Il Governo italiano ha stanziato dei fondi per risarcire tutti coloro che hanno subito dei danni da vaccino durante l’epidemia virale di Covid-19. Con il decreto “Sostegni ter”, pubblicato in data 27 gennaio 2022, sono stati adottati provvedimenti e misure di sostegno economico nei confronti dei soggetti maggiormente coinvolti dalla pandemia. I nuovi provvedimenti tutelano le persone che hanno subito danni economici e alla salute come dirette conseguenze della pandemia mondiale e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza.
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L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, insieme al suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, scende in campo per tutelare e aiutare le vittime primarie e i loro familiari, tutti travolti dalle terribili conseguenze del virus. In particolare, l’associazione si batte per i diritti fondamentali dell’uomo violati durante l’emergenza sanitaria che ha colpito anche il nostro Paese.
Vaccinazione di massa e immunità di gregge sono le due strategie accolte all’unanimità dalla Comunità Scientifica per dare un colpo decisivo al virus Sars-CoV-2. Così, le case farmaceutiche si sono adoperate per la realizzazione di un vaccino efficace in grado di salvaguardare il benessere della collettività.
Moderna e BioNTech sono le prime due aziende farmaceutiche ad aver realizzato un vaccino efficace contro il più temibile dei virus. I due vaccini superano pienamente gli standard di sicurezza e i requisiti minimi indispensabili per la commercializzazione del farmaco.
Il passaggio successivo da raggiungere, secondo la Comunità Scientifica, è l’immunità di gregge. Solo in questo modo sarà possibile resistere all’attacco del virus e indebolirlo. Infatti, se riuscissimo ad abbassare il numero dei contagi, e quindi ridurre la circolazione dell’agente virale, si potrebbe addirittura raggiungere la completa estinzione del coronavirus. A questo punto, anche i soggetti più fragili che non possono sottoporsi a vaccinazione saranno al sicuro.
Cuba, l’isola dalle spiagge bianche color zucchero e campi di tabacco, in soli due mesi azzera il numero di contagi. Fino a qualche mese fa, l’isola di Cuba era ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria, con oltre 8 mila nuovi casi al giorno. L’assidua campagna vaccinale su tutto il territorio ha azzerato i contagi in pochissimo tempo.
Ad oggi, più del 90% degli abitanti è coperta dalla prima dose del vaccino. Anche i bambini dai due anni in su hanno completato già il primo ciclo di vaccinazione.
Così, l’isola riapre le porte al turismo e compie un ulteriore passo verso una nuova normalità, fondamentale per il rilancio urgente di un’economia colpita duramente dalla crisi sanitaria mondiale.
L’adozione tempestiva di misure efficaci a contrastare gli effetti negativi della pandemia permette la salvaguardia del benessere collettivo e quello individuale. La pandemia mondiale da Covid-19 ha causato effetti gravi non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e morale.
Così, per fronteggiare le continue minacce del virus sono state adottate misure di protezione e prevenzione individuale e collettive a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Una di queste misure comprende proprio l’obbligo vaccinale. La vaccinazione obbligatoria come strumento di prevenzione e protezione del benessere psico-fisico è permessa solo in alcuni rari casi, e deve essere adottata nel pieno rispetto dei diritti umani.
Secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in caso di epidemie o in caso di una rapida diffusione di una malattia pericolosa, si possono approvare strumenti e misure di protezione che impediscono il contagio e la morte. Tali misure devono tutelare in particolar modo anche le categorie più deboli, come donne, bambini ed anziani. Così, la Corte europea si è espressa a favore della vaccinazione obbligatoria come strumento di tutela dell’umanità.
L’Agenzia Internazionale del Farmaco Italiano, AIFA, ha concesso l’autorizzazione al commercio dei vaccini a mRNA delle due case farmaceutiche. L’autorizzazione al commercio è pervenuta dopo un’attenta valutazione dei documenti inerenti le varie prove farmaceutiche e le sperimentazioni effettuate. Secondo l’AIFA i vaccini hanno un rapporto favorevole tra rischi e benefici e possiedono gli standard di sicurezza per poter essere immessi in commercio.
Lo stesso Consiglio di Stato Europeo ha ribadito, a fine settembre 2021, il profilo di sicurezza dei vaccini anti Covid-19. Infatti, grazie alla raccolta delle segnalazioni su tutto il territorio italiano, è possibile confermare la buona tollerabilità del farmaco e la gestione di eventuali reazioni avverse. Infatti, i vaccini a mRNA causano circa 120 “sospette reazioni avverse” ogni 100 mila dosi somministrate.
Di queste segnalazioni:
In qualsiasi caso, l’obbligo a un trattamento sanitario deve garantire la tutela del diritto alla salute della persona e ne deve migliorare le condizioni psico-fisiche. Infatti, l’obbligo di un trattamento sanitario non può in nessun modo incidere negativamente sullo stato di salute della persona. Anzi, devono influire positivamente sul benessere individuale e collettivo dell’umanità.
Motivo per il quale, il Governo Italiano ha stanziato circa 50 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a partire dal 2023 con il decreto “Sostegni ter”. Questi fondi sono stati stanziati per tutelare coloro che hanno subito gravi conseguenze dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Inoltre, nel decreto Sostegni ter si prevede anche un incremento del Fondo per aiutare le Regioni e le Province autonome nel sostenimento delle spese sanitarie collegate all’emergenza Covid. Ulteriori somme sono destinate all’istruzione fornire gratuitamente agli studenti e al personale scolastico sistemi di prevenzione e protezione individuale.
Coloro che subiscono danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, sono tutelati dalla legge n. 210 del 1992. In particolare, l’art. 1 di tale legge, afferma: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
L’Italia è stata la prima Nazione europea a imporre l’obbligo vaccinale ad alcune categorie sociali, con l’intento di proteggere i più deboli. Tale obbligo è stato imposto dapprima a tutto il personale sanitario, successivamente al personale scolastico e anche agli over 50. Tutte queste categorie sociali rientrano a pieno titolo nella legge n. 210 del febbraio 1992.
E coloro che si sono vaccinati, spinti da un forte senso di responsabilità individuale e collettivo, da quali forme di tutela sono protetti?
L’obbligo vaccinale sulla nostra Penisola è esteso solamente a tre categorie sociali. Per tutti gli altri, lo Stato raccomanda fortemente la vaccinazione come misura di contenimento della pandemia. Ma coloro che subiscono danni da vaccini in seguito ad una vaccinazione fortemente raccomandata, sono allo stesso modo tutelati?
A tal proposito, la Corte Costituzionale ha ribadito più volte e in diverse sentenze che dal punto di vista giuridico non esiste nessuna differenza tra vaccinazione obbligatoria e vaccinazione fortemente raccomandata. Infatti, la stessa Corte ha stabilito che l’assenza del diritto all’indennizzo in caso di danni da vaccino, anche in assenza di obbligo, ricevono una lesione dei diritti fondamentali sanciti con gli art. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Quindi, anche coloro che si sottopongono spontaneamente a vaccinazione e subiscono danni irreversibili alla salute, sono tutelati dalla medesima legge che tutela coloro che sono obbligati a ricevere il vaccino.
Come stabilito dalla legge n. 210 del 1992, coloro che subiscono danni irreversibili in seguito alla vaccinazione da Covid-19, hanno diritto a un risarcimento in forma economica. Infatti, secondo la legge una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, e quindi della salute, rappresenta una lesione della persona.
Per poter accedere a tale indennizzo, il danneggiato dovrà provare di aver subito una lesione o una infermità tale da aver causato un danno alla sua integrità psico-fisica. Va da sé che non sono sono rilevanti stati febbrili o disturbi transitori, che rientrano nelle reazioni avverse facilmente gestibili. Quindi, potrà essere presentata la domanda di indennizzo all’ASL di residenza.
L’Azienda Sanitaria Locale analizzerà tutta la documentazione allegata per la fase dell’istruttoria, verificando la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Una volta completata la verifica della fase istruttoria, l’Azienda sanitaria invierà il fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente, che convocherà a visita l’interessato. Quest’ultima ha il compito di accertare l’esistenza del nesso causale tra l’infermità e il vaccino, qualificare il grado di infermità e la tempestività di presentazione della domanda.
Con il recente decreto “Sostegni ter”, tutti coloro che subiscono danno per vaccinazioni anti-covid19 possono ottenere un assegno di indennità reversibile fino a 15 anni. Inoltre, possono presentare domanda per ottenere un assegno una tantum di importo pari a 30% dell’indennizzo dovuto e non percepito nell’arco di tempo compreso tra il manifestarsi dell’evento e l’ottenimento dell’indennizzo.
Talvolta, anche se raramente, in seguito alla vaccinazione le persone possono sviluppare patologie secondarie come diretta conseguenza di una vaccinazione. In questo caso, il danneggiato può presentare domanda per ricevere un indennizzo aggiuntivo per “doppia patologia”. L’indennizzo per doppia patologia è di importo pari al 50% dell’indennizzo erogato per la patologia più grave.
Inoltre, nel caso in cui il danneggiato dovesse morire in seguito alla vaccinazione, l’indennizzo previsto in caso di danno da vaccino viene erogato in favore al coniuge, ai figli, ai genitori o ai fratelli. Gli eredi potranno presentare una domanda alla ASL di residenza del defunto per ricevere un assegno una tantum, in unica soluzione o reversibile in 15 anni dell’importo di Euro 77.48, 53.
Il Ministero della salute riconosce un indennizzo aggiuntivo a tutti coloro che subiscono danni irreversibili in seguito alla vaccinazione obbligatoria. Tale ulteriore indennizzo è disciplinato dalla legge n. 229 del 2005 e consiste in un assegno mensile vitalizio.
Le somme erogate per l’assegno mensile dipendono da tre variabili, che sono:
Tutte queste variabili concorrono a stabilire le somme dell’indennizzo aggiuntivo erogato dal Ministero della salute.
I soggetti danneggiati dalla somministrazione del vaccino possono ottenere un indennizzo anche facendo richiesta alla casa farmaceutica ha realizzato il vaccino. Le case farmaceutiche hanno l’obbligo di effettuare controlli periodici sui lotti rilasciati e di monitorare costantemente tutto il processo di produzione del farmaco. Tuttavia, può capitare che alcuni lotti o fiale di vaccino risultino danneggiati.
In questo caso, la casa farmaceutica ha l’obbligo di ritirare il lotto dal mercato e di tutelare le persone da eventuali danni, come previsto all’art. 2050 c.c.. Anche nel caso in cui il prodotto risulti difettoso, la casa farmaceutica risponde del danno, come previsto dal D.P. R. n. 244/1988. Tali norme sanciscono la responsabilità extracontrattuale del produttore per il danno cagionato dal prodotto difettoso.
In questo caso il danneggiato deve fornire la prova del danno, del difetto del prodotto e della connessione causale tra difetto e danno. Inoltre, sarà necessaria la dimostrazione che il prodotto non offre la sicurezza accertata per l’autorizzazione al commercio.
Il Ministero alla salute prevede delle misure di tutela anche per coloro che riportano danni alla salute o che vengono lesi da alcuni obblighi imposti durante la pandemia. Infatti, in caso di danno da vaccino, le persone che hanno aderito alla campagna vaccinale, anche in assenza di obbligo, possono rivolgersi al Ministero della salute per il risarcimento dei danni.
Ma quando è possibile ricorrere al Ministero della salute? In passato, il Ministero della salute ha permesso la somministrazione del vaccino contro la poliomielite nonostante fosse nota la pericolosità del siero. Si trattava di un vaccino contenente il virus parzialmente inattivato, che una volta iniettato nell’organismo era in grado di scatenare la malattia infettiva paralitica. In quegli stessi anni, era stato approvato un altro vaccino contro la medesima patologia che presentava, però, il virus inattivo. La Corte di Cassazione ha condannato il Ministero della Salute per aver esposto la popolazione italiana a un rischio noto (Cass. civ., Sez. III, Sent., data ud. 04/02/2011 – 27/04/2011, n. 9406).
Quindi, si può ricorrere al Ministero nel caso in cui, nel momento in cui è stata somministrata la dose di vaccino, il rischio è noto. In questo caso, il Ministero della salute ha la possibilità di vietare la vaccinazione, o eventualmente consentirla con rigorose modalità tali da minimizzare i rischi.
L’Osservatorio Nazionale Amianto ha tra i suoi obiettivi la tutela della salute e delle persone. In particolare la sua lotta si è concentrata nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto.
Chi ha subito danni alla salute in seguito alla vaccinazione o è stato leso nei suoi diritti fondamentali si può rivolgere all’associazione. Un team di professionisti medici e avvocati specializzati mette a disposizione per la vittima e i suoi familiari un servizio gratuito di assistenza medica e assistenza legale. Contatta il numero verde 800 034 294 o compila il form per richiedere una consulenza gratuita.