Come funziona il risarcimento danni per colpa medica in caso di mesotelioma? In questa guida scopriamo tutto sulla colpa medica e sul risarcimento danni. Vediamo cosa significa posizione di garanzia della struttura sanitaria e del medico e quali sono i danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili. Scopriamo tutto sui possibili errori medici in caso di mesotelioma, dovuti per lo più a ritardi della diagnosi o diagnosi errata.
La diagnosi precoce in caso di mesotelioma è di fondamentale importanza ed è in grado di fare la differenza tra la vita e la morte.
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Il mesotelioma è un grave cancro che colpisce i mesoteli del corpo umano. Si tratta di membrane sierose che avvolgono alcuni organi garantendone l’espansione senza creare attriti. Avvolgono il cuore, i polmoni, i testicoli e gli organi dell’addome. Ognuna di queste membrane può essere colpita dal mesotelioma, che è sempre esclusivamente causato dall’esposizione alle fibre di amianto. Il più diffuso è il mesotelioma pleurico (che colpisce la pleura), seguono il mesotelioma pericardico (del cuore), peritoneale (del peritoneo che avvolge l’addome) e della tunica vaginale del testicolo.
La diagnosi precoce e le cure tempestive, come già accennato, sono di fondamentale importanza nel mesotelioma. L’esito di questo mesotelioma maligno infatti è quasi sempre infausto. Una cura tempestiva è in grado di determinare la differenza tra la vita e la morte. La diagnosi corretta permette inoltre di applicare immeditamente le terapie più adatte, importanti non solo per garantire una migliore prognosi ma anche una migliore qualità della vita nel tempo che ancora resta da vivere.
Abbiamo troppo spesso assistito a gravi ritardi nella diagnosi mesotelioma. Questo a volte è dovuto alla scarsa conoscenza dell’istologia di questa neoplasia. In alcuni casi i pazienti sono stati malconsigliati con riferimento alla possibilità di operazione chirurgica.
Il mesotelioma sarcomatoide, infatti, non può essere sottoposto ad intervento chirurgico, a differenza dell’epitelioide. In più, anche l’arruolamento dei pazienti per il trial ha determinato dei problemi quando ci sono stati degli effetti collaterali di farmaci sperimentali.
In tutti questi casi è possibile ottenere il risarcimento per colpa medica.
Ma andiamo con ordine: come funziona la colpa medica? La colpa medica sussiste ogni qualvolta persiste un errore medico. L’errore medico sussiste in un’azione difforme dalle linee guida o nella mancanza alle c.d. “buone pratiche clinico-assistenziali”. In questo caso si può parlare di colpa medica. I pazienti che hanno subito dei danni connessi a tale mancanze possono richiedere ed ottonere il risarcimento del danno.
Gli errori medici sono errori di commissione se conseguenti alla esecuzione di un atto medico, o di assistenza, che non è dovuto, ovvero non è efficace, oppure è eseguito in un modo non corretto.
Gli errori medici di omissione sono quegli errori legati al non porre in essere quelle condotte doverose, finalizzate ad eseguire la prestazione medico sanitaria ed assistenziale, nell’interesse del paziente, ovvero per la tutela della sua salute.
Gli errori medici possono essere di varie tipologie e riguardare diversi micro ambiti.
Sia il medico che la struttura sanitaria hanno la posizione di garanzia. Cosa significa? Il soggetto agente, che si appunto il medico o la struttura sanitaria, deve prendere in carico la tutela della salute del paziente. Oltre agli obblighi terapeutici, di tempestività della diagnosi e prognosi ed esatto percorso terapeutico, ci sono anche quelli di informazione e di c.d. spedalità, rispetto ai quali struttura sanitaria e personale hanno l’obbligo di esatto adempimento.
I garanti, sia la struttura che il sanitario, hanno l’obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, in forza del rapporto di protezione che si instaura tra il paziente e il c.d. garante. Il tutto, sulla base dell’art. 40, co. 2, Codice Penale.
L’art. 40, secondo comma, c.p. prevede specificamente che «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Il fondamento di questa disposizione si rinviene negli artt. 2, 32, 41 comma II Cost., che impongono una tutela privilegiata di determinati beni.
Per incorrere in errore medico, la condotta del professionista deve essere caratterizzata da colpa. L’imputazione dell’errore a titolo di colpa riconduce alla violazione delle regole cautelari che, se rispettate, avrebbero evitato il verificarsi dell’evento dannoso.
Possiamo distinguere tra colpa generica e specifica. Quest’ultima si verifica quando l’errore è determinato dalla violazione delle regole normative configurandosi l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Mentre, la colpa generica riguarda l’errore che si verifica per:
Nelle ipotesi di danno da omessa diagnosi e perdita di chance si configura la colpa medica.
Specificatamente, qualora siano applicabili determinate cure palliative, il danno risarcibile coincide con la concreta perdita della possibilità sia di rallentare e ritardare il decorso della malattia, che di poter vivere con meno sofferenze la propria fine. Infatti, la qualità della vita risulta essere corollario principale di una dignitosa esistenza umana.
Quanto invece al danno per perdita di chances, la giurisprudenza è unanime nel sostenere la sostanziale differenza ontologica della domanda di risarcimento da perdita di chances, rispetto a quella per mancato raggiungimento del risultato sperato.
Nella prima ipotesi, la relativa domanda dovrà essere proposta autonomamente e specificamente in limine litis, ergo, in un momento precedente e preliminare rispetto al processo.
La recente evoluzione giurisprudenziale ha aiutato moltissimo a far chiarezza attorno al concetto di danno da perdita di chance. Tale terminologia, per un lungo periodo, è stata spesso mal utilizzata, assumendo così anche un significato improprio nell’ambito della responsabilità medica.
Si osservi come, nella maggior parte dei casi, compito della Suprema Corte di Cassazione è stato proprio quello di dirimere controversie originate dal peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, se non addirittura dal suo decesso. Controversie, queste, conseguenti ad una mancata e tempestiva diagnosi della patologia in corso.
Grazie all’ordinanza n. 7260/18, Cass. civ. sez. III, la Suprema Corte di Cassazione ha offerto una nuova, e più comprensibile, chiave di lettura. Ha chiarito che il danno subito dal paziente per mancata o errata diagnosi medica, non rientra nell’alveo della perdita di chance.
Essenzialmente, non possiamo considerare chance, e quindi eventi ipotetici ed incerti, se la situazione, su cui la ritardata diagnosi ha inciso, risulti essere certa ed esistente.
La concreta conoscenza dell’attuale stato di salute, infatti, permette il pieno e autonomo sviluppo della personale capacità di autodeterminazione. Pertanto, è da tale consapevolezza che deriva la possibilità, per ogni individuo, di decidere se sottoporsi a determinati trattamenti, oppure convivere con la malattia.
Il termine per esercitare il diritto al risarcimento da errore medico è di dieci anni dalla scoperta del danno stesso (art. 2946 c.c.).
Mentre per i profili di responsabilità extracontrattuale, diversamente, il termine di prescrizione è quinquennale.
Il termine decorre dal momento in cui la vittima era o poteva essere a conoscenza dell’evento (lesione alla sua salute) e del nesso causale, ovvero della reale portata giuridica del danno biologico subito.
A chi spetta l’onere della prova?
Il paziente che ritiene di essere vittima di errore medico e malasanità, per provare la negligenza e del sanitario, poiché invoca la responsabilità contrattuale del medico e della casa di cura, deve dimostrare il danno e il nesso causale. Sarà la controparte a dover dimostrare l’esatto adempimento.
Il danno biologico è una lesione subita da una persona fisica nel corpo, temporanea o permanente. Tutti possono ottenere il risarcimento per danni biologici in quanto l’integrità fisica è un diritto garantito dalla Costituzione italiana.
Il danno morale riguarda le sofferenze psicofisiche subite dalla vittima a causa della colpa medica. Oltre ai danni non patrimoniali, si ha poi diritto al risarcimento dei danni patrimoniali che includono le spese mediche sostenute a causa dell’errore del sanitario.
Ai fini del rilevamento del danno biologico, al quale si aggiunge anche il morale, bisogna valutare il lasso di tempo che il processo morboso ha impiegato per giungere poi al decesso.
I familiari della vittima di colpa medica deceduta a causa di mesotelioma non opportunamente trattato o diagnosticato hanno diritto al risarcimento danni iure proprio e iure hereditas. Hanno diritto cioè al risarcimento dei danni subiti in prima persona e a quelli subiti dalla vittima in qualità di eredi legittimi.
Per merito sempre della Suprema Corte, con sent. Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 16993/2015, si è stabilito che, in tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, l’omissione della diagnosi di un processo di patologia terminale comporta un duplice pregiudizio. A livello sia quantitativo, che qualitativo.
Il soggetto affetto da patologia caratterizzata da inevitabile esito infausto, dovrà affrontare e sopportare tutte le conseguenze di tale processo morboso. In poche parole , si dovrà sopportare un dolore che, se fosse avvenuta la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo, si sarebbe potuto alleviare.
Dunque, l’omissione della diagnosi riguarda due tipologie di perdita di chance. Da una parte, quella di poter effettivamente sperare in un periodo di vita quantitativamente più lungo, dall’altra, la perdita di conservare una qualità della vita migliore e più degna.
La sofferenza patita dalla vittima di ritardo diagnostico configura il “danno tanatologico“. Si tratta di un danno, questo, che la vittima subisce per la consapevolezza che, a causa del processo morboso della patologia si avvicina la propria morte. Criterio base, per la determinazione del danno subito, è l’intensità della sofferenza provata.
La vittima o i suoi familiari hanno diritto di richiedere la tutela dei diritti in tutte le sedi competenti. In sede penale attraverso una denuncia al medico responsabile e/o attraverso la segnalazione presso le sedi competenti, o di agire per il risarcimento in ambito civilistico.
Una denuncia penale è un atto attraverso il quale il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità (Pubblico Ministero e/o Ufficiale di P.G.), la notizia della commissione di un reato perseguibile d’ufficio, ad esempio omicidio colposo.
Mentre la querela è un atto con il quale la vittima di errore medico o un proprio congiunto, oltre a mettere a conoscenza l’autorità giudiziaria della commissione di un reato di cui è persona offesa, manifesta anche la volontà di voler perseguire penalmente l’autore del fatto illecito.
Il denunciante o la persona offesa, può riferire notizia di reato sia in forma orale che scritta, presso qualsiasi Autorità Giudiziaria di competenza nello specifico presentandosi direttamente in sede della Procura della Repubblica oppure presso qualsiasi stazione dei Carabinieri, o polizia.
L’Osservatorio Nazionale Amianto si occupa da decenni di lotta al rischio amianto. Tutela le vittime di patologie amianto correlate e mesotelioma e i loro familiari. Li assiste nella richiesta di risarcimento danni e per l’ottenimento di tutti i benefici previsti dalla legge. Tra questi ricordiamo la rendita INAIL e l’accesso al Fondo Vittime Amianto.