Risarcimento danni da amianto


I lavoratori esposti all’amianto che sviluppano una malattia amianto correlata hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti. Questo vale anche per i loro congiunti in caso di morte. In questa guida scopriamo tutto sul risarcimento del danni amianto: quali componenti include e come si calcola.

Scopriamo anche come ottenere l’assistenza legale in caso di esposizione amianto per ottenere il risarcimento integrale dei danni.

Qui trovate tutto sul risarcimento integrale dei danni in caso di mesotelioma

Risarcimento danni amianto: quando?

I lavoratori che hanno subito danni a causa dell’esposizione all’amianto e che hanno sviluppato una patologia correlata hanno il diritto a ricevere un risarcimento. Affinché ciò avvenga, la patologia contratta deve essere riconosciuta come una malattia professionale. Una volta ottenuto il riconoscimento di malattia professionale è possibile accedere alla rendita dell’INAIL (per i dipendenti del settore privato o degli enti pubblici privatizzati) o al riconoscimento di vittima del dovere (per i dipendenti del settore pubblico non privatizzato).

La rendita dell’INAIL copre il danno biologico subito, a seconda del grado di invalidità riportato, nonché il danno patrimoniale causato dalla conseguente perdita di reddito. Le vittime dell’amianto hanno anche il diritto di ricevere un risarcimento differenziale, che rappresenta il risarcimento totale dei danni al netto delle prestazioni previdenziali già ricevute.

Quali sono i tipi di risarcimento per danni da amianto?

I risarcimenti previsti per le vittime dell’amianto possono essere suddivisi in danni non patrimoniali e danni patrimoniali. A questi si aggiungono i risarcimenti danni amianto per gli eredi dei defunti, ovvero i danni che i familiari delle vittime decedute hanno subito personalmente, e i danni ereditati dalla vittima deceduta.

I danni non patrimoniali includono diversi tipi di pregiudizi: danno biologico dovuto a lesioni all’integrità fisica e psicologica, danno esistenziale (per il peggioramento della qualità della vita), danno morale e altri eventuali pregiudizi derivanti dalla violazione dei diritti costituzionali.

Le vittime di danni causati dall’amianto subiscono un danno biologico già al momento della diagnosi. Infatti, tutte le malattie legate all’amianto provocano sintomi gravi che richiedono interventi chirurgici, chemioterapia e farmaci con pesanti effetti collaterali. Nel caso del mesotelioma, una delle malattie particolarmente gravi causate dall’esposizione all’amianto, il danno biologico corrisponde purtroppo al 100% nella maggior parte dei casi.

l danno patrimoniale comprende le spese sostenute e il mancato guadagno.

In caso di decesso, le somme accumulate dalla vittima vengono liquidate ai loro familiari come eredità legittima.

I danni iure proprio sono quelli subiti dai familiari della vittima a causa del dolore sperimentato a seguito della diagnosi di malattia, durante il corso della malattia e in caso di esito fatale a causa della morte del familiare.

I danni iure hereditario sono quelli subiti dalla vittima e che vengono ereditati dai parenti stretti che hanno il diritto al risarcimento per tutti i danni a cui aveva diritto la vittima deceduta.

Risarcimento del danno biologico da mesotelioma

Cos’è il danno biologico? Il danno biologico si ha con il pregiudizio per lesione della integrità fisica o psichica, sia esso permanente o temporaneo. La sua risarcibilità è ancorata all’art. 32 Cost., poiché “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

La giurisprudenza ha imposto che il danno non patrimoniale è unico e costituisce la sintesi dei vari pregiudizi (danno biologico, danno morale, danno esistenziale e altri pregiudizi per lesione dei diritti costituzionali). La quantificazione dell’entità dei danni non patrimoniali deve quindi poter tener conto del danno biologico, ovvero dell’esatta natura della lesione psicofisica. Questa lesione costituisce la base di partenza ai fini di quantificare il danno non patrimoniale.

L’entità del pregiudizio deve poter essere personalizzata, secondo la reale portata dell’evento per la vittima in questione, in termini di lesione biologica e di danni esistenziali e morali.

Tenendo in considerazione i vari sintomi del mesotelioma, si può facilmente capire il motivo di tale unicità: la perdita di peso, la debolezza, le difficoltà respiratorie, i dolori lancinanti nel torace e negli altri organi come sintomi iniziali mesotelioma sono tutti di natura variabile e non sempre facilmente quantificabili a priori. Questi sintomi diventano sempre più gravosi, fino alla cachessia. Inoltre, bisogna considerare che le stesse terapie del mesotelioma provocano degli importanti effetti collaterali. Basti citare le conseguenze della chemioterapia, che porta a grave astenia e debolezza, dimagrimento, secchezza delle fauci, caduta dei capelli e diarrea.

Risarcimento dei danni morali da mesotelioma

Danno morale definizione fa riferimento alla sofferenza fisica e morale. Detto altrimenti, il danno morale è “il patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, c.d. danno morale soggettivo” (SS.UU. 26972/2008).

Secondo le Sezioni Unite, il danno morale è l’effetto penoso del danno. Tra questo si può annoverare la lesione della dignità, così come la sofferenza (intensa e prolungata, interiore e fisica) legata all’inadempimento ed all’illecito, entrambi diretta conseguenza del danno biologico. Considerando che le probabilità di sopravvivenza a 5 anni sono solo del 7%, risulta evidente di come la sofferenza sia massima.

In seguito alla diagnosi di mesotelioma, o comunque a causa dei sintomi mesotelioma, di natura fortemente invalidanti, sussiste già un danno morale, che tende a peggiorare a seguito della terapia volta alla cura di queste patologie, terapie spesso invasive e con forti effetti collaterali.

Il trauma della diagnosi di mesotelioma

Consapevoli delle scarse possibilità di guarigione sia il lavoratore vittima che i suoi familiari subiscono lo shock della diagnosi di mesotelioma. Inoltre al mesotelioma fa seguito una lunga agonia della vittima, cui i familiari assistono impotenti e da cui subiscono l’ulteriore shock del probabile decesso del proprio caro.

A seguito di ciò, queste vittime subiscono dei pregiudizi morali ancor prima della diagnosi di mesotelioma. Ciò è dovuto alla preoccupazione e all’incertezza futura, al tormento per aver esposto alla fibra killer anche i propri familiari, aumentando anche per loro il rischio di insorgenza di patologie amianto correlate.

In più la necessità di sottoporsi a controlli sanitari provoca ansia e ulteriori sofferenze fisiche e morali. Perciò si deve essere sempre risarciti, anche nel caso in cui non ci fosse ancora una diagnosi di danno biologico, ovvero di malattia asbesto correlata.

Il risarcimento del danno biologico terminale

Il mesotelioma ha esito quasi sempre infausto. Solo in rare eccezioni si verifica la guarigione completa del malato di mesotelioma. In questi casi la menomazione biologica è massima, così come la sofferenza fisica e morale, ed anche le ripercussioni sui progetti di vita. Si assume quindi la risarcibilità del danno biologico terminale.

In questo contesto, si applicano le tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione dell’entità del risarcimento, nei termini di cui a SS.UU. 26972/2008. Quindi, la vittima ha diritto al risarcimento del “danno biologico terminale”, anche se non lo fosse, il danno biologico tout court.

Il danno biologico terminale deve essere liquidato come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle. Quindi, in questo caso, l’importo è pari a circa € 1.000,00 per ogni giorno di durata dell’agonia (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 24-10-2017) 02-02-2018, n. 2598).

Risarcimento del danno catastrofale e psichico

Il danno catastrofale è la sofferenza della vittima, consapevole del sopraggiungere della propria morte come causa della malattia. Il danno catastrofale è inteso come componente del danno morale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che «Il danno “catastrofale”, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e, per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011)».

Le Sezioni Unite (26972/2008) hanno stabilito che debbono essere utilizzate le tabelle Milano per la liquidazione del danno biologico psichico, quale componente del danno biologico. Tuttavia con “massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale“.

A tale fine l’ONA, l’Osservatorio Nazionale Amianto, ha istituito il servizio di assistenza psicologica gratuita online, guidato dal Prof. Francesco Pesce. Si offre di rilevare qualsiasi tipo di lesione psicologica, psicobiologica, morale ed esistenziale.

Mesotelioma: azione di risarcimento danni

L’indennizzo INAIL, come dicevamo più su, indennizza il danno biologico e il danno patrimoniale, causato da ridotte capacità lavorative. In questo modo si assicura il reddito ai lavoratori malati, così come ai familiari. Il danno patrimoniale però non è il solo danno subito dalle vittime di patologie asbesto correlate, in particolare il mesotelioma.

Il danno differenziale consiste nella differenza tra il danno patrimoniale, indennizzato dall’INAIL e gli altri danni subiti (esistenziali e morali). In questo caso bisognerà agire a carico del proprio lavoratore. Bisognerà quindi dimostrare il nesso causale, ovvero che vi sia stata un’esposizione a seguito di attività lavorativa priva di cautele, che ha causato la neoplasia.

In più, bisogna provare che tali condotte abbiano inciso nell’aggravare la malattia oppure, in caso di morte, che abbiano abbreviato il periodo di sopravvivenza della vittima. In seguito all’insorgenza del mesotelioma, la lucida consapevolezza di avere alte prospettive di morte, ma anche la radicale modificazione della vita, provocano importanti danni nelle vittime, danni che si estendono e anche all’intera famiglia.

Risarcimento dei danni in sede penale e civile

In sede penale si deve poter dimostrare la responsabilità degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio sia per il nesso causale che per il profilo psicologico. Al contrario, per quanto riguarda il giudizio civile basta il nesso causale “più probabile che non“. In seguito alla responsabilità contrattuale, l’onere della prova in questa sede è a carico del datore di lavoro (Cassazione, sezione lavoro, 1477/2014, ed ex multis). Per queste ragioni è meglio procedere con l’azione civile a carico del datore di lavoro, piuttosto che in sede penale.

L’altra possibilità, preferibile, è quella di esercitare un ricorso al Giudice del lavoro, al fine di chiedere la condanna del datore di lavoro e il completo rimborso di tutti i danni. In questo contesto, si fanno valere i principi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con riferimento all’obbligo di protezione, di cui all’art. 2087 c.c.

Come già detto, in questa sede la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo di protezione è a carico del datore di lavoro, che deve anche rispondere della condotta degli altri dipendenti, così come di quella dei dirigenti.

Quali sono le malattie amianto da esposizione lavorativa?

L’amianto, noto anche come asbesto, è un potente agente cancerogeno. Il termine amianto si riferisce a un gruppo di minerali fibrosi che possono suddividersi in fibre lunghe e sottili che persistono nell’ambiente per lungo tempo una volta inalate o ingerite, dando inizio a gravi processi infiammatori precancerosi.

Tra le malattie correlate all’esposizione all’amianto vi sono infiammazioni e fibrosi come le placche pleuriche, gli ispessimenti pleurici e l’asbestosi. Queste condizioni possono evolvere in neoplasie delle vie respiratorie come il mesotelioma pleurico, il tumore della laringe e il tumore del polmone.

L’amianto però non causa solo tumori delle vie respiratorie, ma anche diverse forme di mesotelioma (mesotelioma peritoneale, mesotelioma pericardico e mesotelioma della tunica vaginale del testicolo), tumori alle ovaie, all’esofago, allo stomaco e al colon-retto.

Per ulteriori approfondimenti, si possono consultare le monografie dello IARC e i Quaderni del Ministero della Salute intitolati “Stato dell’arte e prospettive in materiali di contrasto alle patologie asbesto-correlate”, n. 15, maggio-giugno 2012.

Elenco delle malattie asbesto-correlate nelle liste INAIL

Le malattie di origine lavorativa causate dall’esposizione all’amianto sono elencate dall’INAIL in apposite liste (allegate al DPR n. 1124/1965, aggiornate per l’ultima volta con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 giugno 2014). Ogni patologia ha un proprio codice identificativo e le liste sono suddivise in tre categorie. La Lista I include le malattie con una probabilità elevata di origine lavorativa. Nella Lista II sono presenti le malattie con una probabilità limitata di origine lavorativa. La Lista III comprende le malattie in cui l’origine lavorativa è considerata possibile.

Se una persona contrae una malattia presente nella Lista I dell’INAIL, ha diritto al riconoscimento della malattia professionale e all’indennizzo dell’INAIL. In questi casi ci è la presunzione legale d’origine della malattia. Ovvero spetta all’INAIl provare che non si tratti di una malattia di origine lavorativa.

Per le malattie presenti nella Lista II e III dell’INAIL, come il tumore della faringe, dello stomaco, del colon-retto e dell’esofago, è necessario invece dimostrare il nesso causale tra asposizione lavorativa e malattia.

Gli indennizzi del Fondo Vittime Amianto

Alle prestazioni dell’INAIL si aggiungono quelle aggiuntive del Fondo Vittime Amianto. Queste prestazioni sono state stabilite dall’art. 1, commi 241 – 246 legge 244/2007, e, nel 2021, sono pari al 15% della rendita INAIL.

Questi importi non si sottraggono da quelli dovuti a titolo di risarcimento dei danni in favore del lavoratore e dei suoi familiari (Cass. Sez. Lav. 17092 del 2012). Le prestazioni Fondo vittime amianto sono erogate per tutte le vittime di neoplasie seguite ad attività professionale, così come per il mesotelioma ambientale (art. 1, co. 116, legge 190/2014, che ha esteso la platea dei beneficiari). L’importo dell’una tantum è pari a €10.000,00.

Diritto alle maggiorazioni contributive amianto

benefici contributivi amianto per le vittime costituiscono un parziale indennizzo ai pregiudizi alla salute. Infatti le fibre di amianto rimangono nel corpo umano per tutta la vita, continuando a provocare infiammazioni e neoplasie. Si tratta di maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, a seguito delle quali si ha diritto alla rivalutazione della contribuzione Inps con il coefficiente 1,5, del periodo lavorativo in esposizione. Questa rivalutazione vale sia per il pensionamento, che per coloro che sono già andati in pensione, al fine di rivalutare i ratei.

Ogni qual volta l’INPS nega l’accredito di tali benefici contributivi ai lavoratori vittime di mesotelioma, si deve necessariamente procedere con il ricorso amministrativo. In questo contesto risulta fondamentale la consulenza legale gratuita dell’Osservatorio Nazionale Amianto, attraverso un pool di avvocati esperti coordinati dal Presidente dell’ONA, l’Avv. Ezio Bonanni.

Richiesta di prepensionamento amianto

L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016 ha sancito il diritto all’immediato prepensionamento per patologia amianto correlata. Ciò è particolarmente vero in caso di mesotelioma. Questa risoluzione è soprattutto utile per coloro che, pur con l’accredito dei benefici amianto, non hanno ancora raggiunto il diritto al pensionamento.

I requisiti richiesti a tal fine sono 5 anni di anzianità e contributiva, di cui 3 gli ultimi cinque anni.

Ruolo dell’app amianto e assistenza legale gratuita

Per garantire la tutela dei diritti delle vittime dell’esposizione all’amianto, è fondamentale utilizzare l’app amianto. Questa applicazione consente di segnalare la presenza di amianto nei luoghi di lavoro e di vita, migliorando l’efficacia delle misure di prevenzione e fornendo prove dell’esposizione per le vittime.

Inoltre, le vittime dell’amianto che hanno contratto malattie presenti nella Lista II e III dell’INAIL possono beneficiare dell’assistenza legale gratuita. L’Osservatorio Nazionale Amianto fornisce supporto legale attraverso un pool di avvocati e medici qualificati, offrendo assistenza per ottenere il riconoscimento della malattia professionale e tutti i risarcimenti previsti dalla legge.

Per richiedere l’assistenza medica e legale gratuita, è possibile contattare lo Sportello Amianto al numero verde 800 034 294.

Risarcimento dei danni: assistenza legale ONA

Il servizio di assistenza legate è utile per vittime amianto risarcimenti. Per richiederla è possibile chiamare il numero verde o compilare il form.

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