità del diritto allo status di vittima del dovere. Semmai, la prescrizione potrebbe riferirsi ai ratei già maturati, prima dei 10 anni dalla domanda amministrativa.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che: “l’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”. Queste prestazioni sono “provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.”.

Come difendersi dall’eccezione di prescrizione

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere rintraccia la sua ratio nell’apprestare le “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività“. Ciò perchè sono stati “esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio”.

La Corte di Cassazione richiama in precedente di cui a Cass. n. 29204 del 2021. Conseguentemente, continua la Corte, “non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s’è detto”. Così: “valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall’art. 4, d.P.R. n. 243/2006”.

Questo principio è molto importante, perchè permette di ottenere la tutela anche nel caso in cui fossero trascorsi più di 10 anni rispetto all’evento.

Vittime del dovere: la tutela civilistica

La recente pronuncia di condanna nel Marina Bis per il reato di omicidio colposo ci dà la dimensione della condotta dell’Amministrazione.

Nel tempo, sono state violate le regole cautelari e gli obblighi di protezione persino dallo Stato e dai Ministeri. Questo ha determinato un enorme numero di vittime e di superstiti. Il caso dell’amianto, e quindi, dei mesoteliomi, è quello più eclatante. L’amianto provoca tutta una serie di danni alla salute e una serie di malattie. Non solo il mesotelioma, ma anche il tumore del polmone. Inoltre, anche il tumore della laringe, faringe, trachea, fegato, colon e ovaie.

La tutela è estesa a tutti i lavoratori. In particolare quella di cui all’art. 2087 c.c..

Nella recente sentenza del TAR LAZIO – ROMA n. 80/2022, è rimarcato il principio che la tutela della salute è estesa anche ai militari. Questo è un tema importante. Richiamiamo il principio:

Al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensubellico (…) si contrappone lo speculare dovere dell’Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, in primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).

La responsabilità civile per danni alle vittime

L’Amministrazione, compreso il Ministero della Difesa, risponde di tutti i danni, compresi quelli dei familiari. In caso di decesso le somme dovute alla vittima devono essere liquidate ai familiari. Questi ultimi sono vittime e allo stesso tempo eredi del defunto. I principi sono quelli della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Vittime del dovere e risarcimento danni

Chi è vittima di tali infermità oppure è familiare, in caso di decesso, ha diritto al totale risarcimento dei danni. Perciò vanno ristorati i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e danni non patrimoniali, subiti a causa della patologia asbesto correlata. Quindi, per quanto riguarda i danni economici è riconosciuto il ristoro anche di quelli futuri, mentre i pregiudizi di natura non patrimoniale sono:

La salute è il diritto più importante (art. 32 della Costituzione), la cui lesione determina gravi pregiudizi anche nell’esercizio degli altri diritti della vittima e dei suoi familiari. L’art. 2087 c.c. e tutte le altre norme di tutela della salute e dell’incolumità psicofisica trovano applicazione anche in favore di coloro che sono dipendenti pubblici e privati.

Così coloro che appartengono alle Forze Armate e del Comparto Sicurezza, del Ministero dell’Interno (Polizia di Stato e Vigili del Fuoco) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Guardia di Finanza) e del Ministero della Giustizia (Polizia Penitenziaria), hanno queste tutele. L’applicabilità dell’art. 2087 c.c. risulta ribadita dalla Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., n. 3615/2016. 

Come ottenere il risarcimento dei danni

Vi sono differenti strade con cui si può conseguire l’ottenimento di un risarcimento danni, come: 

  • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, sia esso della Difesa, dell’Interno, o dell’Economica e delle Finanze, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato (lesioni colpose in caso di patologia oppure omicidio colposo in caso di decesso); 
  • esercitare l’azione civile presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza; 
  • esercitare l’azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato. 

Risarcimento vittime del dovere: TAR e Tribunale civile

In altre parole i militari hanno il doppio binario: TAR per la responsabilità contrattuale e Giudice civile per la responsabilità extracontrattuale (SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014 in precedenza SS.UU. 3183/2012). 

Vittime del dovere: risarcimento danni e prescrizione

Il termine di prescrizione per presentare la richiesta di risarcimento è di 10 anni a partire dalla diagnosi delle infermità. Se, invece, queste infermità provocano il decesso, il termine decennale decorre dalla morte. Questi sono i termini per quanto riguarda la responsabilità contrattuale del datore di lavoro. Inoltre, per quella extracontrattuale, il termine è di 5 anni.

Infine, se si configura un reato, la prescrizione è quella del reato: quindi minimo 6 anni. In caso di omicidio colposo, il termine è di 14 anni, in base all’art. 589 c.p. e 157 c.p.. In seguito all’importante vittoria ottenuta dall’Avv. Ezio Bonanni, anche per la responsabilità da reato si applicano i principi della responsabilità contrattuale (Cass. Sez. Lav. 35228 del 2022).

Risarcimento danni per i familiari della vittima

In caso di decesso, il risarcimento del danno spetta a coloro che sono considerati, a fini legale, gli eredi legittimi della vittima. Essi sono:

  • coniuge o parte dell’Unione civile superstite;
  • figli, compresi quelli adottivi, affiliati o affidati;
  • orfani di entrambi i genitori oppure dell’unico genitore naturale, orfani dei genitori divorziati;
  • i fratelli o sorelle, in assenza di coniuge e figli.

Il risarcimento del danno parentale spetta anche a coloro che possono dimostrare un rapporto di affetto con la vittima, la cui morte comporta uno stravolgimento sostanziale della propria esistenza e radicali e fondamentali cambiamenti di vita dovuti alla perdita.

Vittime del dovere: danno iure hereditario e iure proprio

I danni risarcibili ai superstiti si distinguono in due grandi categorie:

  • danno iure hereditatis, originariamente subito dalla vittima che viene trasmesso ai suoi eredi;
  • danno iure proprio, che è l’insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali direttamente patiti nella propria sfera personale a seguito della morte del congiunto.

Questi ultimi sono quindi i pregiudizi che si sono verificati nella vita dell’erede. Tra questi ci sono per esempio le spese sostenute per far fronte al danno (spese per medicine, visite specialistiche) o il danno biologico, se il patimento causato dalla perdita del congiunto ha creato una lesione alla propria integrità psicofisica. In entrambe le categorie devono essere risarciti sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali che conseguono al danno subito.

Vittime del dovere novità: condanna Ministero della Difesa

Il Tribunale di Roma, II sezione civile, sentenza n. 7951/2020 pubblicata a definizione del proc. n. 16970/2016 RG ha accolto le richieste dell’Avv. Ezio Bonanni e ha condannato la Marina Militare Italiana al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio dai familiari di Lupo, deceduto per mesotelioma.

Recentemente nella sentenza 12687 del 29 luglio del 2022, il Tribunale di Roma ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento del danno nei confronti della vedova e dei due figli del sottufficiale Camillo Limatola, morto a soli 59 anni per mesotelioma.

Assistenza legale gratuita per le vittime del dovere 

L’Osservatorio Vittime dell’Amianto agisce in sinergia con l’ Osservatorio Vittime del Dovere per la prevenzione dei danni e per il loro risarcimento. La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione Sez. Lav., con la sentenza n. 19623 del 2022 ha stabilito le nuove tutele.

Queste ultime si applicano anche per il danno da semplice esposizione causata dal datore di lavoro per la lesione psichica e morale. In ultimo, grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, la Corte di Cassazione, Sez. Lav. 35228/2022 (30.11.2022), sono stati specificati nuovi criteri. Per il danno da reato si applicano i criteri civilistici della responsabilità contrattuale (cap. 21 della Sentenza). Inoltre, debbono essere riconosconosciuti anche i danni biologici per inabilità temporanea, così il danno morale.

La stessa pronuncia (35228/2022) stabilisce che deve essere risarcito anche il danno catastrofale o catastrofico, oltre al danno biologico in sè.

Nuove importanti battaglie ci aspettano nella tutela dei diritti delle vittime del dovere.

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Se sei stato esposto ad amianto, ad altri cancerogeni, chiedi la tutela medica e legale. Rivolgiti all’Osservatorio Nazionale Amianto e all’Osservatorio Vittime del dovere per essere aggiornato sulle ultime novità vittime del dovere.

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