In questa guida scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul risarcimento dei danni, quali sono i risarcimenti effettivi a cui si ha diritto e come ottenerli. Scopriamo anche come ottenere l’assistenza legale gratuita per destreggiarsi nel complesso iter burocratico che purtroppo segna il procedimento di risarcimento mesotelioma.
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Le vittime dell’esposizione all’amianto sul posto di lavoro hanno diritto al risarcimento dei danni da amianto subiti. Per le vittime che abbiano contratto il mesotelioma la giurisprudenza risarcitoria si applica anche alle vittime di esposizione ambientale.
Andiamo con ordine. Che cos’è il mesotelioma? Il mesotelioma è un processo di tipo neoplastico causato esclusivamente dall’inalazione di fibre di amianto, anche detto asbesto. Tale materiale, quando penetra nel corpo umano, tende prima a generare processi di tipo infiammatorio, quali placche e ispessimenti pleurici. Successivamente, tali processi possono portare alla formazione di neoplasie delle sierose. Il tipo di neoplasia causata dall’asbesto più comune, nel 93% dei casi, è quella alla pleura (mesotelioma pleurico). Segue nel 5% dei casi quello peritoneale ed infine, con incidenza minore, quelli del pericardio e quindi della tunica vaginale del testicolo.
Da decenni, l’Avv. Ezio Bonanni, presidente del ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, rappresenta, tutela e difende le vittime del mesotelioma e i loro familiari per il risarcimento danni amianto.
Inoltre, l’Avv. Ezio Bonanni ha pubblicato uno dei principali vademecum sull’argomento: “Come curare e sconfiggere il mesotelioma“, opera pratica di grande utilità per coloro che hanno ricevuto la diagnosi di mesotelioma. Siccome le aspettative di vita, in caso di diagnosi di mesotelioma, sono ancora piuttosto basse, la tutela legale si sposta in troppi casi a favore degli eredi del malato deceduto. Essi hanno infatti diritto al risarcimento dei danni ereditati dalla vittima (iure hereditario) e i danni subiti personalmente (iure proprio). Le monografie dello IARC approfondiscono il legame tra amianto e mesotelioma.
Poiché le neoplasie generate dall’asbesto sono molto aggressive e offrono limitate aspettative di vita in chi le contrae, l’ONA raccomanda di evitare l’esposizione di qualunque tipo ai minerali di amianto. La prevenzione primaria è infatti l’unico modo per evitare il rischio di ammalarsi di questo tumore. La bonifica, a partire dallo smaltimento dell’asbesto, per concludersi con il suo confinamento ed incapsulamento, è l’unico modo per espletare una prevenzione primaria efficace. Ciò è ribadito dal “Consensus di Helsinki“.
Nei casi in cui l’esposizione si è purtroppo già verificata entra in gioco la prevenzione secondaria, attraverso la sorveglianza sanitaria degli esposti. Una diagnosi precoce delle malattie asbesto correlate è infatti fondamentale per migliorare le aspettative di vita. Nel caso del mesotelioma esso è di solito preceduto da altre infiammazioni quali placche pleuriche, ispessimenti pleurici e asbestosi.
Nei casi in cui si è stati esposti ad amianto si possono ottenere, attraverso la tutela legale fornita gratuitamente dall’Osservatorio Nazionale Amianto, i benefici contributivi che permettono di limitare l’esposizione lavorativa, garantendo una entrata in pensione anticipata. Se, in seguito alla sorveglianza sanitaria, ci fosse la diagnosi di una malattia asbesto correlata, tra cui il mesotelioma, si possono attivare le altre tutele.
Il lavoratore vittima di mesotelioma per esposizione professionale ad amianto ha diritto all’indennizzo INAIL. In questo contesto si applica la presunzione legale di origine, poiché la neoplasia è inserita nella Lista I dell’INAIL, ente assicuratore nazionale.
In base all’entità della lesione riportata, se dal 6% al 15%, è dovuto l’indennizzo del danno biologico una tantum. Mentre, a partire dal 16%, spetta la rendita mensile INAIL.
Considerando i sintomi imponenti causati da questa patologia, in genere il grado invalidante è pari al 100% fin dalle prime fasi della malattia e l’invalidità permanente è totale.
L’app amianto è un valido strumento di censimento dei siti amianto in Italia, utile anche per dimostrare la presenza di amianto sul posto di lavoro.
In caso di decesso della vittima di mesotelioma riconosciuto come malattia professionale, sussiste il diritto dei superstiti alle prestazioni di reversibilità in base all’articolo 85 del DPR 1124 del 65. In questi casi, i titolari sono prima di tutto il coniuge, nella misura del 50%, e quindi i figli orfani, nella misura del 20% ciascuno. Essi hanno diritto alla rendita di reversibilità INAIL fino a 18 anni oppure fino a 26 anni, se studenti, ma non oltre al 100% di quanto sarebbe spettato al lavoratore vittima della neoplasia.
L’ammontare della rendita in reversibilità non si scomputa nel montante risarcitorio del danno iure proprio, come stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. lav., n. 30857/2017.
Alle prestazioni dell’INAIL si aggiungono quelle aggiuntive del Fondo Vittime Amianto. Queste prestazioni sono state stabilite dall’art. 1, commi 241 – 246 legge 244/2007, e, nel 2021, sono pari al 15% della rendita INAIL.
Questi importi non si sottraggono da quelli dovuti a titolo di risarcimento dei danni in favore del lavoratore e dei suoi familiari (Cass. Sez. Lav. 17092 del 2012). Le prestazioni Fondo vittime amianto sono erogate per tutte le vittime di neoplasie seguite ad attività professionale, così come per il mesotelioma ambientale (art. 1, co. 116, legge 190/2014, che ha esteso la platea dei beneficiari). L’importo dell’una tantum è pari a €10.000,00.
I benefici contributivi amianto per le vittime costituiscono un parziale indennizzo ai pregiudizi alla salute. Infatti le fibre di amianto rimangono nel corpo umano per tutta la vita, continuando a provocare infiammazioni e neoplasie. Si tratta di maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, a seguito delle quali si ha diritto alla rivalutazione della contribuzione Inps con il coefficiente 1,5, del periodo lavorativo in esposizione. Questa rivalutazione vale sia per il pensionamento, che per coloro che sono già andati in pensione, al fine di rivalutare i ratei.
Ogni qual volta l’INPS nega l’accredito di tali benefici contributivi ai lavoratori vittime di mesotelioma, si deve necessariamente procedere con il ricorso amministrativo. In questo contesto risulta fondamentale la consulenza legale gratuita dell’Osservatorio Nazionale Amianto, attraverso un pool di avvocati esperti coordinati dal Presidente dell’ONA, l’Avv. Ezio Bonanni.
L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016 ha sancito il diritto all’immediato prepensionamento per patologia amianto correlata. Ciò è particolarmente vero in caso di mesotelioma. Questa risoluzione è soprattutto utile per coloro che, pur con l’accredito dei benefici amianto, non hanno ancora raggiunto il diritto al pensionamento.
I requisiti richiesti a tal fine sono 5 anni di anzianità e contributiva, di cui 3 gli ultimi cinque anni.
Il risarcimento dei danni amianto è costituito dalla componente indennitaria, erogata dall’INAIL (o in caso di dipendenti pubblici attraverso la causa di servizio), a cui si aggiunge il danno differenziale, a carico del datore di lavoro. I lavoratori vittime di mesotelioma hanno infatti diritto all’integrale risarcimento del danno subito.
Il risarcimento dei danni si distingue in:
In caso di decesso, le somme maturate dalla vittima devono essere liquidate ai loro familiari, eredi legittimi. Inoltre, questi ultimi hanno anche diritto al risarcimento dei danni subiti nella loro persona (iure proprio)
Il mesotelioma comporta un danno biologico. Il processo indotto dalle fibre di asbesto inizia come infiammatorio, per poi trasformarsi in neoplastico. In questo caso tutti i protocolli terapeutici hanno scarse possibilità di portare alla guarigione il paziente. Inoltre, i sintomi sono imponenti, e quindi il danno biologico, nella maggioranza dei casi, è pari al 100%.
In questi casi le sofferenze fisiche e morali della vittima si moltiplicano. Si modifica l’identità e la personalità morale e le sofferenze incidono sulla dignità personale, creando ulteriori danni. Tutti questi pregiudizi rientrano in quello definito come “danno morale”, e fanno parte dei pregiudizi risarcibili ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.
Occorre osservare che in tali situazioni il lavoratore vittima è costretto a modificare tutti i propri progetti e programmi di vita. Inoltre, il continuo stato di debolezza in cui versa, le difficoltà respiratorie, la necessità di cure continue, modificano i rapporti dell’intero nucleo familiare di cui egli fa parte. Siamo di fronte, quindi, al danno esistenziale, che è una delle componenti del pregiudizio non patrimoniale, di cui si deve tener conto in sede di quantificazione.
Ogni tipi di pregiudizio, quindi, deve essere tenuto in considerazione nella quantificazione dell’entità dei danni non patrimoniali subiti dalla vittima. Bisogna includere l’indennizzo INAIL o altri indennizzi previdenziali percepiti, che andranno scomputati per poste omogenee, al fine di giungere al calcolo danno differenziale.
Quindi sul pregiudizio non patrimoniale o dal danno biologico, scomputare l’indennizzo, e poi aggiungere gli altri pregiudizi, morale di esistenziali. Si ottiene così l’importo ai fini della liquidazione. Quindi la base di partenza è il calcolo del danno biologico tabelle Milano, con personalizzazione che tiene conto dei danni morali ed esistenziali, oppure con criterio equitativo puro, in ogni caso ex artt. 432 c.p.c., 1226 c.c. e 2056 c.c.
Cos’è il danno biologico? Il danno biologico si ha con il pregiudizio per lesione della integrità fisica o psichica, sia esso permanente o temporaneo. La sua risarcibilità è ancorata all’art. 32 Cost., poiché “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
La giurisprudenza ha imposto che il danno non patrimoniale è unico e costituisce la sintesi dei vari pregiudizi (danno biologico, danno morale, danno esistenziale e altri pregiudizi per lesione dei diritti costituzionali). La quantificazione dell’entità dei danni non patrimoniali deve quindi poter tener conto del danno biologico, ovvero dell’esatta natura della lesione psicofisica. Questa lesione costituisce la base di partenza ai fini di quantificare il danno non patrimoniale.
L’entità del pregiudizio deve poter essere personalizzata, secondo la reale portata dell’evento per la vittima in questione, in termini di lesione biologica e di danni esistenziali e morali.
Tenendo in considerazione i vari sintomi del mesotelioma, si può facilmente capire il motivo di tale unicità: la perdita di peso, la debolezza, le difficoltà respiratorie, i dolori lancinanti nel torace e negli altri organi come sintomi iniziali mesotelioma sono tutti di natura variabile e non sempre facilmente quantificabili a priori. Questi sintomi diventano sempre più gravosi, fino alla cachessia. Inoltre, bisogna considerare che le stesse terapie del mesotelioma provocano degli importanti effetti collaterali. Basti citare le conseguenze della chemioterapia, che porta a grave astenia e debolezza, dimagrimento, secchezza delle fauci, caduta dei capelli e diarrea.
Danno morale definizione fa riferimento alla sofferenza fisica e morale. Detto altrimenti, il danno morale è “il patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, c.d. danno morale soggettivo” (SS.UU. 26972/2008).
Secondo le Sezioni Unite, il danno morale è l’effetto penoso del danno. Tra questo si può annoverare la lesione della dignità, così come la sofferenza (intensa e prolungata, interiore e fisica) legata all’inadempimento ed all’illecito, entrambi diretta conseguenza del danno biologico. Considerando che le probabilità di sopravvivenza a 5 anni sono solo del 7%, risulta evidente di come la sofferenza sia massima.
In seguito alla diagnosi di mesotelioma, o comunque a causa dei sintomi mesotelioma, di natura fortemente invalidanti, sussiste già un danno morale, che tende a peggiorare a seguito della terapia volta alla cura di queste patologie, terapie spesso invasive e con forti effetti collaterali.
Consapevoli delle scarse possibilità di guarigione sia il lavoratore vittima che i suoi familiari subiscono lo shock della diagnosi di mesotelioma. Inoltre al mesotelioma fa seguito una lunga agonia della vittima, cui i familiari assistono impotenti e da cui subiscono l’ulteriore shock del probabile decesso del proprio caro.
A seguito di ciò, queste vittime subiscono dei pregiudizi morali ancor prima della diagnosi di mesotelioma. Ciò è dovuto alla preoccupazione e all’incertezza futura, al tormento per aver esposto alla fibra killer anche i propri familiari, aumentando anche per loro il rischio di insorgenza di patologie amianto correlate.
In più la necessità di sottoporsi a controlli sanitari provoca ansia e ulteriori sofferenze fisiche e morali. Perciò si deve essere sempre risarciti, anche nel caso in cui non ci fosse ancora una diagnosi di danno biologico, ovvero di malattia asbesto correlata.
Il mesotelioma ha esito quasi sempre infausto. Solo in rare eccezioni si verifica la guarigione completa del malato di mesotelioma. In questi casi la menomazione biologica è massima, così come la sofferenza fisica e morale, ed anche le ripercussioni sui progetti di vita. Si assume quindi la risarcibilità del danno biologico terminale.
In questo contesto, si applicano le tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione dell’entità del risarcimento, nei termini di cui a SS.UU. 26972/2008. Quindi, la vittima ha diritto al risarcimento del “danno biologico terminale”, anche se non lo fosse, il danno biologico tout court.
Il danno biologico terminale deve essere liquidato come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle. Quindi, in questo caso, l’importo è pari a circa € 1.000,00 per ogni giorno di durata dell’agonia (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 24-10-2017) 02-02-2018, n. 2598).
Il danno catastrofale è la sofferenza della vittima, consapevole del sopraggiungere della propria morte come causa della malattia. Il danno catastrofale è inteso come componente del danno morale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che «Il danno “catastrofale”, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e, per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011)».
Le Sezioni Unite (26972/2008) hanno stabilito che debbono essere utilizzate le tabelle Milano per la liquidazione del danno biologico psichico, quale componente del danno biologico. Tuttavia con “massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale“.
A tale fine l’ONA, l’Osservatorio Nazionale Amianto, ha istituito il servizio di assistenza psicologica gratuita online, guidato dal Prof. Francesco Pesce. Si offre di rilevare qualsiasi tipo di lesione psicologica, psicobiologica, morale ed esistenziale.
L’indennizzo INAIL, come dicevamo più su, indennizza il danno biologico e il danno patrimoniale, causato da ridotte capacità lavorative. In questo modo si assicura il reddito ai lavoratori malati, così come ai familiari. Il danno patrimoniale però non è il solo danno subito dalle vittime di patologie asbesto correlate, in particolare il mesotelioma.
Il danno differenziale consiste nella differenza tra il danno patrimoniale, indennizzato dall’INAIL e gli altri danni subiti (esistenziali e morali). In questo caso bisognerà agire a carico del proprio lavoratore. Bisognerà quindi dimostrare il nesso causale, ovvero che vi sia stata un’esposizione a seguito di attività lavorativa priva di cautele, che ha causato la neoplasia.
In più, bisogna provare che tali condotte abbiano inciso nell’aggravare la malattia oppure, in caso di morte, che abbiano abbreviato il periodo di sopravvivenza della vittima. In seguito all’insorgenza del mesotelioma, la lucida consapevolezza di avere alte prospettive di morte, ma anche la radicale modificazione della vita, provocano importanti danni nelle vittime, danni che si estendono e anche all’intera famiglia.
In sede penale si deve poter dimostrare la responsabilità degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio sia per il nesso causale che per il profilo psicologico. Al contrario, per quanto riguarda il giudizio civile basta il nesso causale “più probabile che non“. In seguito alla responsabilità contrattuale, l’onere della prova in questa sede è a carico del datore di lavoro (Cassazione, sezione lavoro, 1477/2014, ed ex multis). Per queste ragioni è meglio procedere con l’azione civile a carico del datore di lavoro, piuttosto che in sede penale.
L’altra possibilità, preferibile, è quella di esercitare un ricorso al Giudice del lavoro, al fine di chiedere la condanna del datore di lavoro e il completo rimborso di tutti i danni. In questo contesto, si fanno valere i principi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con riferimento all’obbligo di protezione, di cui all’art. 2087 c.c.
Come già detto, in questa sede la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo di protezione è a carico del datore di lavoro, che deve anche rispondere della condotta degli altri dipendenti, così come di quella dei dirigenti.
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Sulla base dell’ancoraggio costituzionale, occorre tener conto che la malattia asbesto correlata, in particolare il mesotelioma, lede i diritti della persona, contemplati nella Costituzione (artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 41 II co. della Costituzione). Inoltre lede altri diritti, in particolare quelli sanciti dalle Carte Internazionali. Si pensi all’art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, tutelante l’«integrità morale quale massima espressione della dignità umana».
Si devono quindi considerare anche i diritti della CEDU e dei protocolli allegati, che ormai sono, a pieno titolo, norme di diritto comunitario.
Per quanto riguarda la prescrizione, si può presentare la richiesta di risarcimento entro 10 anni a partire dalla diagnosi, in caso di responsabilità contrattuale del datore di lavoro. Invece negli altri casi è di 5 anni. Infine, se integra un reato, per amianto risarcimento danni prescrizione è quella del reato per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale. Il modo per interrompere il decorso della prescrizione è fare una messa in mora.
La cifra dovuta al lavoratore ammalato di cancro alle sierose, in caso di decesso, deve essere liquidata ai suoi eredi, legittimi o testamentari.
In caso di decesso, sia gli indennizzi che il danno differenziale, devono essere liquidati ai legittimi eredi. Questi hanno due possibilità di azione:
La vittima di mesotelioma e i suoi familiari, al momento della diagnosi, vengono informati anche della circostanza che l’esposizione familiare determina il rischio per tutti gli altri componenti del nucleo. Nella vittima si genera quindi la consapevolezza di aver esposto i congiunti al rischio di ammalarsi.
Come conseguenza di tale consapevolezza, la vittima primaria subisce anche senso di prostrazione e sofferenza. Il tutto è aggravato dal fatto che vi è incertezza sul futuro, ma anche lunghi tempi di latenza, una condizione che si riversa sull’intero nucleo familiare.
Nel VII rapporto mesoteliomi si fa esplicito riferimento anche alle esposizioni dei familiari e a quelle ambientali.
Per queste motivazioni i familiari delle vittime primarie hanno diritto al rimborso dei danni diretti come conseguenza dell’esposizione ad amianto di natura domestica.
I familiari subiscono prima di tutto un danno da esposizione. Si deve poi tenere conto dei danni generati dalla lesione del rapporto parentale, del legame affettivo e, infine, della serenità familiare. Si rimarca il fatto che in questi casi sussiste la lesione di cui agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.
In caso di morte, inoltre, i congiunti subiscono, prima di tutto, un danno morale ed esistenziale, legati allo stato di malattia, e poi per il venir meno del rapporto. Infine, la loro vita cambia definitivamente per il futuro. In questi casi, oltre ai danni morali ed esistenziali, gli stretti congiunti subiscono dei pregiudizi per la lesione al legame affettivo e per la perdita del legame parentale.
La loro vita è completamente e irrimediabilmente compromessa. Il solo timore di poter contrarre essi stessi il mesotelioma, con il rischio esteso anche al resto degli altri familiari, determina delle modificazioni del loro carattere. La loro tenuta morale risulta già seriamente intaccata per il periodo della malattia del congiunto, spesso tra un ospedale e l’altro.
Il servizio di assistenza legate è utile per vittime amianto risarcimenti. Per richiederla è possibile chiamare il numero verde o compilare il form.