Cos’è il danno patrimoniale e come si calcola il suo risarcimento? Quando spetta e come ottenerlo? In questa guida scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo tipo di danno e sul risarcimento danni. Scopriamo anche come ottenere l’assistenza legale gratuita per il risarcimento del danno patrimoniale.
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L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, di cui l’Avvocato Ezio Bonanni è presidente, offre la tutela legale alle vittime di malattia professionale che abbiano contratto un mesotelioma o altre patologie correlate all’esposizione ad amianto o ad altri cancerogeni. In questi casi sussiste il diritto al risarcimento integrale dei danni, compresi i danni patrimoniali.
Cos’è il risarcimento del danno patrimoniale? Il danno meramente patrimoniale è il danno economico che, in seguito ad un illecito subito, colpisce la sfera del danneggiato provocando un impoverimento.
Il risarcimento del danno è previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 2043 del codice civile:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Il risarcimento del danno consiste quindi in un compenso dovuto alla vittima di un danno che è la diretta conseguenza di un illecito. I danni subiti e che devono essere risarciti si suddividono in danni patrimoniali (al patrimonio) e danni non patrimoniali (alla persona). L’indennizzo invece è previsto al di fuori di comportamenti che si pongono in contrasto con l’ordinamento e ha una mera funzione riparatoria, che non è necessariamente commisurata al pregiudizio.
Il risarcimento del danno patrimoniale è un compenso che risarcisce la lesione di un interesse patrimoniale. Può fare riferimento sia a una diminuzione del patrimonio (danno emergente) e sia al mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (lucro cessante).
Occorre distinguere tra perdita della capacità di lavoro generica e specifica in danno patrimoniale definizione:
Si ricorda che “gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito” (Cass. 12211/2015).
Il danno patrimoniale, pur essendo unitario, è formato da due componenti. Entrambe queste componenti sono utili nella quantificazione del danno patrimoniale e sono:
Per danno emergente definizione fa riferimento a un danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione delle sostanze patrimoniali provocata dall’illecito. Il danno emergente consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.
Rientrano nella definizione danno emergente:
Il lucro cessante è il mancato guadagno patrimoniale provocato dall’inadempimento o dall’illecito che si sarebbe dovuto conseguire in caso l’obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o in mancanza della lesione.
Quindi, a differenza del danno emergente, per lucro cessante definizione fa riferimento a una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta. In altre parole, per calcolo danno patrimoniale lucro cessante considera la ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. In alternativa, per il calcolo del lucro cessante, si fa riferimento, al di fuori di un rapporto contrattuale, alla perdita delle possibilità di guadagno che il fatto illecito provoca al danneggiato.
Qui di seguito facciamo qualche esempio per comprendere la differenza tra perdita subita (danno emergente) e mancato guadagno (lucro cessante). In particolare consideriamo il caso di risarcimento danno patrimoniale sinistro stradale. Per esempio in un sinistro stradale, se una macchina con un comportamento illecito (non rispetta la precedenza) causa la caduta di un motociclista, provoca diversi danni. Nel calcolo danno patrimoniale sinistro stradale ci sono i costi per la riparazione della motocicletta e per le spese mediche. Questi si inseriscono nel danno emergente, perché si tratta di una perdita per il danneggiato.
La rottura del braccio rappresenta una lesione personale, che si traduce in un danno alla salute (danno biologico), ma anche in un danno patrimoniale da mancato guadagno, consistente nel fatto che il malcapitato, per tutto il periodo in cui porterà il gesso, non potrà lavorare.
Facciamo un esempio anche per quanto riguarda la responsabilità contrattuale. Un negoziante acquista della merce da rivendere nella propria bottega ma il vettore perde il carico. Il commerciante:
Come detto più su, il danno patrimoniale, cioè danno emergente e lucro cessante, può derivare da un inadempimento contrattuale o da un illecito extracontrattuale. L’onere della prova cambia a seconda della tipologia di responsabilità.
In caso di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) spetta al debitore dimostrare che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In caso di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), l’onus probandi del pregiudizio subito incombe sul danneggiato.
Ai fini del risarcimento del danno da mancato guadagno, il danneggiato deve dimostrare gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all’inadempimento e all’illecito (nesso causale) e il quantum debeatur. Il danneggiante deve invece allegare i fatti impeditivi alla produzione del danno, utili anche per calcolo del danno patrimoniale.
Il risarcimento del lucro cessante è riconosciuto solo nel caso in cui c’è la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova “rigorosa”.
Tratta di lucro cessante prova la Corte di Cassazione nella sentenza n.23304, 8 novembre 2007: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.
Perciò il lucro cessante non comprende danni meramente ipotetici, ma occorre allegare l’utilità persa.
“Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa.
Tale presunzione, peraltro, copre solo l’”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito” (Cass. 21988/2019; Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014).
Per quanto riguarda il calcolo danno patrimoniale, la perdita subita (danno emergente) è di agevole individuazione. Invece il mancato guadagno presenta delle difficoltà nel danno patrimoniale calcolo sotto il profilo del quantum. Il lucro cessante considera anche il danno futuro, che si produrrà con ragionevole certezza. Invece il calcolo lucro cessante non comprende i guadagni meramente ipotetici (Cass. 7647/1994) e vanno detratti gli eventuali vantaggi ottenuti dal creditore (compensatio lucri cum damno).
Il danno da lucro cessante deve essere quantificato dal danneggiato. Infatti, il potere di decidere in via equitativa, di cui all’art. 1226 c.c., riguarda solo la liquidazione danno patrimoniale che non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Questa situazione non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, abbia la possibilità di dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito. Quindi questo contribuisce alla quantificazione danno patrimoniale.
Per quanto riguarda la tassazione del danno patrimoniale, possiamo dire che le tasse si pagano, ma solo sulla componente di risarcimento relativa al lucro cessante. Perciò per danno emergente tassazione non sussiste.
Infatti, trattandosi di un mancato guadagno, tale cifra rappresenta una quota di reddito che, in assenza del pregiudizio, si sarebbe conseguita. Perciò in questo caso c’è la tassazione risarcimento danni e, quindi, risulta imponibile ai fini fiscali. La tassazione del risarcimento da lucro cessante è esclusa solo relativamente agli importi liquidati a titolo di invalidità permanente o per morte, benché corrisposti in sostituzione del reddito perduto.
Il termine di prescrizione per presentare la richiesta di risarcimento è di 10 anni a partire dalla diagnosi, in caso di responsabilità contrattuale del datore di lavoro. Invece, negli altri casi, è quinquennale. Infine, se integra un reato, la prescrizione è quella del reato per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale. È possibile però interrompe il decorso della prescrizione attraverso la messa in mora.
L’ONA offre assistenza medica e legale alle vittime di mesotelioma e di tutte le malattie asbesto correlate. Lo IARC nella sua ultima monografia, “Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite“, si è pronunciato sulla pericolosità delle fibre di amianto.
Tutte le vittime dell’amianto e dei cancerogeni sul posto di lavoro hanno diritto al risarcimento integrale dei danni. Oltre al ristoro dei danni patrimoniali, c’è anche quello dei pregiudizi non patrimoniali, che includono danno biologico, morale, esistenziale e catastrofale. Inoltre la vittima e i suoi familiari, in caso di decesso, possono richiedere anche le prestazioni assistenziali e previdenziali, previste dalla legge.
È possibile richiedere la propria consulenza gratuita chiamando il numero verde o compilando il form.