I familiari superstiti sono essi stessi vittime del mesotelioma che ha ucciso i loro congiunti. In molti casi, in seguito ad esposizioni domestiche, sono essi stessi vittime del mesotelioma. L’ONA, per impulso dell’Avv. Ezio Bonanni, assiste e difende queste vittime per la tutela dei loro diritti.
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Il mesotelioma, il terribile cancro causato dall’amianto, le cui fibre si insinuano negli alveoli polmonari e in tutto il corpo, è purtroppo quasi sempre causa di morte. I familiari delle vittime di mesotelioma debbono affrontare la tragedia della diagnosi e della prognosi sfavorevole. In molti casi, l’INAIL nega i loro diritti. E’ fondamentale quindi la tutela legale delle vittime del mesotelioma.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il presidente Avv. Ezio Bonanni sono in prima linea per la tutela non solo della vittima primaria ma anche dei suoi familiari.
I superstiti sono un gruppo di soggetti che, in seguito al decesso di un proprio congiunto, possono beneficiare della rendita INAIL reversibile e di altri indennizzi e risarcimenti a cui aveva diritto il lavoratore malato. Questi sono:
Il mesotelioma è quel cancro provocato esclusivamente dall’asbesto, che è sinonimo di amianto. In realtà, questi minerali sono molto variegati. Questa neoplasia colpisce le cellule del mesotelio, un tessuto che riveste la superficie delle membrane sierose che avvolgono la parete interna del torace (pleura), dell’addome (peritoneo), del cuore (pericardio) e del testicolo (tunica vaginale).
A seconda della membrana sierosa coinvolta esiste un tipo di mesotelioma diverso:
Questo tumore del mesotelio si sviluppa in seguito all’esposizione alle fibre di amianto. I minerali di amianto, infatti, si suddividono in fibre via via più sottili, che si disperdono nell’ambiente e vengono inalate o ingerite facilmente. Questi sono l’actinolite, l’amosite, l’antofillite, il crisotilo, la crocidolite e la tremolite.
Una volta inalate o ingerite, le fibre di asbesto danno il via a gravi processi infiammatori (asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici). Successivamente possono evolvere in neoplasie, come il cancro al polmone e il mesotelioma della pleura. Ciò è confermato anche dall’ultima monografia IARC.
Purtroppo tutti i mesoteliomi sono molto aggressivi. Perciò hanno spesso esito infausto. Tuttavia la diagnosi precoce permette la tempestività delle terapie. Riguardo alla cura del mesotelioma l’ONA ha ideato uno specifico protocollo per la diagnosi e il trattamento. Inoltre un ulteriore approfondimento in materia è dato dalla pubblicazione dell’Avv. Bonanni: “Come curare il mesotelioma“.
L’ONA ha dato vita anche al servizio di assistenza medica gratuita e a un vero e proprio dipartimento dedicato ai malati di mesotelioma e ai loro familiari.
Infatti, nonostante la messa al bando dell’amianto, sinonimo di asbesto, con la L.257/92, la strage continua dato che non vi è nessun obbligo di bonifica. Il numero dei casi di mesotelioma in Italia è in continuo aumento, come riporta il VII rapporto RENAM e l’Avv. Ezio Bonanni in “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia-Ed.2022“.
L’unico modo per contrastare qualsiasi danno alla salute è evitare l’esposizione (prevenzione primaria), come afferma il Consensus di Helsinki. L’ONA ha così istituito l’App amianto per permettere ai cittadini di segnalare i siti contaminati, evitare il rischio amianto e contribuire alla mappatura.
In caso di morte della vittima di mesotelioma di origine professionale, i familiari superstiti hanno diritto a tutte le prestazioni INAIL e alle prestazioni previdenziali a cui aveva diritto il congiunto. Inoltre possono richiedere anche il risarcimento integrale di tutti i danni subiti, come eredi e in prima persona, durante l’assistenza alla vittima e a causa della morte del familiare.
Perciò la rendita INAIL è reversibile agli eredi legittimi del deceduto, così come tutti i diritti, benefici maturati in vita e risarcimento danni amianto eredi defunto.
Le prestazioni INAIL consistono in una prestazione economica a favore di chi ha contratto una malattia professionale allo scopo di indennizzare il danno biologico subito per cause lavorative e la conseguente diminuzione di reddito e della capacità lavorativa, causata dall’invalidità.
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un ente pubblico non economico che si occupa di erogare prestazioni ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o malattie professionali. Le prestazioni economiche INAIL amianto, tranne l’indennità temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.
Gli eredi legittimi possono ottenere la rendita vitalizia INAIL ai superstiti ,anche nel caso in cui la vittima non era stata riconosciuta in vita come affetta da malattia professionale e non beneficiava ancora della rendita INAIL per malattia professionale. Infatti la pensione INAIL è reversibile. Grazie al dipartimento di medicina legale dell’ONA può essere refertata la riconducibilità della morte alla malattia professionale, per ottenere così la tutela dei diritti dei congiunti superstiti. La rendita INAIL agli eredi consiste, in questo caso, anche nella liquidazione in loro favore di quanto eventualmente maturato dal congiunto prima di venire a mancare.
Come avviene il calcolo per la liquidazione rendita INAIL? Con il provvedimento del 04.12.2020, sono stati emessi i decreti del Ministero del Lavoro che hanno rivalutato le prestazioni dell’INAIL. Si parte, quindi, da una retribuzione che è considerata pari a 25.106,52 euro, per i lavoratori dell’industria, mentre per gli autonomi sono 16.636,20 euro.
Il coniuge superstite ha diritto alla reversibilità della rendita INAIL fino alla morte o a un nuovo matrimonio. La rendita di reversibilità erogata al coniuge è calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria, nella misura del 50%.
I figli della vittima, invece, hanno diritto a percepire la rendita INAIL di reversibilità fino all’età di 18 anni. Se si è studenti la prestazione è prolungata fino all’età di 21 anni o 26 anni per gli studenti universitari. Oltre questa eccezione, dopo i 18 anni questo diritto spetta solo a quei figli orfani che al momento del decesso erano conviventi con il genitore e che sono privi di un lavoro retribuito. Questa prestazione INAIL è pari al 20% per ciascun figlio. Tuttavia l’entità complessiva delle prestazioni non può superare il 100% di quanto sarebbe spettato al lavoratore defunto, calcolando anche il 50% che spetta al coniuge.
Per quanto riguarda gli orfani di entrambi i genitori, a ciascun figlio spetta il 40%. Dello stesso importo è anche la prestazione dovuta ai figli naturali riconosciuti e ai figli di genitori divorziati, sempre con il tetto massimo del 100% della prestazione originaria.
Infine, nel caso di assenza di coniuge e figli, i genitori, anche quelli adottivi, e i fratelli e le sorelle hanno il diritto alla rendita nella misura del 20%.
Il procedimento per la richiesta della rendita INAIL ai superstiti differisce dalla richiesta di rendita INAIL alle vittime ancora in vita. Nei casi in cui la rendita non fosse stata già costituita, è necessario raccogliere le prove dell’esposizione ad amianto.
Nel caso di mesoteliomi, tumore al polmone, cancro alle ovaie, alla laringe e asbestosi l’onere della prova è a carico dell’INAIL. Infatti, dato che queste patologie sono riconosciute nella Lista I dell’INAIL tra le patologie asbesto correlate ad elevata probabilità di origine lavorativa, viene applicato il criterio di presunzione legale di origine. Si presume quindi il nesso causale tra esposizione lavorativa e malattia, in caso di presenza di asbesto sul posto di lavoro.
I superstiti aventi diritto devono presentare la domanda INAIL di accredito della rendita di reversibilità presso la sede competente, tenendo conto del domicilio del lavoratore deceduto. Una volta ottenuto il riconoscimento della morte quale evento causato dalla malattia professionale, la rendita INAIL è reversibile.
Oltre alla rendita vitalizia INAIL di reversibilità in ratei mensili, che si somma alla pensione di reversibilità INPS, i superstiti hanno diritto ad altre prestazioni.
Per esempio gli eredi possono fare richiesta per i benefici contributivi amianto, al fine di rivalutare la pensione di reversibilità. Attraverso l’esibizione all’INPS del certificato INAIL di esposizione all’amianto, infatti, la pensione reversibile INPS viene rivalutata con il coefficiente 1,5. In questo modo i contributi per il periodo di esposizione ad amianto hanno un valore aggiuntivo del 50%.
I superstiti possono richiedere anche il Fondo Vittime Amianto. Infatti, nel caso di riconoscimento di malattia professionale per esposizione ad asbesto, l’INAIL aggiunge alla rendita di reversibilità anche la prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto, dal valore del 15%.
In caso di mesotelioma, ne hanno diritto anche le vittime di esposizione ambientale e domestica. In questi casi la prestazione è una tantum di 10.000 euro.
Oltre al grado di invalidità, è necessaria la cittadinanza italiana e l’assenza di condanne penali che non vada oltre i 2 anni.
In base all’art. 85 del d.p.r. 1124/1965, i superstiti possono presentare la domanda amministrativa INAIL per ottenere l’assegno funerario dell’INAIL, del valore di 10.050 euro. L’assegno funerario è una prestazione erogata una tantum, per le spese sostenute per il funerale del lavoratore deceduto per malattia professionale.
La condizione è che sussistano i requisiti di titolarità della rendita o che abbiano anticipato le spese del funerale (art. 85 co. 4 del DPR 1124/65).
Il superstite deve presentare la domanda alla sede INAIL competente, in base al domicilio del lavoratore deceduto, tramite sportello oppure per posta ordinaria. L’ONA offre assistenza gratuita nella richiesta dell’assegno funerario INPS.
Lo speciale assegno continuativo mensile INAIL è erogato in favore del coniuge e dei figli dei lavoratori, già titolari di rendita diretta INAIL e deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, a condizione che il grado invalidante fosse non inferiore al 65% (fino al 2006). Per i casi successivi al 2006, la menomazione all’integrità psicofisica non deve essere inferiore al 48%.
I potenziali aventi diritto, per ottenere lo speciale assegno continuativo mensile, non devono percepire rendita INAIL, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione), di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale.
La quota per il coniuge è pari al 50%, fino alla morte o a un nuovo matrimonio. Mentre a ciascun figlio spetta il 20%, fino ai 18 anni (per gli studenti fino a 21 anni oppure 26, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito). In caso di decesso di entrambi i genitori, la quota parte spettante è pari al 40% per ciascun figlio orfano e del 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità.
L’erogazione integrativa di fine anno è una prestazione economica corrisposta ai grandi invalidi, reversibile ai familiari superstiti della vittima. Spetta a chi ha grado di inabilità tra 80% e 100%, valutato in base alle tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965).
È concessa anche a chi ha grado di menomazione tra il 60% e 100%, valutato secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, dal 1 gennaio 2007, a condizione che il reddito personale non superi i limiti stabiliti ogni anno dall’INAIL.
Il brevetto e distintivo d’onore sono prestazioni di natura economica e onorifica. Ogni anno l’INAIL consegna brevetti e distintivi d’onore ai grandi invalidi.
Il requisito é il grado di inabilità tra 80% e 100%, valutato in base alle tabelle allegate al testo Unico (d.p.r. 1124/1965) oppure il grado di menomazione tra il 60% e 100%, valutato secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, dal 1 gennaio 2007.
Spettano anche ai mutilati del lavoro, con grado di inabilità tra 50% e 79%, valutata in base alle tabelle allegate al t.u., oppure grado di menomazione tra 35% e il 59%, valutato secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, dal 1 gennaio 2007.
La rendita di reversibilità INAIL ai superstiti non è che un mero indennizzo amianto del danno patrimoniale da diminuite capacità di lavoro e del danno biologico. Gli eredi legittimi della vittima hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni, quindi al risarcimento del danno differenziale.
Il danno differenziale, a carico del datore di lavoro, comprende tutti i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e i danni non patrimoniali (di natura biologica, morale ed esistenziale), subiti dalla vittima e liquidati agli eredi.
I danni iure hereditario consistono nella liquidazione del danno integrale, subito dalla vittima deceduta, agli eredi legittimi. Tuttavia i superstiti hanno diritto, nella richiesta di risarcimento danni per morte da amianto, anche alla liquidazione dei danni iure proprio, subiti loro stessi per la malattia e la morte del loro congiunto.
Ai fini della deduzione e della prova dei danni, mentre per quelli iure hereditario si dovrà tener conto della rendita, per quelli iure proprio, le prestazioni INAIL non devono essere scomputate. Ciò è stato, più volte, chiarito dalla Corte di Cassazione, tra cui Cass., Sez. lav., n. 30857/2017.
La Cassazione SS.UU., nella sentenza 15350 del 22 luglio 2015, ha ribadito il principio di diritto della risarcibilità di tutti i danni sofferti anche dai familiari, sia per le “perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994; Cass. n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 5136 del 1998; n. 6404 del 1998; n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 2134 del 2000; n. 517 del 2006, n. 6946 del 2007, n. 12253 del 2007)”.
Ciò è stabilito sulla base delle norme di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost. (Sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003 e ribaditi dalle SS.UU. prima con la Sentenza 6572 del 2006, e poi con la Sentenza 26972 del 2008, che vi fa esplicito riferimento).
La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con sentenza n. 25541/2022, ha ribadito la risarcibilità del danno iure proprio e i criteri della prova e della quantificazione del danno.
A fronte della morte o di una gravissima menomazione dell’integrità psicofisica di un soggetto, causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale. Consiste nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell’impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare. Il danno è anche dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l’intera esistenza del soggetto che l’ha subita.
Quanto alla prova del danno, non v’è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell’illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l’esistenza del pregiudizio subito. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l’esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite. Questo perché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all’essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI – 3 n. 3767 del 15 febbraio 2018).
La qualità del legame può essere soggetta a una prova. Giova a tal proposito osservare che il cosiddetto danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al cosiddetto danno in re ipsa. Per cui si agisce sulla base di questa presunzione, legata allo stato di parentela, sulla base delle allegazioni e della prova su base presuntiva, che la controparte deve superare con la prova contraria.
In altri termini, affermare che la presenza di un legame di parentela qualificato sia elemento idoneo a fondare la presunzione, secondo l’id quod plerumque accidit, dell’esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, è cosa distinta dal riconoscere a quest’ultimi la risarcibilità del danno in re ipsa, per il sol fatto della sussistenza di un legame familiare.
Invece diversa è la questione allorquando si passi alla determinazione equitativa del danno, in quanto, al fine di consentire una personalizzazione, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di circostanze concrete che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno. Sebbene, infatti, sia stato affermato che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto, è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione.
La Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2393/2023, in ordine alla presunzione iuris tantum del danno da perdita del rapporto parentale, “superabile dalla prova contraria del convenuto (Cassazione, n. 9010/2022)”.
Per il mesotelioma, oltre alle prestazioni INAIL, che riguardano i privati e il pubblico impiego privatizzato, c’è tutta la questione del riconoscimento di vittima del dovere. Poiché il mesotelioma ha origini dall’esposizione ad amianto, si rientra nell’ambito della equiparazione a vittima del dovere. Queste tutele sono riconosciute a coloro che fanno parte del pubblico impiego non ancora privatizzato, grazie alla procedura di riconoscimento della causa di servizio.
In caso di decesso per mesotelioma, i superstiti, quindi la moglie e figli fino a 26 anni, hanno diritto alla pensione di reversibilità. Con il riconoscimento di causa di servizio, sussiste il diritto alla pensione privilegiata e, con il riconoscimento di vittima del dovere, sussistono anche altri diritti in favore degli stessi superstiti.
Per gli orfani di vittima del dovere, spesso la giurisprudenza non ha riconosciuto i diritti di coloro che non erano a carico fiscale al momento della morte del coniuge e nei casi in cui la prestazione fosse stata erogata già al coniuge della vittima.
Il rigetto dei diritti si basa sull’art. 6 della L. 466/1980 e su SS.UU. 22753/2018. Tuttavia, l’Avvocato Bonanni valuta entrambi questi appigli irrilevanti e ha ottenuto l’appoggio di diverse Corti di merito. Per esempio, la Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019 ha ritenuto, infatti, non applicabile l’art. 6 della L. 466/1980 perché fa riferimento alla sola speciale elargizione. In più, anche l’applicazione di SS.UU. 22753/2018 risulta infondata, dato che questa pronuncia fa riferimento solo ai fratelli e sorelle non a carico.
Recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite. Queste ultime, quindi, si dovranno ora pronunciare sulla sussistenza o meno del diritto per gli orfani non nel carico fiscale. Infatti, inizialmente la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza n. 11181/2022, aveva circoscritto il diritto solo in assenza di coniuge, titolare di pensione. Ora si prospettano nuovi scenari che possano finalmente mettere fine a questa discriminazione.
L’Osservatorio Nazionale Amianto ha predisposto il servizio di assistenza legale gratuita dedicato sia alle vittime di malattia professionale sia ai familiari. Grazie al team coordinato dall’Avv. Bonanni si tutelano tutti i diritti dei superstiti, come ottenere la rendita di reversibilità e il risarcimento amianto.
È possibile richiedere la propria consulenza gratuita chiamando il numero verde o compilando il form.