Pensione privilegiata per causa di servizio

La pensione privilegiata è una prestazione previdenziale corrisposta ai lavoratori, che abbiano contratto un’infermità per causa di servizio. Questa infermità può essere causata da un singolo e circoscritto evento traumatico, come nel caso di infortunio sul lavoro, o prolungata esposizione a condizioni ambientali invalidanti.

Fa parte di quest’ultimo caso l’esposizione ad agenti cancerogeni, come gas radon, radiazioni ionizzanti, uranio impoverito e amianto. In particolare l’asbesto, come conferma anche l’ultima monografia IARC, può provocare fenomeni infiammatori e gravi patologie asbesto correlate, come il mesotelioma.

Pensione privilegiata per mesotelioma

Secondo gli ultimi dati, sono 2000 i casi di mesotelioma segnalati, ma questa è solo un’analisi parziale. Molti casi di mesotelioma sono stati riscontrati anche tra i militari dell’Esercito, dovuti principalmente all’esposizione ad amianto. Il rischio amianto corso dai militari è confermato anche dal VII Rapporto ReNaM.

Anche i cittadini corrono il rischio di essere esposti alla fibra killer. Sono infatti ancora 40mila le tonnellate di materiali contenenti amianto presenti in Italia. Di queste molti sono in edifici pubblici, come scuole e ospedali. Denuncia questa grave situazione l’Avvocato Bonanni, nel sul testo “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia- Ed.2022

Cosa significa pensione privilegiata?

Il trattamento previdenziale è definito “privilegiato” quando è assegnato al lavoratore, indipendentemente da un requisito anagrafico o assicurativo e contributivo.

Come stabilito dalla Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011), i trattamenti privilegiati risultano erogabili nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Queste infatti sono tra le categorie più colpite da malattie professionali, come quelle dovute all’amianto. per esempio testimonia la correlazione tra Forze Armate e il mesotelioma l’ottavo appuntamento di ONA TV “Mesotelioma nelle Forze Armate e tutela degli orfani“.

ONA TV- pensione privilegiata-forze armate-mesotelioma

L’attribuzione dei benefici previdenziali avviene principalmente in misura proporzionale al grado di invalidità contratta dal dipendente, sulla base delle tabelle allegate al DPR 834/1981:

  • tabella A è relativa a infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo;
  • la tabella B riguarda lesioni che comportano l’indennità una tantum.

Tipologie di pensione privilegiata: ordinaria e tabellare

Per le Forze a ordinamento militare e civile ci sono due tipi di pensionamenti privilegiati (art. 67, DPR 1092/1973): tabellare e ordinario. In entrambi i casi il presupposto è che le infermità dipendenti da causa di servizio “non siano suscettibili di miglioramento“.

La pensione privilegiata ordinaria si caratterizza come trattamento sostitutivo della pensione normale. In base alla categoria riconosciuta il valore percentuale della retribuzione pensionabile varia.

CategoriePercentuale di retribuzione
1 100%
290%
380%
470%
560%
650%
740%
830%

Inoltre le pensioni privilegiate per causa di servizio di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Questa misura è in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. Tuttavia la pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

La pensione privilegiata causa di servizio sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.

La pensione privilegiata tabellare è invece assimilabile al trattamento privilegiato di guerra. Spetta ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva e ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale, che abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica.

Essa non viene liquidate in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle. Queste prevedono otto categorie di pensione d’importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità.

Liquidazione della pensione privilegiata: casi particolari

La linquidzione della pensione privilegiata varia in casi particolari. Per esempio nel caso si sia contratta l’infermità da cui è dipesa l’invalidità quando si era allievo d’accademia. Così la pensione sarà determinata in base al grado che si rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico spettato nel grado, qualora si fosse rimasti sottufficiali.

Al contrario, se si è militari “di carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza.

Come fare domanda per pensione privilegiata?

La domanda per ottenere la pensione privilegiata è solitamente avviata d’ufficio, quando si ottiene il riconoscimento della causa di servizio dell’infermità invalidante (art. 167, DPR 1092/1973).

Se invece le lesioni non risultano ancora riconosciute dipendenti dal rapporto di lavoro, l’iniziativa è a domanda. La vittima quindi, entro 5 anni dalla cessazione del servizio, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento. Il termine diventa 10 anni in caso di parkinsonismo o di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169, comma 1, DPR 1092/1973).

Tuttavia, affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la domanda deve essere presentata entro 2 anni dalla cessazione. Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati (art. 191, DPR 1092/1973).

Da gennaio 2010 i militari in servizio permanente, compresi Carabinieri e Guardia di Finanza, devono presentare istanza di pensione privilegiata all’INPS. Per le altre categorie di militari la domanda va inoltrata all’Amministrazione di appartenenza del Ministero della Difesa.

Da ottobre 2005, anche il personale della Polizia e dei Vigili del Fuoco dovrà presentare domanda all’INPS, mentre
per le cessazioni antecedenti, il riferimento è l’Amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda la domanda d’aggravamento, se l’infermità peggiora, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere:

  • passaggio a una categoria superiore;
  • eventuale riliquidazione della pensione.

Può essere rinnovata non più di due volte, in caso sia respinta. Tuttavia è ammessa un’ulteriore istanza, trascorsi 10 anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

Trattamento privilegiato e nesso causale

Il trattamento privilegiato presuppone il riconoscimento del nesso causale. In altre parole occorre dimostrare la riconducibilità dell’infermità allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Per questo è necessario allegare alla domanda per la pensione di privilegio tutta la documentazione necessaria. Innanzittutto deve essere presenta la documentazione di servizio, che comprende: stato di servizio, memoriale dei servizi prestati, ore lavorate all’esterno, dichiarazioni testimoniali e relazione dell’amministrazione.

Inoltre è fondamentale anche la documentazione medica e medico-legale che consiste nella certificazione nosologica rilasciata dall’ospedale dopo il fatto traumatico o il manifestarsi della malattia, cartelle cliniche, referti e perizie di parte.

Per ottenere la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti. Il primo è l’accertamento clinico, a opera della Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che prevede:

  • giudizio diagnostico;
  • data di conoscibilità della lesione;
  • indicazione della categoria;
  • giudizio d’idoneità al servizio;
  • numero delle annualità (massimo cinque) per le patologie della tabella B;
  • il numero degli anni (minimo due e massimo quattro) di riconoscimento dell’assegno rinnovabile, nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento;
  • determinare se l’inabilità accertata è riconducibile, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti da causa di servizio.

L’ultimo accertamento è quello inerente il nesso di causalità, di competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e lesione.

Diritto pensione privilegiata ai superstiti della vittima

In caso di decesso, la pensione privilegiata è trasmissibile ai superstiti. Secondo la legge il trattamento si estende nel seguente ordine:

  1. coniuge;
  2. figli minorenni (se studenti, fino a 21 anni per gli iscritti alla scuola media superiore o 26 anni per gli universitari);
  3. orfani inabili, a carico, conviventi e nullatenenti;
  4. genitori;
  5. fratelli e sorelle;
  6. nipoti.

Inoltre il trattamento privilegiato risulta cumulabile con retribuzioni derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa o con un altro trattamento di quiescenza, purché spettante per un ambito diverso da quello che ha causato l’infermità di servizio. Invece non è compatibile con le rendite INAIL e altri trattamenti a carico dello Stato e di Enti Pubblici.

Altre prestazioni spettanti alla vittima

Il riconoscimento della causa di servizio dà diritto, oltre che alla pensione privilegiata, anche all’equo indennizzo e allo status di vittima del dovere.

Le vittime del dovere sono coloro che hanno subito infermità a causa di:

  • contrasto a ogni tipo di criminalità;
  • svolgimento del servizio di ordine pubblico;
  • vigilanza a infrastrutture civili e militari;
  • operazioni di soccorso;
  • attività di tutela della pubblica incolumità;
  • azioni in contesti d’impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità.

Inoltre ci sono benefici ulteriori, come il rimborso delle spese mediche e di degenza e gli assegni accessori. Ci sono l’assegno di superinvalidità, l’indennità di assistenza e accompagnamento, l’assegno d’integrazione per i familiari a carico, quello di cumulo per infermità, l’indennità speciale annua e l’assegno di incollocabilità.

Sussiste il diritto all’esenzione IRPEF?

Per sapere se la vittima ha diritto all’esenzione IRPEF occorre fare una distinzione sulla natura della pensione privilegiata. Infatti, la pensione privilegiata ordinaria, riconosciuta a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro. Per questo motivo non può beneficiare dell’esenzione IRPEF, prevista per le pensioni di natura “risarcitoria” come le pensioni di guerra.

Ciò è sostenuto sia dall’Agenzia delle Entrate sia dalla Corte di Cassazione, Ord. 26912 del 2021.

Assistenza medica e legale gratuita per le vittime

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto assiste tutte le vittime, in particolare quelle del dovere e chi è esposto a fattori di rischio sul luogo di lavoro.

Grazie all’azione dell’Avvocato Bonanni e del suo team di avvocati è possibile ottenere l’assistenza legale per il riconoscimento dei propri diritti. Inoltre si può usufruire anche dell’assistenza medica e psicologica.

Per ottenere una prima consulenza gratuita basta chiamare il numero verde 800 034 294 o compilare il form.

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