In questa guida scopriamo quali sono i diritti delle vittime del mesotelioma e dei loro familiari e come ottenere l’assistenza medica e legale gratuita.
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I diritti delle vittime di mesotelioma vanno salvaguardati dato che la maggior parte ha contratto la malattia sul luogo di lavoro. Tuttavia anche i diritti delle vittime di esposizione ambientale vanno tutelati.
Il mesotelioma è un tumore maligno che colpisce le cellule del mesotelio, un particolare tessuto che riveste la superficie delle membrane sierose che avvolgono la parete interna del torace, dell’addome, del cuore e del testicolo.
A differenza di altre malattie amianto correlate, i mesoteliomi possono essere causati esclusivamente dall’esposizione alle fibre di amianto. La relazione tra insorgenza del mesotelioma ed esposizione lavorativa alle fibre killer è ampiamente dimostrata.
L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, insieme al presidente l’Avv. Ezio Bonanni è al fianco degli esposti da decenni e in prima linea nella lotta all’amianto in Italia. Attraverso un pool di avvocati professionisti permette alle vittime di ottenere tutti i benefici e i risarcimenti previsti dalla legge.
Il mesotelioma è un tumore maligno che colpisce le sierose e che ha come unica causa di insorgenza l’esposizione ad amianto. A seconda della membrana sierosa colpita dalla neoplasia si distinguono diversi tipi di mesotelioma:
Il primo è quello più frequente, che colpisce il 93% dei malati di mesotelioma. Invece per il 5% dei casi si tratta di mesotelioma peritoneale, mentre il tumore pericardico e il tumore della tunica vaginale del testicolo coprono l’1% dei casi ciascuno.
Inoltre, a seconda del tipo istologico, i mesoteliomi si distinguono anche in mesotelioma epitelioide, il più frequente, e il mesotelioma sarcomatoide.
I numeri del mesotelioma in Italia confluiscono obbligatoriamente nel VII rapporto RENAM. La diagnosi di mesotelioma in Italia deve essere sempre segnalata ai registri mesoteliomi che tengono traccia dei casi di mesotelioma nel nostro Paese e segnalati alle ASL (Servizi di Prevenzione o Servizi di Prevenzione sul luogo di lavoro).
Sebbene le le aspettative di vita nei casi di mesotelioma risultano basse, la diagnosi precoce permette la tempestività delle terapie ed è essenziale per avere chance di sopravvivenza. L’ONA ha ideato un protocollo per la diagnosi e trattamento di questa patologia. Tra le terapie più innovative che stanno avendo effetti positivi riguardo l’aumento delle aspettative di vita nei pazienti c’è la chirurgia con chemioterapia intrapleurica ad alta temperatura. Per approfondire questo argomento è possibile consultare anche la pubblicazione dell’Avv. Bonanni: “Come curare il mesotelioma“.
Come già anticipato il mesotelioma è causato dall’esposizione alle fibre di asbesto. I minerali di amianto (amosite, crocidolite, tremolite, antofillite, actinolite e crisotilo) sono accomunati dalla fibrosità, ovvero dalla capacità di suddividersi in fibre longitudinali via via più sottili. Esse, anche chiamate fibrille, si disperdono facilmente nell’ambiente e, una volta inalate, danno l’avvio a processi infiammatori gravi (asbestosi, ispessimento pleurico e placche pleuriche). Per il processo di cancerogenesi evolvono poi nel mesotelioma e in altre gravi neoplasie, come il tumore al polmone.
L’amianto provoca ogni anno più di 107.000 morti, di cui più di 6.000 solo in Italia. L’Avv. Ezio Bonanni ha denunciato questa strage silenziosa in “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022“, utile approfondimento sul tema della pericolosità e dei rischi dei minerali di amianto per la salute umana.
Ne emerge un quadro preoccupante: sono 2400 le scuole e non meno di 250 ospedali, centinaia di palestre e le stesse unità navali della Marina Militare Italiana, costruite prima del 1992, perfino l’Incrociatore Vittorio Veneto, erano e sono imbottite di amianto.
In Italia la legge 257/92 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) ha messo la bando l’amianto ma non ha imposto la bonifica dei siti contaminati, prediligendo un approccio di tipo controllato al rischio amianto. L’OMS è chiara nell’affermare che l’amianto può non rappresentare un rischio per la salute solo se rimosso.
Se anche i luoghi attuino misure in grado di ridurre al minimo il rischio di esposizione, infatti, utilizzando ferrei controlli, non si potrà impedire completamente l’esposizione, a meno che l’amianto non sia rimosso. I materiali da costruzione richiedono infatti manutenzione nel tempo, che include inevitabilmente il trattamento superficiale o la rimozione completa e la potenziale liberazione di fibre di amianto. Inoltre le catastrofi naturali (terremoti, uragani, tsunami e inondazioni) compromettono inevitabilmente qualsiasi approccio “controllato” al mantenimento di materiali contenenti amianto nell’ambiente costruito.
Per questo l’ONA si occupa di consulenza tecnica e di prevenzione primaria attraverso la bonifica, di cui sostiene la fondamentale necessità per vincere la lotta all’amianto. Pur essendo una patologia dose dipendente, il mesotelioma infatti non ha un limite di soglia al di sotto della quale il rischio si annulla. Perciò tutte le esposizioni a questo minerale fibroso sono dannose per la salute. Per questo è importante segnalare le aree contaminate attraverso l’App Amianto.
In caso di situazioni pericolose, nei luoghi di vita e di lavoro, occorre azionare tutte le tutele di cui alla L. 257/92 per ottenere la bonifica e messa in sicurezza dei siti. Il Consensus Report di Helsinki, anche nel suo commento del 2014, conferma questa visione:
“La prevenzione primaria è l’unica via effettiva per eliminare le patologie asbesto-correlate. Noi confermiamo il nostro sostegno per l’eliminazione globale dell’estrazione, della lavorazione, della manifattura, dell’inclusione in qualunque materiale o prodotto, uso e commercio, così come la circolazione di tutti i tipi di amianto esistenti. Noi richiediamo un’azione internazionale per l’implementazione del divieto globale. L’informazione sulla disponibilità e fattibilità di materiali sicuri come sostituti dell’asbesto dovrebbe essere accessibile per tutti all’occorrenza”.
Il Consensus di Helsinki afferma anche la necessità di un monitoraggio dei lavoratori esposti ad amianto, a partire dai pensionati, per fornire uno screening utilizzando gli esami al momento ritenuti più validi e che permettono la diagnosi precoce del mesotelioma.
La diagnosi precoce è fondamentale per l’efficacia dei risultati del trattamento medico. Tutte le neoplasie, comprese quelle mesoteliali, se identificate nelle fasi precoci e senza interessamento dei linfonodi, hanno un tasso di guarigione maggiore.
Purtroppo in Italia i programmi di sorveglianza sanitaria si svolgono ancora a macchia di leopardo e si attestano come insufficienti nella lotta al mesotelioma. Per questo l’ONA lotta anche per diffondere la prevenzione secondaria.
Chi contrae il mesotelioma ha diritto a una serie di benefici, indennizzi e risarcimenti previsti dalla legge. I pazienti e i loro familiari devono essere informati sul loro diritto di chiedere il riconoscimento e l’indennizzo all’INAIL, sia nel caso in cui il mesotelioma sia di origine professionale sia dovuto a esposizione fuori dal luogo di lavoro.
Infatti, coloro che contraggono mesotelioma per esposizione ambientale, hanno diritto ad accedere alla prestazione una tantum dall’INAIL.
L’ONA assiste tutti coloro che hanno contratto mesotelioma sia dal punto medico sia dal punto di vista legale. L’assistenza legale è coordinata dall’Avv. Ezio Bonanni, che presiede l’associazione, in prima linea nella lotta al rischio amianto.
Se il lavoratore è affetto da mesotelioma, una volta ottenuto il riconoscimento di malattia professionale, ha diritto all’indennizzo INAIL. In caso di grado invalidante tra il 6% e il 15% è dovuto il solo indennizzo del danno biologico e quello per diminuite capacità di lavoro. Invece, con un grado invalidante pari almeno al 16%, si ha diritto alla rendita mensile INAIL.
L’INAIL, in seguito alla denuncia di malattia professionale con tutta la certificazione necessaria, si occupa di accertare il danno biologico permanente. Sia l’INAIL che la vittima possono chiedere di riesaminare la quantificazione del danno biologico in caso di aggravamento. In caso di mancato riconoscimento della rendita o di riconoscimento di un grado invalidante inferiore, la vittima ha il diritto a ricorrere in via amministrativa per far fissare la visita collegiale INAIL.
Le prestazioni INAIL hanno un termine di prescrizione di 3 anni, che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.): in linea di massima, dalla emissione del primo certificato di malattia professionale.
In caso di decesso del malato di mesotelioma, la rendita INAIL viene liquidata al coniuge superstite, nella misura del 50% della prestazione spettante alla vittima (rendita di reversibilità), e ai figli, nella misura del 20% per ognuno, a condizione che non si superi l’iniziale 100%.
Se la rendita INAIL è stata già costituita, il coniuge sopravvissuto ha un termine di 90 giorni dalla comunicazione da parte dell’ente. Invece, nel caso in cui la rendita non sia stata costituita, il termine di prescrizione rendita INAIL rimane di 3 anni, cui deve essere aggiunto il termine del procedimento amministrativo (150 giorni).
Il Fondo Vittime Amianto è la prestazione aggiuntiva alla rendita INAIL, destinata a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di mesotelioma o di altra malattia asbesto correlata. Corrisponde a una prestazione aggiuntiva pari al 15% della rendita INAIL.
Hanno accesso al Fondo Vittime Amianto anche tutti coloro che hanno contratto un mesotelioma a causa di un’esposizione ambientale (art. 1, co. 116, legge 190/2014).
Questi importi non si sottraggono a quelli dovuti a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore e dei suoi familiari (Cass. Sez. Lav. 17092 del 2012, e succ.). Le prestazioni del Fondo Vittime Amianto vengono erogate ai familiari superstiti in caso di morte del malato di mesotelioma.
La vittima di mesotelioma ha diritto ai benefici contributivi con rivalutazione del periodo di esposizione amianto con il coefficiente 1,5. Il coefficiente 1,5 è utile sia per il prepensionamento, sia per la rivalutazione dell’entità delle prestazioni in godimento. Il prepensionamento è una misura per collocare in pensione il lavoratore esposto ad asbesto e quindi per evitare che lo stesso sia sottoposto a ulteriori esposizioni.
Nel caso in cui, pur con l’attribuzione delle maggiorazioni contributive ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, il lavoratore non abbia conseguito il diritto a pensione, potrà chiedere la pensione di inabilità amianto con l’art. 1, comma 250 L. 232/2016.
Infatti, Il Decreto Crescita (DL 34/2019, convertito successivamente con modificazioni in Legge 58/2019), ha introdotto l’art. 41-bis, il quale ha aggiunto i commi 250-bis e 250-ter all’art. 1 della L. n. 232/2016. Questa normativa è stata inserita nell’ordinamento anche grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni e dell’ONA.
Tuttavia, sulla base delle norme di attuazione, l’INPS ritiene che la pensione di invalidità amianto non sia cumulabile con la rendita INAIL.
Per i dipendenti pubblici non assicurati INAIL, non compresi nelle disposizioni di cui all’art. 6, L. 201/2011, trova applicazione il meccanismo di riconoscimento della causa di servizio. I lavoratori che hanno diritto alla causa di servizio sono coloro che fanno parte delle Forze Armate (Marina, Aeronautica, Esercito, Carabinieri) o del Comparto Sicurezza (Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale)
Questi hanno diritto all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata. Nel caso in cui il mesotelioma sia la conseguenza di esposizione ad amianto per motivi di servizio, le vittime hanno diritto anche al riconoscimento dello status di vittima del dovere, che prevede ulteriori prestazioni:
In caso di decesso della vittima, è possibile ottenere il riconoscimento di vedova e orfani di vittima del dovere con i relativi diritti e benefici e prestazioni previdenziali e assistenziali.
Queste prestazioni costituiscono solo degli indennizzi. Le vittime di mesotelioma hanno diritto anche all’integrale risarcimento dei danni. Infatti l’INAIL indennizza solo il danno biologico e quello patrimoniale in seguito a diminuite capacità lavorative. I malati di mesotelioma hanno invece diritto al risarcimento integrale dei danni, a carico del datore di lavoro.
La finalità delle prestazioni INAIL è quella di assicurare il mantenimento della condizione reddituale per coloro che sono vittime di malattie professionali, tra le quali il mesotelioma. Invece sia il lavoratore sia, in caso di decesso, i suoi familiari hanno diritto al risarcimento integrale dei danni. Hanno quindi diritto al risarcimento del danno differenziale: il ristoro di tutti i pregiudizi a cui si sottrae ciò indennizzato dall’INAIL.
Si può fare valere i propri diritti costituendosi di parte civile nel procedimento penale a carico di imputati di omicidio colposo o con un ricorso al Giudice del lavoro, per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le somme dovute.
L’ONA assiste le vittime e i loro familiari per il risarcimento integrale dei danni in caso di mesotelioma e di altre malattie causate dall’amianto.
Il danno patrimoniale al cui risarcimento le vittime hanno diritto si distingue in:
invece il danno non patrimoniale è composto da:
La giurisprudenza ha stabilito che il danno non patrimoniale è unico e costituisce la sintesi dei vari pregiudizi. Il calcolo danno non patrimoniale deve tener conto della lesione biologica, della sofferenza fisica e morale e del cambiamento dei programmi e progetti di vita della vittima e dei suoi familiari.
Il danno biologico è il pregiudizio per lesione della integrità fisica o psichica, permanente o temporaneo. Questo è risarcibile poiché l’art. 32 Costituzione stabilisce espressamente che:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Invece il danno morale è “il patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, danno morale soggettivo” (SS.UU. 26972/2008). Secondo le Sezioni Unite è quindi la lesione della dignità e la sofferenza (intensa e prolungata, interiore e fisica) legata all’inadempimento e all’illecito, conseguenza del danno biologico. Infine la diagnosi mesotelioma ha degli effetti negativi sul proseguimento della vita nella vittima e nella sua famiglia, costituendo un danno esistenziale.
A questi pregiudizi si aggiunge anche il danno catastrofale, dovuto alla lucida consapevolezza della vittima dell’inevitabilità della sua morte. Questo contribuisce alla quantificazione finale del ristoro, che è stabilita secondo i criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Gli eredi hanno diritto al risarcimento dei danni differenziali e complementari, subiti dal lavoratore deceduto, loro stretto congiunto, in seguito a mesotelioma. Questo consiste nella differenza tra quanto erogato dall’INAIL a titolo di danno biologico e danno patrimoniale per diminuite capacità di lavoro.
I congiunti hanno diritto alla liquidazione delle somme risarcitorie dovute alla vittima primaria (iure hereditatis) e al danno iure proprio, direttamente subito per la perdita del loro familiare. La perdita del rapporto parentale, l’esposizione domestica, la perdita del legame affettivo e della serenità familiare che in molti casi privano la famiglia dell’unica fonte di reddito devono essere risarciti ai familiari della vittima.
La condizione di stress dovuta alla malattia e poi alla morte, conseguenza dei tumori del mesotelio, determinano dei traumi che difficilmente possono essere considerati reversibili. Per questo è importante tutelare i diritti dei familiari superstiti.
Con la diagnosi di mesotelioma sia la vittima che i congiunti devono essere informati che ci sono condizioni di rischio legate alla contaminazione dei capelli e del corpo e degli stessi abiti da lavoro della vittima.
Queste esposizioni ad amianto subite sia dal coniuge che dagli altri familiari costituiscono, già di per sé, un danno biologico, poiché le fibre di asbesto inducono infiammazione (Cass. IV Sez. Pen. n. 45935/2019).
L’ONA è impegnata da decenni nella lotta all’amianto in Italia. Attraverso un pool di avvocati esperti, sotto la direzione dell’Avv. Ezio Bonanni, offre assistenza legale gratuita ai lavoratori e ai loro familiari per l’ottenimento di tutte le prestazioni e risarcimenti previsti dalla legge. La tutela dei propri diritti costituisce infatti la prevenzione terziaria.
Inoltre offre anche assistenza medica e assistenza psicologica alle vittime e ai loro familiari.
Per ottenere una consulenza gratuita basta chiamare il numero verde 800 034 294 o compilare il form.