In questa guida scopriamo come ottenere l’equo indennizzo in caso mesotelioma, una malattia aggressiva e altamente invalidante. L’unica causa di questa patologia è l’esposizione ad amianto, anche detto asbesto. La correlazione tra asbesto e lo sviluppo di neoplasie è confermata anche dalla monografia IARC.
Indice dei contenuti
L’equo indennizzo consiste in un pagamento unico in denaro, erogato dall’Amministrazione, in seguito al riconoscimento della causa di servizio, al lavoratore. Egli avrà poi diritto alla pensione privilegiata e al risarcimento dei danni.
La situazione di emergenza in Italia è tale da provocare un costante aumento dei casi di mesotelioma, nonostante la messa al bando dei minerali di amianto con la L.257/92, come conferma il VII Rapporto RENAM sui Mesoteliomi. I dati epidemiologici sono contenuti anche in “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia–Ed.2022”, a cura dell’Avvocato Ezio Bonanni. Come presidente dell’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, è in prima linea nella lotta alle malattie asbesto correlate e nella tutela legale delle vittime.
La domanda per l’ottenimento dell’equo indennizzo può essere presentata dai dipendenti pubblici, non soggetti alla riforma di cui all’art. 6 della L. 214/2011.
I dipendenti pubblici dei settori riformati non hanno più diritto all’equo indennizzo. In caso di malattia professionale seguiranno la normativa che è da sempre propria dei dipendenti pubblici. Invece i dipendenti pubblici dei settori non riformati continueranno a seguire la vecchia normativa e dunque potranno ottenere il riconoscimento della causa di servizio.
Si ha diritto a tale pagamento nei casi in cui la Commissione Medica competente riconosca il nesso causale. La condizione è costituita dalla riconducibilità di queste infermità all’attività di servizio alle dipendenze dello Stato o di sue amministrazioni.
Si consiglia di inviare la domanda amministrativa di riconoscimento dell’equo indennizzo assieme a quella di riconoscimento della causa di servizio. Infatti, per ottenere l’equo indennizzo, è fondamentale il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio.
È possibile depositare anche la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, nei casi di cui all’art. 1 co. 563, o 564 L. 266/05.
Visti gli stretti termini di decadenza, 6 mesi, è preferibile che nella domanda amministrativa sia richiesto anche il riconoscimento del dovuto.
Lo statuto è stato introdotto dall’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e dal relativo regolamento di esecuzione, DPR 686/1986) e fino al 2011 era destinato a tutti i dipendenti dello Stato.
Dal 6 dicembre 2011, per effetto della Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011), è concedibile solo ai lavoratori che fanno parte del pubblico impiego non privatizzato.
Infatti l’art. 6 L. 214/2011 ha tutelato il diritto all’equo indennizzo in caso di causa di servizio per coloro che sono ancora regolati dalla disciplina del diritto pubblico. In questi casi l’unica condizione esistente per chiedere l’equo indennizzo è il nesso causale.
Di questi fanno parte i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) e del Comparto di Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico).
Molti delle Forze Armate sono stati esposti ad amianto e hanno subito dei danni biologici. In particolare, come riporta la relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati, sono stati censiti, fino al 2015, 570 casi di mesotelioma in coloro che sono stati imbarcati sulle unità navali della Marina Militare Italiana. Ma la condizione di rischio legata alle fibre di amianto è estesa a tutte le Forze Armate.
Approfondisce il tema della dura battaglia dei militari italiani contro le malattie contratte a causa dell’esposizione a cancerogeni, come l’amianto o l’uranio impoverito, l’episodio di ONA TV “Uranio impoverito, la dura battaglia dei militari italiani“.
Per scongiurare qualsiasi danno alla salute è necessario evitare ogni forma di esposizione a cancerogeni. Per queste ragioni, anziché indirizzarsi verso il pagamento di questi importi minimi, gli sforzi dell’amministrazione dovrebbero mirare alla tutela della salute attraverso la prevenzione primaria e la bonifica dei siti contaminati.
Uno strumento fondamentale, istituito dall’ONA, che censisce la presenza di amianto nel nostro Paese è l’App Amianto. Attraverso questa applicazione i cittadini possono segnalare la presenza di aree a rischio ed è utile anche per ottenere la prova dell’esposizione.
Il pagamento dell’equo indennizzo viene assegnato al dipendente del pubblico impiego una tantum dall’Amministrazione. Il versamento di questa somma è l’indennizzo per chi ha subito un’invalidità permanente o sia deceduto per ragioni di servizio.
L’equo indennizzo si differenzia dal risarcimento in quanto di importo di minore entità, fondato sulla base dell’ultimo stipendio. Inoltre costituisce soltanto un indennizzo e non il risarcimento integrale di tutti i danni subiti dalla vittima, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale (danni biologici, morali ed esistenziali).
La quantificazione dell’equo indennizzo è graduata in base alla gravità del danno invalidante riportato. Le lesioni possono essere ascrivibili alle tabelle “A” o “B”, di cui al DPR 915/1978 dopo la loro stabilizzazione, sulla base delle quali avviene il calcolo. L’art. 49 del DPR n. 686/1957 riduce la somma del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età. La riduzione è del 50% se ha superato il sessantesimo anno.
Per quanto riguarda lesioni biologiche di natura inferiore, si calcola in una percentuale che oscilla tra il 92% ed il 3% dell’importo stabilito dalla prima categoria.
Quando la richiesta di riconoscimento della causa di servizio viene inviata dall’ex dipendente dopo il collocamento in pensione, si deve allora considerare lo stipendio che la vittima percepiva al momento della cessazione dal servizio.
La tabella prevede, dopo la modifica dell’articolo 1, co. 210 della legge 266/05 dal 1° gennaio 2006, nei casi di danni inquadrati nella prima categoria (ovvero i più gravi) oppure che abbiano determinato il decesso del lavoratore, la somma corrispondente a due stipendi.
La modalità di calcolo è effettivamente semplice: essa corrisponde a due volte il trattamento dello stipendio tabellare, in godimento alla data di presentazione della domanda.
Bisogna ricordare che nel conteggio sono escluse tutte le altre voci della retribuzione che hanno carattere continuativo e fisso, come, ad esempio, la tredicesima.
In caso di decesso del lavoratore, direttamente riconducibile a causa di servizio, gli importi maturati devono essere sempre erogati agli eredi. Infatti anche i diritti dei familiari superstiti vanno tutelati. Di conseguenza, in seguito alla morte del loro congiunto, gli eredi dovranno depositare la domanda equo indennizzo
Gli eredi legittimi hanno diritto alla liquidazione di quanto maturato in vita dal defunto vittima di malattia professionale. Inoltre esiste il diritto al risarcimento del danno anche per coloro che avevano con la vittima un legame personale.
I familiari hanno il diritto al risarcimento del danno diretto, nonché alla liquidazione di quanto maturato dalla vittima.
L’assistenza medica e l’assistenza legale sono erogate in modo gratuito dall’ONA. Grazie all’azione dell’Avv. Ezio Bonanni e del suo team legale è possibile ottenere la tutela dei propri diritti.
Chiamando il numero verde 800 034 294 o compilando il form sarà possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e una prima consulenza gratuita.