È importante difendere i diritti dei lavoratori che si sono ammalati sul posto di lavoro: questo è lo scopo della prevenzione terziaria.
Molti lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto, che causano gravi danni alla salute. L’amianto, detto anche asbesto, provoca ogni anno migliaia di morti in una vera e propria strage silenziosa. “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia-Ed.2022“ dell’Avv. Ezio Bonanni, presidente ONA, illustra questa preoccupante situazione facendo chiarezza sui dati dell’amianto in Italia.
Per questo, oltre che una costante sorveglianza sanitaria, i lavoratori hanno diritto alla prevenzione terziaria e quindi alla tutela legale. L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto è in prima linea per la tutela dei lavoratori. Tuttavia la prevenzione terziaria deve entrare in gioco solo quando gli altri tipi di prevenzione non sono stati sufficienti a ridurre a zero il rischio di esposizione. All’esposizione fa seguito la malattie e dunque la necessaria tutela legale delle vittime.
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Il mesotelioma è un tumore molto aggressivo che colpisce le cellule del mesotelio, il quale riveste con una membrana sierosa la parete interna del torace, dell’addome, del cuore e del testicolo. A seconda della membrana sierosa coinvolta esistono diverse tipologie: il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale, quello pericardico e della tunica vaginale del testicolo.
Il mesotelioma si sviluppa attraverso i cosiddetti meccanismi della cancerogenesi in seguito all’esposizione alle fibre di amianto. Infatti, una volta inalate o ingerite le fibre, si manifestano fenomeni infiammatori (placche pleuriche, asbestosi, ispessimenti pleurici), che possono aggravarsi e far sviluppare gravi patologie asbesto correlate, come il mesotelioma. Questo è confermato dall’ultima monografia IARC.
Non c’è una dose al di sotto della quale il rischio di ammalarsi si annulla. Per questo è importante evitare ogni esposizione. I dati sui casi di mesotelioma in Italia sono raccolti nel VII rapporto RENAM.
Le malattie amianto causano danni biologici con conseguenze invalidanti. L’unico modo per sconfiggere il rischio amianto e vincere questa battaglia è la prevenzione primaria, ovvero la bonifica delle aree contaminate che permette di ridurre il rischio a zero.
Per incentivare la segnalazione da parte dei cittadini l’ONA ha istituito l’App Amianto. Attraverso questa applicazione si può contribuire alla mappatura completa dei siti contaminati dall’asbesto in Italia. La mappatura è fondamentale per l’obbligo alla bonifica e per evitare le esposizioni, nonché per le azioni legali e la sorveglianza sanitaria degli esposti.
La prevenzione secondaria consiste invece nella messa in pratica di tutti i programmi di screening e sorveglianza sanitaria per la diagnosi precoce delle malattie amianto, in particolare del mesotelioma. La prevenzione terziaria è l’ultimo stadio del percorso preventivo.
Cos’è la prevenzione terziaria e perché è necessaria? La prevenzione terziaria si fonda sull’epidemiologia, necessaria per individuare gli agenti causali delle patologie asbesto correlate. L’accertamento delle cause di una malattia, infatti, è fondamentale perché soltanto in questo modo si può investigare sulla Legge generale di copertura e quindi ottenere la vera prevenzione primaria.
Grazie all’epidemiologia, si arriva al riconoscimento del cosiddetto nesso causale tra malattia ed esposizione ad amianto sul posto di lavoro. Si accerta così la malattia professionale.
Quali sono i diritti delle vittime di mesotelioma tutelati nella prevenzione terziaria? Le vittime di mesotelioma, nel momento in cui contraggono la patologia, subiscono già un danno biologico rilevante che ne preclude la possibilità di lavorare e di condurre una vita normale.
Il mesotelioma, nella maggior parte dei casi, ha origine lavorativa e in quanto tale deve essere riconosciuto come malattia professionale dall’INAIL. All’ente assicuratore spetterà quindi indennizzare il danno biologico subito e offrire tutta una serie di prestazioni alla vittima e, in caso di decesso, ai suoi familiari eredi.
I pazienti ed i loro familiari devono essere informati sul loro diritto di chiedere il riconoscimento e l’indennizzo all’INAIL, nel caso in cui il mesotelioma sia di origine professionale o sia a causa di esposizione ambientale. Anche questi ultimi, infatti, hanno diritto ad accedere alla prestazione una tantum dall’INAIL.
Il diritto alle prestazioni dell’INAIL inizia già con il manifestarsi delle placche e degli ispessimenti pleurici, che compaiono prima che si sviluppi il mesotelioma.
Mentre al riconoscimento di mesotelioma, dato il forte grado invalidante, fa seguito la riscossione della rendita INAIL, nel caso di placche e ispessimenti pleurici si ottiene di solito un indennizzo, purché il grado invalidante sia superiore al 6%.
Il riconoscimento INAIL è inoltre fondamentale per dare avvio la sorveglianza sanitaria, che permette di aumentare le probabilità di diagnosi precoce di mesotelioma. I sintomi dei mesoteliomi sono infatti aspecifici. Attraverso la diagnosi delle infiammazioni causate dall’asbesto si ha la possibilità di diagnosticare precocemente la malattia.
Sia l’INAIL che la vittima possono chiedere di riesaminare la quantificazione del danno biologico in caso di aggravamento. In caso di mancato riconoscimento della rendita o di riconoscimento di un grado invalidante inferiore, la vittima ha il diritto a ricorrere in via amministrativa per far fissare la visita collegiale INAIL.
In caso di decesso del malato di mesotelioma, il risarcimento INAIL viene liquidato al coniuge superstite nella misura del 50% della prestazione spettante alla vittima (rendita di reversibilità). I figli minorenni e fino a 26 anni se proseguono gli studi, hanno diritto alla reversibilità nella misura del 20%, fino al raggiungimento della quota massima del 100% della prestazione previdenziale, originariamente spettante al deceduto.
Il Fondo Vittime Amianto è una prestazione aggiuntiva alla rendita INAIL, destinata a chi ha ottenuto il riconoscimento di mesotelioma o di altra malattia asbesto correlata. Corrisponde a una prestazione aggiuntiva pari al 15% della rendita INAIL. Questi importi non si sottraggono a quelli dovuti a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore e dei suoi familiari (Cass. Sez. Lav. 17092 del 2012, e succ.).
Hanno accesso al Fondo Vittime Amianto anche tutti coloro che hanno contratto un mesotelioma a causa di un’esposizione ambientale (art. 1, co. 116, legge 190/2014, che ha esteso la platea dei beneficiari).
La vittima di mesotelioma ha diritto ai benefici contributivi, cioè rivalutazione del periodo di esposizione amianto con il coefficiente 1,5. Il coefficiente 1,5 è utile sia per il prepensionamento, sia per la rivalutazione dell’entità delle prestazioni in godimento.
Il prepensionamento è una misura per collocare in pensione il lavoratore esposto ad asbesto ed evitare che sia sottoposto a ulteriori esposizioni al cancerogeno.
Nel caso in cui, pur con l’attribuzione delle maggiorazioni contributive ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, il lavoratore non abbia conseguito il diritto a pensione, potrà chiedere la pensione di inabilità amianto, con l’art. 1, comma 250 L. 232/2016.
Infatti, Il Decreto Crescita (DL 34/2019, convertito successivamente con modificazioni in Legge 58/2019), ha introdotto l’art. 41-bis, il quale ha aggiunto i commi 250-bis e 250-ter all’art. 1 della L. n. 232/2016. Questa normativa è stata inserita nell’ordinamento anche grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni e dell’ONA e al sostegno dell’On.le Boccuzzi.
Tuttavia, sulla base delle norme di attuazione, l’INPS ritiene che la pensione di invalidità amianto non sia cumulabile con la rendita INAIL.
Per i dipendenti pubblici non assicurati INAIL, non compresi nelle disposizioni di cui all’art. 6, L. 201/2011, si applica il riconoscimento della causa di servizio, che dà accesso all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata. I lavoratori che hanno diritto alla causa di servizio sono i lavoratori delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza.
Nel caso in cui il mesotelioma sia la conseguenza di esposizione ad amianto per motivi di servizio, le vittime hanno diritto anche al riconoscimento dello status di vittima del dovere, che prevede ulteriori prestazioni, come:
In caso di decesso della vittima, è possibile ottenere il riconoscimento di vedova o orfani di vittima del dovere con i relativi diritti e benefici e prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il lavoratore ha diritto al totale risarcimento dei danni. Le altre prestazioni rappresentano infatti solo un indennizzo del danno biologico e del danno patrimoniale in seguito a diminuite capacità lavorative. Invece si ha diritto all’integrale ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.
Il danno non patrimoniale comprende danni:
Invece il danno patrimoniale, al cui risarcimento le vittime hanno diritto, si distingue in:
Il risarcimento integrale dei danni si ottiene rivalendosi sul datore di lavoro con la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di imputati di omicidio colposo oppure con un ricorso al Giudice del lavoro, per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le somme dovute, quale integrale ristoro dei danni.
Anche i familiari possono ottenere il risarcimento dei danni, sia quelli spettanti alla vittima come eredi sia quelli subiti iure proprio. La perdita del rapporto parentale, l’esposizione domestica, la perdita del legame affettivo e della serenità familiare, che in molti casi privano la famiglia dell’unica fonte di reddito, devono essere risarciti ai familiari della vittima.
L’ONA è impegnata da decenni nella lotta all’amianto in Italia. Attraverso un pool di avvocati esperti, sotto la direzione dell’Avv. Ezio Bonanni, offre assistenza legale gratuita ai lavoratori e ai loro familiari per l’ottenimento di tutte le prestazioni ed i risarcimenti previsti dalla legge. Inoltre offre anche assistenza medica e psicologica alle vittime e ai loro familiari.
Per ottenere una consulenza gratuita basta chiamare il numero verde 800 034 294 o compilare il form.