In questa guida scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla causa di servizio: cos’è la causa di servizio, come richiederla, quali benefici causa di servizio comporta e in quali casi può essere ottenuta. Scopriamo anche quali sono i diritti dei malati di malattie asbesto correlate nel richiedere la causa di servizio militare, in particolare per le vittime del mesotelioma.
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La causa servizio è il riconoscimento dell’insorgenza di una patologia o lesione subita sul proprio posto di lavoro da un dipendente pubblico. Questa procedura, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 6, si applica solo ai militari e ad altre limitate categorie del pubblico impiego. Per tutti gli altri, invece, si applicano le norme assicurative INAIL.
L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni sono in prima linea nella difesa delle vittime di malattia professionale, specialmente se causate da agenti cancerogeni, come l’amianto.
Nel settore privato, l’infortunio sul lavoro è assicurato dall’INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro). L’INAIL, oltre all’infortunio sul lavoro, indennizza anche la malattia professionale. Qual è la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro? Mentre l’infortunio sul lavoro ha caratteristiche traumatiche e violente e insorge in un tempo breve, la malattia professionale insorge in seguito all’esposizione a condizioni di rischio prolungate nel tempo, che determinano lo sviluppo appunto di una vera e propria patologia.
Se si è invece dipendenti dell’amministrazione pubblica, delle Forze Armate o del Comparto Sicurezza, in caso di infortunio o malattia professionale, va richiesto il riconoscimento della causa di servizio.
Purtroppo esiste una differenza fondamentale e discriminante tra gli assicurati INAIL e i soggetti per cui non è prevista questa assicurazione. Gli aventi diritto alla causa di servizio sono infatti obbligati a dimostrare il nesso causale tra malattia e esposizione a loro carico. Per gli assicurati INAIL vale, invece, il criterio di presunzione legale d’origine della malattia, se essa fa parte della Lista I dell’INAIL. In questo caso sarà l’ente assicuratore a dover dimostrare la mancanza del nesso, provando l’esistenza di un’altra causa.
L’Avv. Ezio Bonanni e l’ONA si battono da anni per l’azzeramento di questa grave discriminazione. Inoltre anche la tutela della sicurezza sul lavoro è un tema importante. Affronta l’argomento anche la settima puntata di ONA TV: “Sicurezza nei luoghi di lavoro“.
Se un dipendente pubblico subisce un danno biologico di qualsiasi natura a causa della propria attività professionale, ha pieno diritto a ricevere un’indennità. È questo il caso di tutti i dipendenti che sono stati a contatto con sostanze cancerogene, come l’asbesto.
Le fibre dei minerali di amianto, frazionandosi e raggiungendo dimensioni via via più piccole, vengono facilmente inalate o ingerite e danno luogo ad infiammazioni (asbestosi, ispessimento pleurico e placche pleuriche), che possono evolvere in neoplasie e gravi patologie. La capacità cancerogena dell’amainto è confermata anche dalla monografia IARC:
“There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary”.
Il mesotelioma è una delle neoplasie più aggressive provocate dall’esposizione all’amianto. Le fibre di asbesto sono infatti l’unica causa di questa grave neoplasia, che funziona da marcatore sociale per analizzare il dato delle esposizione ad amianto. Esistono diversi tipi di mesotelioma, anche se il mesotelioma pleurico, che colpisce la pleura e copre il 93% dei casi. Poi ci sono il mesotelioma peritoneale, quello pericardico e il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo.
Nonostante la messa al bando di questo materiale con la L.257/92, ancora cresce la strage causata dall’amianto. La situazione d’emergenza è delineata nella pubblicazione dell’Avv. Bonanni: “Il libro Bianco delle morti di amianto in Italia-Ed.2022”. I siti contaminati in Italia sono indicati nell’APP amianto, grazie alla quale ogni cittadino può segnalare le aree contaminate e contribuire alla bonifica.
Il Decreto Salva Italia del 2011 (art. 6, Decreto Legge 201/2011) ha eliminato le autorità competenti all’accertamento di:
Tuttavia si può sempre richiedere un’indennità per l’aggravamento di patologie preesistenti, nel caso in cui tale aggravamento è dovuto a condizioni lavorative ordinarie o straordinarie. Coloro infatti che sono titolari di causa di servizio da prima del 2011, continuano a beneficiare della legge precedente. Possono ottenere il riconoscimento della domanda aggravamento causa di servizio secondo i termini di legge.
Restano esenti, invece, dall’intervento normativo i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) e del Comparto di Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico).
Per il riconoscimento della causa di servizio militari è necessario che la malattia o lesione sia strettamente connessa col lavoro svolto dal dipendente che ne fa richiesta. Eventualmente, la causa di servizio può essere riconosciuta anche come concausa, contribuendo alla causa di servizio aggravamento per altri fattori preesistenti.
Quando viene confermata la connessione tra la malattia e luogo di lavoro, si può avanzare la domanda amministrativa volta alla concessione di invalidità di servizio. La domanda causa di servizio deve essere inoltrata all’ufficio preposto direttamente sul proprio posto di lavoro, entro e non oltre i 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia per causa di servizio per la prima volta. Nei casi in cui, invece, il rapporto lavorativo sia già cessato, i tempi si allungano e diventa possibile fare richiesta fino ai 5 anni successivi all’interruzione lavorativa (10 anni se il dipendente è affetto da morbo di Parkinson).
La richiesta per ottenere l’indennità della causa di servizio deve contenere tutti i referti medici che riconoscono il nesso causale tra il lavoro svolto e la lesione subita. Inoltre, bisognerà indicare:
Tale domanda sarà sottoposta all’amministrazione di appartenenza, che la farà esaminare poi dal comitato di verifica per le cause di servizio militari e non (Commissione Medica Ospedaliera – CMO), come da D.P.R. 461/01. Il CMO ha, infatti, lo scopo di accertare il nesso causale.
Dal momento che è necessario soddisfare interamente determinati parametri, non sempre tali richieste hanno esito positivo.
L’Avvocato Ezio Bonanni si batte da anni contro questo meccanismo: ogni volta in cui una Pubblica Amministrazione o il Ministero della Difesa dichiarano l’inammissibilità di una domanda, stanno in realtà violando il principio di legalità e ledendo i diritti delle vittime o dei familiari, in caso di decesso.
Infatti, come decretato dal Consiglio di Stato 837/2016, il nesso causale rimane l’unico requisito che il richiedente della causa di servizio deve poter dimostrare:
“all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistici-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia e i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato a operare”.
Quindi, ogni volta in cui si riconosca la causa di servizio, è possibile ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti durante tutto il periodo lavorativo. In caso di decesso della vittima, i parenti più stretti hanno diritto a una liquidazione delle prestazioni che la vittima stessa ha maturato fino al giorno della sua morte.
Il livello di invalidità è determinato da una commissione medica, che sottoporrà il referto al Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio riconosciute. In caso di conferma, il risultato va ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente che ne ha fatto richiesta. Se il parere è negativo, la persona interessata può impugnare nuovamente il decreto in sede giurisdizionale. In caso di concausa, basta che nel lavoratore sia evidente una predisposizione alla malattia che si è venuta a formare a seguito del lavoro svolto.
Esistono due per causa di servizio tabelle che definiscono la percentuale invalidante di infermità. La tabella di tipo A si riferisce a un livello di invalidità per causa di servizio che va dal 100% al 20% e si suddivide in 8 categorie:
Invece la tabella di tipo B racchiude tutte le invalidità più lievi, che si aggirano tra il 20 e il 10%.
La vittima di causa di servizio può avere diritto a una pensione di invalidità, con l’incremento del 2,5% se la categoria di riferimento è tra le prime 6 della tabella A causa di servizio. Raggiunge, invece, l’1,25% se l’invalidità rientra nelle ultime 2 categorie.
Nel caso in cui un invalido per servizio faccia parte delle prime 4 categorie, allora ha diritto ad ottenere due mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di lavoro svolto (fino a un massimo di 5 anni).
Ogni qual volta venga riconosciuta la causa di servizio, il lavoratore che l’ha ricevuta ha diritto ad assentarsi dal lavoro, per infortunio o malattia, a seconda del contratto che ha stipulato con la sua azienda. Ciò vale anche per quei dipendenti pubblici che lavorano nelle scuole e che si sono ammalati sul posto di lavoro. Nel loro caso è anche possibile richiedere la malattia causa di servizio dipendenti pubblici e continuare a percepire l’intera retribuzione fino a un massimo di 36 mesi.
Tra le indennità che è possibile percepire per causa di servizio, compare anche l’equo indennizzo. È una prestazione economica che viene corrisposta in un’unica soluzione e che è a carico del datore di lavoro. Anche per quanto riguarda l’equo indennizzo è necessaria la presenza del nesso concausale, quando l’invalidità per servizio è permanente e quando l’infermità rientra in una delle categorie presenti nella tabella causa di servizio di tipo A.
Per ottenerla, si deve presentare una domanda, contestuale a quella per la causa di servizio, entro 6 mesi dalla notifica di riconoscimento della causa di servizio stessa, oppure entro 6 mesi dalla data in cui si è presentata la patologia per la prima volta. In caso di ritardi nell’invio decade il diritto a ottenere il beneficio.
In caso di esito positivo della richiesta della pensione di invalidità, l’equo indennizzo causa di servizio può essere erogato ma in forma ridotta. Inoltre, se la malattia contratta in seguito ad attività professionale si aggrava, diventa possibile effettuare una domanda di aggravamento per causa di servizio. Essa consiste nel richiedere una revisione dell’equo indennizzo già concesso, ai sensi dell’art. 14 comma 4, dpr 461, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Quando le lesioni o le patologie riconosciute come causa di servizio risultano totalmente invalidante per il lavoratore, è possibile richiedere una pensione privilegiata. Anche in questo caso è fondamentale rispettare i termini richiesti e presentare domanda entro 5 anni dalla fine del servizio (10 anni, nel caso di morbo di Parkinson). Tali limiti temporali decadono nel caso in cui è stata già riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
Inoltre la pensione privilegiata può essere ottenuta anche se il dipendente ha già ottenuto l’equo indennizzo.
L’erogazione della pensione privilegiata spetta all’INPS. Al contrario della pensione di invalidità, nel caso delle pensioni privilegiate è fondamentale che l’infermità sia strettamente collegata al tipo di lavoro svolto.
Per quanto riguarda le Forze Armate, in conseguenza dei molti casi di patologie asbesto correlate riscontrate, come attestato anche nella relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati, vi è la possibilità dell’ottenimento della pensione privilegiata.
Se a richiedere la pensione privilegiata è un militare, dovrà affidarsi alle disposizioni del suo organo di appartenenza, come previsto dall’art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973. In caso di esito positivo, il militare che ha fatto richiesta di indennità ha diritto a una pensione per causa di servizio, se le lesioni sono permanenti e non prevedono miglioramenti (ai sensi dell’art. 67, d.p.r. 1092/1973). In caso contrario, però, può richiedere un assegno rinnovabile (ai sensi dell’art. 68, d.p.r. 1092/1973).
Quando i danni riportati appartengono alla categoria riportata nella tabella B causa di servizio, si può richiedere un’indennità una tantum, corrispondente a una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino a un massimo di 5 anni, a seconda della gravità dell’infermità riscontrata (articolo 69 del Testo Unico 1092/1973 e articolo 4, comma 2, legge 9/1980).
Per ottenere la causa di servizio è possibile richiedere l’assistenza legale gratuita dell’ONA. Grazie all’azione dell’Avv. Ezio Bonanni e del suo team di legali, questa associazione si occupa da decenni di assistere le vittime del lavoro nella richiesta di un’indennità per causa di servizio e del riconoscimento dello status di vittima del dovere. Ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, la qualità della vittima del dovere è riconoscibile ai malati se l’attività lavorativa si è svolta in condizioni ambientali o operative straordinarie. Inoltre tutte le vittime con malattie riconosciute per causa di servizio possono richiedere l’integrale risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali).
Al servizio di tutela legale si aggiunge l’assistenza medica e l’assistenza psicologica, garantite grazie ai volontari ONA. Per richiedere la consulenza gratuita basta solo compilare il form oppure chiamare il numero verde gratuito 800 034 294.