In questa guida scopriamo cos’è la malattia professionale, come viene definita e quando e come viene riconosciuta. Una volta ottenuto il riconoscimento di malattia professionale si possono ottenere tutti i benefici previsti dalla legge. Oltre agli indennizzi la vittima ha diritto al risarcimento integrale dei danni sulla base della responsabilità civile, scorporati delle prestazioni INAIL.
Le vittime di mesotelioma hanno diritto alle prestazioni per malattia professionale e l’onere della prova spetta al datore di lavoro. Questo vale per tutte le patologie amianto correlate inserite nella lista I dell’INAIL.
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Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è nel dettaglio la malattia professionale e come viene definita. La malattia professionale è una malattia contratta sul posto di lavoro. Si differenzia dall’infortunio sul lavoro. Quest’ultimo avviene infatti in seguito ad un evento traumatico, per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, e comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni.
Invece la malattia professionale è contratta nell’esercizio dell’attività lavorativa, protratta nel tempo e a causa delle lavorazioni esercitate. Non ha quindi un’origine violenta o traumatica. È causata (o concausata) dall’esposizione lavorativa a fattori di rischio specifici (ovvero presenti esclusivamente nell’ambiente di lavoro). Essi, agendo in maniera lenta e prolungata nel tempo, possono determinare effetti cronici che provocano dunque un danno biologico.
Come già accennato, chi contrae una malattia professionale ha una serie di diritti, primo fra tutti l’indennizzo a seguito del danno biologico o invalidità. L’amianto con le sue fibre sottilissime rilasciate nell’ambiente è un classico esempio di esposizione lavorativa a un patogeno che determina l’insorgere di una malattia. Le fibre di asbesto (sinonimo di amianto) provocano infatti gravi infiammazioni (asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici). Queste possono poi evolvere in cancro e mesoteliomi.
Non si tratta ovviamente dell’unico fattore di rischio a cui possono essere esposti i lavoratori. Tra questi ci sono numerosi agenti patogeni come per esempio l’uranio impoverito a cui sono stati esposti i militari italiani o le radiazioni ionizzanti.
L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) garantisce un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ha funzione indennitaria. L’indennizzo malattia professionale erogato dall’INAIL non può infatti superare l’importo del danno sofferto dall’assicurato.
A differenza delle assicurazioni private, l’assicurazione contro le malattie professionali è caratterizzata dall’automaticità delle prestazioni. La tutela assicurativa comprende infatti anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio assicurativo. Nel caso dei lavoratori autonomi il diritto alle prestazioni resta sospeso, per le sole prestazioni economiche, fino al versamento del premio dovuto.
Inoltre l’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. Salvo i casi in cui abbia commesso reati in violazione delle norme sulla prevenzione, ovvero la violazione di regole cautelari. Per i danni non contemplati nella rendita INAIL come, per esempio, quelli morali ed esistenziali, non si da applicazione alla regola dell’esonero (Cass., Sez. Lav. n. 477/2015).
Le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili, né cedibili.
Secondo l’attuale sistema in vigore, le malattie professionali sono elencate dalla legge in apposite tabelle che contengono un elenco delle tecnopatie, ovvero delle patologie con insorgenza professionale.
Esistono poi una serie di malattie che, pur non essendo espressamente elencate, sono considerate di dimostrata origine professionale. Si tratta delle cosiddette malattie professionale “non tabellate”. Sia per le malattie professionali tabellate che per quelle non tabellate è possibile ottenere il riconoscimento di malattia professionale che dà diritto agli indennizzi INAIL.
Per le malattie tabellate vale la presunzione legale d’origine professionale, purché la malattia e la lavorazione che ne è la causa siano presenti nella tabella allegata. Ciò significa che basta dimostrare il danno riportato e la presenza della lavorazione o dell’agente eziologico sul posto di lavoro per vedersi riconosciuta la malattia professionale.
Nelle malattie non tabellate invece il lavoratore deve provare l’origine professionale della malattia. Ai fini del riconoscimento in sede amministrativa è fondamentale il dato epidemiologico a cui accompagnare la letteratura scientifica di riferimento.
Coloro che contraggono una malattia tabellata vanno incontro ad un iter burocratico più semplice, in cui basta dimostrare la presenza della malattia e della lavorazione o della sostanza che la causa sul posto di lavoro (come in tabella) per ottenere il riconoscimento.
Come già detto invece, nel caso di malattia professionale non tabellata, il lavoratore deve invece documentare le mansioni svolte e l’esposizione al rischio, anche in termini di durata e intensità dell’esposizione stessa.
Sia nel caso di malattia tabellata che nel caso di malattia non tabellata, l’esistenza della malattia deve essere supportata da dettagliata documentazione sanitaria. Essa deve essere accompagnata da certificazione medica, redatta su specifico modello attestante la presunta origine professionale della malattia.
L’iter da seguire è:
Da questo momento il lavoratore ha 15 giorni di tempo per informare il datore di lavoro e consegnargli il certificato di malattia professionale. Nei 5 giorni successivi corre l’obbligo per il datore di lavoro di inoltrare il certificato all’INAIL. Qualora non lo facesse è il lavoratore stesso a doversene occupare. Nel caso in cui il lavoratore sia pensionato sarà egli stesso ad inviare all’INAIL la documentazione.
Per ottenere l’indennizzo INAIL in base al grado invalidante della malattia professionale il lavoratore verrà sottoposto a visita.
Qualora la domanda venga rigettata, è possibile procedere con il ricorso ex art. 104 DPR 1124/65. Verrà fissata a questo punto una visita collegiale a cui il lavoratore può farsi accompagnare da un medico.
A partire dal 2008, con il decreto ministeriale del 9 aprile 2008 che conteneva le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, il quadro normativo che regolamenta le prestazioni erogate dall’INAIL in caso di malattia professionale ha subito una continua evoluzione.
L’accordo approvato in data 2 febbraio 2012 ha definito le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL, nell’ottica della piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del servizio sanitario e quelli a carico dell’Istituto, con l’obiettivo di garantire la migliore sinergia tra l’Istituto stesso e il Servizio Sanitario Nazionale.
L’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ha attribuito all’Istituto competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione.
Quali sono le prestazioni economiche erogate dall’INAIL ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale?
L’INAIL eroga anche una serie di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che garantiscono il diritto del malato a ricevere cure sanitarie e il necessario per il miglior recupero possibile dell’integrità psico-fisica. Facciamo un elenco delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a favore di chi ha contratto una malattia professionale:
Come dicevamo più su l’INAIL ha previsto una serie di tabelle in cui compaiono malattie, lavorazioni e agenti di esposizione che causano tecnopatie. L’amianto è una di queste sostanze la cui esposizione causa malattie molto gravi e di comprovata origine lavorativa.
Tra le malattie che l’INAIL ha inserito nella lista I, per cui vale la presunzione legale d’origine troviamo:
Tra le malattie della lista II (in cui sono inserite le patologie di limitata origine lavorativa) troviamo il tumore alla faringe, il tumore del colon-retto e dello stomaco. Nella lista III (malattia di possibile origine lavorativa) c’è il tumore dell’esofago.
I dati epidemiologici del rischio amianto si ricavano dal VI Rapporto ReNaM. Se siamo di fronte ad una malattia della lista I quindi, si presume l’origine professionale, mentre per le malattie delle altre liste, la prova deve essere data dalla vittima.
Le monografie dello IARC sono fondamentali in quanto il dato epidemiologico si accompagna alla letteratura scientifica di riferimento. Qui trovate i Quaderni del Ministero della Salute “Stato dell’arte e prospettive in materiali di contrasto alle patologie asbesto-correlate”, n. 15, maggio-giugno 2012 e qui i risultati della commissione d’inchiesta sui rischi di amianto e altri cancerogeni.
L’app amianto è un valido strumento per segnalare la presenza di amianto e capire quali e dove si trovano i siti contaminati. Inoltre è uno strumento utile alla prevenzione primaria e per ottenere la tutela dei diritti degli esposti. Permette infatti di raggiungere la prova di esposizione.
Per approfondimenti>> “il libro bianco delle morti di amianto in Italia-Ed.2022”
I dipendenti privati sono assicurati con l’INAIL (Istituto Nazionale Assicuratore Infortuni sul Lavoro). Con la riforma della L. 214/2011, salvo alcune eccezioni, è stata introdotta la tutela INAIL per tutti i lavoratori, compresi quelli del pubblico impiego, ma non per tutti loro.
Sono rimasti esclusi dall’assicurazione INAIL gli appartenenti alle Forze Armate e ai corpi ad ordinamento militare, i lavoratori della Polizia anche penitenziaria e i Vigili del Fuoco.
I dipendenti del pubblico impiego che sono privi della tutela INAIL, devono attivare direttamente la richiesta al fondo assicurativo. L’onere della prova in questo caso è a carico del lavoratore e non vale il criterio di presunzione legale di origine, anche per le malattie inserite nella Lista I dell’INAIL.
La malattia professionale per questi lavoratori è la causa di servizio che segue un suo specifico iter amministrativo.
L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il suo Presidente Avv. Ezio Bonanni si battono per l’abolizione delle discriminazione a cui sono soggetti i dipendenti pubblici non privatizzati e per poter applicare anche alla causa di servizio le presunzioni delle tabelle INAIL.
L’Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, offrono assistenza legale gratuita per l’ottenimento del riconoscimento di malattia professionale o causa di servizio e quindi della rendita INAIL e di tutte le prestazioni socio-economiche previste dalla legge. Per ottenere l’assistenza legale gratuita basta chiamare (o scrivere su Whatsapp) il numero verde 800 034 294.
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